§ 3.7.30 - L.R. 15 novembre 1989, n. 93.
Provvedimenti finanziari straordinari per l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:15/11/1989
Numero:93


Sommario
Art. 1.      Il Commissario straordinario dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara è autorizzato a compiere ogni atto previsto dalla normativa della contabilità regionale e, in quanto [...]
Art. 2.      A partire dall'anno 1989, per un periodo massimo di 10 anni la Regione Abruzzo concede un finanziamento straordinario annuo di L. 400.000.000, quale contributo sulla rata di ammortamento del [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  (Urgenza).


§ 3.7.30 - L.R. 15 novembre 1989, n. 93.

Provvedimenti finanziari straordinari per l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara.

(B.U. n. 42 del 21 dicembre 1989).

 

Art. 1.

     Il Commissario straordinario dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara è autorizzato a compiere ogni atto previsto dalla normativa della contabilità regionale e, in quanto applicabile, dalla normativa della contabilità generale dello Stato, che sia finalizzato alla immediata rimozione di ogni presupposto idoneo a determinare, sulla base di legittime pretese da parte di terzi nei confronti dell'Azienda, ulteriori effetti pregiudizievoli di carattere finanziario o patrimoniale nei confronti dell'Azienda medesima.

 

     Art. 2.

     A partire dall'anno 1989, per un periodo massimo di 10 anni la Regione Abruzzo concede un finanziamento straordinario annuo di L. 400.000.000, quale contributo sulla rata di ammortamento del mutuo destinato a ripianare le passività dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara. Il contributo sarà erogato direttamente all'Istituto di credito che avrà concesso il mutuo.

     L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte dell'Azienda di una relazione contenente ogni dato relativo alla situazione contabile, di bilancio e patrimoniale dell'Azienda stessa, nonché di un piano generale di ristrutturazione finalizzato all'equilibrio economico-finanziario, corredato delle relative previsioni contabili e di bilancio, nonché della documentazione concernente gli impegni a tal fine formalmente assunti dal Comune e dalla Provincia di Pescara ovvero da altri enti pubblici interessati.

     Tale piano dovrà comunque comprendere un concordato con tutti indistintamente i creditori ed un piano di ammortamento del mutuo utilizzato per la definizione di tale concordato, con la individuazione delle risorse a tal fine accertate e documentate.

     Per le finalità di cui ai commi precedenti, gli organi, anche straordinari, dell'Azienda possono avvalersi, per un periodo non superiore a quello corrispondente al proprio mandato, della collaborazione professionale di esperti particolarmente qualificati, da nominarsi fra appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, dottori commercialisti, revisori ufficiali dei conti, professori universitari e avvocati specialisti in materie amministrativo-contabili.

     Per far fronte alle spese derivanti dai compensi da corrispondersi ai consulenti eventualmente nominati ai sensi del comma precedente, la Regione concede all'Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara un contributo una tantum di L. 30.000.000.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

     Per gli anni successivi al 1989 e fino al 1998, l'onere di L. 400.000.000 sarà iscritto nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci della Regione, disponendo la corrispondente riduzione dell'annuale stanziamento per gli interventi relativi alla promozione turistica.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Disposizione finanziaria.