§ 3.6.121 - L.R. 3 novembre 1999, n. 96.
Norme per l'istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:03/11/1999
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  (Durata dei corsi e determinazione numero studenti)
Art. 3.  Requisiti strutture didattiche.
Art. 4.  Autorizzazione.
Art. 5.  Documentazione.
Art. 6.  Ammissione ai corsi.
Art. 7.  (Articolazione dei corsi)
Art. 8.  Durata, programma e frequenza dei corsi
Art. 9.  Esame finale.
Art. 10.  Commissione d'esame.
Art. 11.  Corsi biennali per ottici.
Art. 12.  Articolazione corsi biennali.


§ 3.6.121 - L.R. 3 novembre 1999, n. 96.

Norme per l'istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico.

(B.U. n. 44 del 9 novembre 1999).

 

Art. 1. Finalità. [1]

     La Regione, a richiesta di Enti pubblici o di privati, autorizza scuole per lo svolgimento di corsi di formazione per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di "Odontotecnico" ed "Ottico".

 

     Art. 2. (Durata dei corsi e determinazione numero studenti) [2]

1. I corsi hanno durata triennale.

2. In relazione al numero di richieste di autorizzazione pervenute per ciascun corso e avuto riguardo anche alla domanda di fabbisogno delle figure in questione rilevata annualmente presso le strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate e/o accreditate sul territorio regionale, la Regione stabilisce per il primo anno di ciascun corso il numero massimo di studenti per ciascuna Scuola, tenuto conto delle capacità ricettive della Scuola.

 

     Art. 3. Requisiti strutture didattiche.

     Le strutture dove si intendono svolgere i corsi di cui al precedente articolo 1 devono possedere i seguenti requisiti:

     - un ufficio di segreteria;

     - una stanza per il Direttore del Corso;

     - una sala biblioteca;

     - una sala riunioni;

     - numero di aule con sufficiente superficie in relazione al numero di studenti da ammettere al corso (mq. 1,75 per studente ammissibile);

     - Laboratorio per le esercitazioni pratiche con attrezzature idonee.

 

     Art. 4. Autorizzazione.

     La richiesta di autorizzazione, indirizzata alla Giunta Regionale - Direzione Politiche della Salute - avanzata dal rappresentante legale della scuola, deve essere corredata dalla documentazione indicata al successivo art. 5 [3].

     La Regione, direttamente o per il tramite della U.S.L. competente per territorio, verifica la rispondenza della richiesta alle disposizioni della presente legge e provvede, entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda corredata della documentazione richiesta al completo, al rilascio della relativa autorizzazione, con determinazione del Dirigente preposto al Servizio "Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane" della Direzione Politiche della Salute [4].

 

     Art. 5. Documentazione.

     Alla richiesta di autorizzazione, redatta in competente bollo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

     1. autocertificazione relativa alla nascita, cittadinanza, godimento diritti politici, nonché autodichiarazione sostitutiva del certificato penale generale riferita alla persona del rappresentante legale;

     2. pianta planimetrica di tutti i locali utilizzati per lo svolgimento del corso debitamente firmata da ingegnere o architetto abilitato alla professione. Nella planimetria devono risultare ben definiti i singoli ambienti utilizzati, con l'indicazione della destinazione d'uso di ciascuno di essi, del piano dell'edificio, del comune dove sono ubicati, via e numero civico, nonché la superficie espressa in mq.. La planimetria di che trattasi deve riportare l'indicazione dei servizi igienici in numero non inferiore ad 1 ogni quindici allievi, separati per sesso;

     3. certificato di agibilità incondizionata ad uso scolastico dei locali da rilasciarsi a cura del Comune ove ha sede la scuola;

     4. certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con riferimento sia agli impianti tecnici che all'edificio scolastico;

     5. certificato della USL competente per territorio relativo alla idoneità igienica dei locali ad uso scolastico da cui dovrà risultare anche il numero massimo degli alunni che ciascuna aula o laboratorio può accogliere;

     6. certificato della USL attestante la rispondenza degli impianti e delle apparecchiature alle norme antinfortunistiche;

     7. elenco del personale docente, del personale direttivo e di segreteria, con la indicazione dei relativi titoli di studio che per i docenti devono essere gli stessi richiesti per l'insegnamento delle stesse materie nelle scuole statali. Il direttore del corso deve essere in possesso del diploma di laurea in una delle materie oggetto di insegnamento e non deve essere pubblico dipendente;

     8. elenco delle attrezzature scientifiche e dei sussidi didattici utilizzati, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale della scuola, che dovrà dichiarare anche la rispondenza delle stesse al tipo di corso da svolgere;

     9. regolamento interno della scuola.

