§ 3.7.18 - L.R. 3 settembre 1984, n. 61.
Modifica ed  integrazione delle  Leggi Regionali n. 52 del 23 agosto 1977 e n. 8  del  15  gennaio  1982:  «Potenziamento  e  funzionalità  [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:03/09/1984
Numero:61


Sommario
Art. 1.      Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico abruzzese, la Regione interviene a favore della Delegazione regionale delle Sezioni abruzzesi del Club Alpino [...]
Art. 2.      1. Il contributo è deliberato dalla Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare permanente competente ed è corrisposto alla Delegazione regionale delle Sezioni abruzzesi del Club [...]
Art. 3.  (Norma finanziaria).


§ 3.7.18 - L.R. 3 settembre 1984, n. 61.

Modifica ed  integrazione delle  Leggi Regionali n. 52 del 23 agosto 1977 e n. 8  del  15  gennaio  1982:  «Potenziamento  e  funzionalità  delegazione regionale Corpo  Nazionale  Soccorso  Alpino  ed  annessa  sezione  per  il soccorso speleologico».

(B.U. 24. settembre 1984, n. 18).

 

Art. 1.

     Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico abruzzese, la Regione interviene a favore della Delegazione regionale delle Sezioni abruzzesi del Club Alpino Italiano, allo scopo di consentire il rafforzamento delle sue attività, in aggiunta a quanto già previsto dalle leggi regionali 23 agosto 1977, n. 52 e 15 gennaio 1982, n. 8.

     A tal fine è stanziata nel bilancio preventivo la somma di L. 20.000.000, per l'anno 1984.

     Pertanto, lo stanziamento previsto dalla L.R. 15 gennaio 1982, n. 8 viene aumentato da L. 60.000.000 a L. 80.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Il contributo è deliberato dalla Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare permanente competente ed è corrisposto alla Delegazione regionale delle Sezioni abruzzesi del Club Alpino Italiano, previa produzione alla Giunta Regionale dei bilanci preventivo e consuntivo e di apposita relazione, nella quale sono indicate le iniziative programmate.

     2. Tali iniziative riguardano:

     a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei rifugi di proprietà o gestiti dal Club Alpino Italiano e la realizzazione di bivacchi a servizio di itinerari alpinistici o sci alpinistici;

     b) l'individuazione,  attrezzature  e  manutenzione  di  sentieri escursionistici e vie alpinistiche nelle montagne abruzzesi;

     c) la redazione di carte tematiche delle zone alpinistiche abruzzesi;

     c bis) la valorizzazione del patrimonio alpinistico abruzzese attraverso le diverse attività istituzionali del Club Alpino Italiano [1].

     3. Gli atti di cui sopra debbono essere rimessi alla Giunta Regionale entro il termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     (Omissis).


[1] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.