Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 23/08/1977 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Abruzzo contribuisce al potenziamento e all'organizzazione dei servizi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa Sezione per il Soccorso Speleologico e alle iniziative della [...] |
Art. 2. Il contributo è deliberato dalla Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione consiliare permanente competente, ed è corrisposto |
Art. 3. (Omissis) |
§ 3.7.8 - L.R. 23 agosto 1977, n. 52. [1]
Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico.
(B.U. n. 35 del 9 settembre 1977)
La Regione Abruzzo contribuisce al potenziamento e all'organizzazione dei servizi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa Sezione per il Soccorso Speleologico e alle iniziative della Delegazione Regionale delle Sezioni Abruzzesi del Club Alpino Italiano, rivolte all'educazione alpinistico-naturalistica dei giovani, mediante lo stanziamento nel bilancio preventivo annuale di una somma che per l'anno 1981 è stabilita in L. 60.000.000 [2].
La Regione contribuisce, altresì, al sostegno di quelle iniziative di diffusione e di comunicazione di alta qualificazione scientifica che abbiano concorso e concorrono alla tutela della natura attraverso la conoscenza e l'educazione al corretto e cosciente esercizio delle iniziative alpinistiche e naturalistiche specie negli ambiti dei Parchi naturali [3].
Il contributo è deliberato dalla Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione consiliare permanente competente, ed è corrisposto:
a) per tre quarti in misura dell'80% al Delegato della XX zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e in misura del 20% in quote uguali al Capo Squadra della IV Squadra L'Aquila e al Capo Squadra della V Squadra Chieti del Soccorso Speleologico;
b) per un quarto della delegazione regionale delle Sezioni Abruzzesi del Club Alpino Italiano. La corresponsione del contributo è subordinata alla produzione presso la Giunta Regionale della relazione morale e dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun beneficiario dai quali risultino:
- per il Soccorso Alpino e per il Soccorso Speleologico, i servizi approntati e organizzati per il soccorso in caso d'infortuni alpinistici o di calamità naturali che colpiscano persone in zone montane o in caso d'incidenti in grotta, come per la prevenzione degli infortuni sia in montagna che speleologici nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo;
- per la delegazione delle Sezioni Abruzzesi del Club Alpino Italiano, le iniziative realizzate per la formazione e l'educazione alpinistica, anche attraverso l'organizzazione di corsi giovanili di avvicinamento alla montagna e per l'educazione alpinistica, in conformità al proprio regolamento.
Gli atti di cui sopra debbono essere rimessi alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno a pena di decadenza, a partire dal 1982 [4].
Il contributo previsto dal secondo comma del precedente art. 1, definito, per l'anno 1997 in L. 20.000.000, è attribuito alla Sezione di L'Aquila del Club Alpino Italiano, sulla base dell'ampia e pluriennale produzione editoriale, raccolta nei periodici bollettini sezionali. Per gli anni successivi al 1997 è iscritta specifica posta finanziaria al pertinente capitolo per la spesa, a termini dell'art. 10 della
La Sezione del Club Alpino di L'Aquila, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno invia al Presidente della Giunta Regionale il programma in duplice copia delle attività previste per l'anno successivo e pertinenti alle finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge; tale programma è corredato da apposita relazione illustrativa, dal relativo preventivo di spesa, da copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso [6].
La erogazione del contributo, a partire dall'anno 1998, ha luogo sulla base della specifica attestazione di spesa sottoscritta dal Presidente della Sezione del CAI di L'Aquila, vistata dal competente organo statutario di controllo interno e presentata, entro il 31 ottobre del relativo anno, al Settore Sport e Tempo Libero, competente per l'attuazione di tutte le disposizioni recate dalla presente legge [7].
(Omissis) [8].
[1] Abrogata dall'art. 9 della
[2] Articolo così sostituito con
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[4] Articolo così sostituito con art. 2
[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[8] Norma finanziaria.