 

     Art. 6. Ammissione ai corsi.

     I corsi sono riservati ad allievi in possesso dell'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente, dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

     I cittadini di paesi appartenenti alla Comunità Europea ed i cittadini extracomunitari, potranno essere parimenti ammessi ai corsi in questione a condizione che dimostrino il possesso del titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani.

 

     Art. 7. (Articolazione dei corsi) [5]

1. Ogni singolo anno di corso si articola in sezioni formative.

2. Ogni sezione formativa non potrà essere composta da più di venticinque allievi.

3. Un elenco degli iscritti a ciascun anno di corso dovrà essere trasmesso all’ufficio regionale competente entro il sessantesimo giorno dalla data di inizio del corso.

 

     Art. 8. Durata, programma e frequenza dei corsi [6].

     Ogni anno di corso si svolge nel periodo settembre-giugno per almeno 200 giorni di lezione.

     I programmi delle singole materie d'insegnamento, articolati secondo un piano di studi triennale, sono quelli indicati negli allegati 1) e 2) alla presente legge mentre gli orari settimanali sono articolati secondo il successivo allegato 3).

     La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Sono consentite assenze giustificate entro i limiti del 20% dei giorni di lezione previsti. Le assenze ingiustificate superiori a giorni 5 o il superamento del limite del 20% di assenze giustificate, comporta l'automatica esclusione dall'anno in corso che potrà essere ripetuto per non più di una volta.

     Il corso annuale si intende frequentato positivamente se l'allievo ha conseguito una votazione, in tutte le materie, di almeno 6/10.

 

     Art. 9. Esame finale.

     Coloro che abbiano frequentato positivamente i corsi di cui all'art. 2, sono ammessi alla fine del 3° anno a sostenere l'esame finale.

     L'esame finale consta di tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio inteso ad accertare le capacità professionali acquisite.

     La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di contenuto culturale con specifici riferimenti all'attività professionale. Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta è di 6 ore.

     La prova pratica deve essere effettuata con modalità che offrano la più ampia possibilità di verifica della preparazione tecnica del candidato. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova pratica è di almeno otto ore per la prova prevista per gli odontotecnici e di almeno tre ore per la prova prevista per gli ottici.

     La prova orale consiste in un colloquio su tutte le materie svolte nell'ambito dei programmi di insegnamento del corso, con particolare riguardo ai contenuti sostanziali degli elementi professionalizzanti.

 

     Art. 10. Commissione d'esame.

     La Commissione per l'esame finale è composta da:

     - Direttore del Corso con funzione di Presidente;

     - tre docenti del Corso di cui uno di esercitazioni pratiche;

     - un rappresentante del Ministero della Sanità;

     - un rappresentante della Regione;

     - un rappresentante della categoria professionale interessata.

     Sulla base della valutazione delle singole prove, la Commissione di cui al comma 1 formulerà un giudizio complessivo ed attribuirà a ciascun candidato un voto espresso in settantesimi.

     Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una valutazione di almeno 42/70.

     Ai candidati idonei sarà rilasciato un attestato conforme ai modelli di cui all'allegato 3 del D.M. 28.10.'92.

     Un elenco con i dati anagrafici di tutti i candidati che hanno superato l'esame finale dovrà essere trasmesso al competente ufficio regionale, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

     Sono a carico della scuola i compensi dei commissari nella misura prevista dai singoli regolamenti oltre, per i rappresentanti esterni alla scuola, alle indennità di missione, rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 11. Corsi biennali per ottici.

     Oltre ai corsi di durata triennale per l'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di cui all'art. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della presente legge e previa intesa con il Ministero della Sanità, possono essere autorizzati, corsi sperimentali per ottici, di durata biennale a cui potranno accedere esclusivamente allievi in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore [7].

 

     Art. 12. Articolazione corsi biennali.

     Per quanto concerne i programmi di insegnamento dei corsi biennali gli stessi devono essere conformi a quelli previsti dall'allegato 4) della presente legge, mentre l'orario settimanale delle singole materie, deve essere articolato secondo il successivo allegato 5).

 

     La Commissione per l'esame finale è composta secondo le modalità di cui all'art. 10 della presente legge.

 

 

Allegati: (Omissis)

Allegato 1: Programma Corso triennale Ottici

Allegato 2: Programma Corso triennale Odontotecnici

Allegato 3: Materie ed ore settimanali - Corsi triennali

Allegato 4: Corsi biennali

Allegato 5: Orario settimanale - Corsi biennali.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 2000, n. 38.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 62 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[3] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[4] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 64 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[6] Rubrica così sostituita dall'art.65 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[7] Comma così modificato dall'art. 66 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.