§ 3.7.7 - L.R. 20 luglio 1976, n. 39.
Costituzione dei Collegi dei Revisori dei conti negli Enti Provinciali per il Turismo e nelle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:20/07/1976
Numero:39

§ 3.7.7 - L.R. 20 luglio 1976, n. 39.

Costituzione dei Collegi dei Revisori dei conti negli Enti Provinciali per il Turismo e nelle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo.

(B.U. n. 25 del 6 settembre 1976)

 

     Articolo unico.

     Il Collegio dei revisori dei conti per ciascun Ente Provinciale per il Turismo e per ciascuna Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo è composto di tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e designati dal Consiglio Regionale con voto limitato.

     A tal fine, quando occorra procedere per la suddetta designazione, ciascun Consigliere vota due nomi su tre.

     Uno dei componenti deve, in ogni caso, essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti della provincia di competenza.

     I revisori durano in carica 4 anni.