§ 3.6.104 - L.R. 17 dicembre 1997, n. 139.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 9.4.97, n. 34 e 22.4.97 n. 38. «Misure incentivanti la riqualificazione, la riconversione e la ricollocazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:17/12/1997
Numero:139


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Qualora sul Fondo unico per le Politiche del Lavoro, assolti gli adempimenti prescritti dalla L.R. 16.9.97 n. 101, con riferimento agli interventi ascrivibili al Fondo medesimo, residuino [...]
Art. 4.      1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'esercizio 1997
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.6.104 - L.R. 17 dicembre 1997, n. 139.

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 9.4.97, n. 34 e 22.4.97 n. 38. «Misure incentivanti la riqualificazione, la riconversione e la ricollocazione professionale degli operatori del sistema formativo e disciplina dell'Albo».

(B.U. n. Spec. del 19 dicembre 1997).

 

Art. 1. [1]

     1. - 5. [2]

     6. Il termine del 30.9.97 di cui all'art. 10 c. 1 è modificato nel senso che sono considerate utilmente prodotte anche le istanze disciplinate dal suddetto articolo, inviate fino al 22.12.97, ovvero fino all'entrata in vigore della presente legge, se successiva. Il nuovo termine trova applicazione anche rispetto alle istanze formulate a norma dell'art. 3 comma 4 e dell'art. 8 della L.R. 34/97.

     7. - 8. [3]

 

     Art. 2. [4]

 

     Art. 3.

     1. Qualora sul Fondo unico per le Politiche del Lavoro, assolti gli adempimenti prescritti dalla L.R. 16.9.97 n. 101, con riferimento agli interventi ascrivibili al Fondo medesimo, residuino risorse, esse sono utilizzate entro il 31.12.97 per soddisfare istanze di agevolazione formulate ai sensi del combinato disposto delle LL.RR. 14.9.94 n. 61 e 24.12.96, n. 144, inoltrate nel periodo 1.1.97 - 24.9.97.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'esercizio 1997.

     2. Alla quantificazione dell'entità della spesa relativa agli esercizi successivi al '97 si provvede attraverso le corrispondenti leggi di bilancio, a norma dell'art. 10 della L.R. 29.12.77, n. 81, la distribuzione delle risorse tra le diverse tipologie di intervento è attuata con Delibera della Giunta Regionale.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 19 novembre 2003, n. 19.

[2] Modificano ed integrano gli artt. 5, 6, 7 e 9 della L.R. 9 aprile 1997, n. 34.

[3] Modificano ed integrano l'art. 14 della L.R. 9 aprile 1997, n. 34.

[4] Modifica ed integra l'art. 2 della L.R. 22 aprile 1997, n. 38.