§ 3.7.8 - L.R. 23 agosto 1977, n. 52.
Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:23/08/1977
Numero:52


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo contribuisce al potenziamento e all'organizzazione dei servizi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa Sezione per il Soccorso Speleologico e alle iniziative della [...]
Art. 2.      Il contributo è deliberato dalla Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione consiliare permanente competente, ed è corrisposto
Art. 3.      (Omissis)


§ 3.7.8 - L.R. 23 agosto 1977, n. 52. [1]

Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico.

(B.U. n. 35 del 9 settembre 1977)

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo contribuisce al potenziamento e all'organizzazione dei servizi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa Sezione per il Soccorso Speleologico e alle iniziative della Delegazione Regionale delle Sezioni Abruzzesi del Club Alpino Italiano, rivolte all'educazione alpinistico-naturalistica dei giovani, mediante lo stanziamento nel bilancio preventivo annuale di una somma che per l'anno 1981 è stabilita in L. 60.000.000 [2].

     La Regione contribuisce, altresì, al sostegno di quelle iniziative di diffusione e di comunicazione di alta qualificazione scientifica che abbiano concorso e concorrono alla tutela della natura attraverso la conoscenza e l'educazione al corretto e cosciente esercizio delle iniziative alpinistiche e naturalistiche specie negli ambiti dei Parchi naturali [3].

 

     Art. 2.

     Il contributo è deliberato dalla Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione consiliare permanente competente, ed è corrisposto:

     a) per tre quarti in misura dell'80% al Delegato della XX zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e in misura del 20% in quote uguali al Capo Squadra della IV Squadra L'Aquila e al Capo Squadra della V Squadra Chieti del Soccorso Speleologico;

     b) per un quarto della delegazione regionale delle Sezioni Abruzzesi del Club Alpino Italiano. La corresponsione del contributo è subordinata alla produzione presso la Giunta Regionale della relazione morale e dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun beneficiario dai quali risultino:

     - per il Soccorso Alpino e per il Soccorso Speleologico, i servizi approntati e organizzati per il soccorso in caso d'infortuni alpinistici o di calamità naturali che colpiscano persone in zone montane o in caso d'incidenti in grotta, come per la prevenzione degli infortuni sia in montagna che speleologici nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo;

     - per la delegazione delle Sezioni Abruzzesi del Club Alpino Italiano, le iniziative realizzate per la formazione e l'educazione alpinistica, anche attraverso l'organizzazione di corsi giovanili di avvicinamento alla montagna e per l'educazione alpinistica, in conformità al proprio regolamento.

     Gli atti di cui sopra debbono essere rimessi alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno a pena di decadenza, a partire dal 1982 [4].

     Il contributo previsto dal secondo comma del precedente art. 1, definito, per l'anno 1997 in L. 20.000.000, è attribuito alla Sezione di L'Aquila del Club Alpino Italiano, sulla base dell'ampia e pluriennale produzione editoriale, raccolta nei periodici bollettini sezionali. Per gli anni successivi al 1997 è iscritta specifica posta finanziaria al pertinente capitolo per la spesa, a termini dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81; la erogazione è disposta con provvedimento dirigenziale nel limite massimo dell'importo iscritto in bilancio per la relativa annualità e tenuto comunque conto della spesa effettivamente sostenuta per le specifiche finalità [5].

     La Sezione del Club Alpino di L'Aquila, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno invia al Presidente della Giunta Regionale il programma in duplice copia delle attività previste per l'anno successivo e pertinenti alle finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge; tale programma è corredato da apposita relazione illustrativa, dal relativo preventivo di spesa, da copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso [6].

     La erogazione del contributo, a partire dall'anno 1998, ha luogo sulla base della specifica attestazione di spesa sottoscritta dal Presidente della Sezione del CAI di L'Aquila, vistata dal competente organo statutario di controllo interno e presentata, entro il 31 ottobre del relativo anno, al Settore Sport e Tempo Libero, competente per l'attuazione di tutte le disposizioni recate dalla presente legge [7].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [8].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2014, n. 20.

[2] Articolo così sostituito con L.R. 15 gennaio 1982, n. 8, art. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 152.

[4] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. n. 8/1982.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 152.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 152.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 152.

[8] Norma finanziaria.