§ 3.5.93 - L.R. 2 agosto 2010, n. 37.
Nuova legge organica in materia di Confidi


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:02/08/2010
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Contributi ai Confidi
Art. 2.  Soggetti beneficiari
Art. 3.  Programma di riparto dei contributi in conto interessi e per l’incremento dei fondi rischi 1. La Giunta regionale approva annualmente, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, un [...]
Art. 4.  Contributi in conto interessi e per l’incremento dei fondi rischi
Art. 5.  Fondo di garanzia
Art. 6.  De minimis
Art. 7.  Norma transitoria
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Abrogazione di norme
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 3.5.93 - L.R. 2 agosto 2010, n. 37.

Nuova legge organica in materia di Confidi

(B.U. 13 agosto 2010, n. 13 Straord.)

 

Art. 1. Contributi ai Confidi

1. La Regione, allo scopo di favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Abruzzo, compresi i liberi professionisti, sostiene l’attività dei Confidi, promuovendone la fusione e concedendo ai medesimi contributi, da destinare all’incremento dei fondi rischi indisponibili e alla gestione di fondi destinati all’abbattimento dei tassi di interesse.

2. Ai fini della presente legge, per Confidi si intendono i soggetti di cui all’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che hanno sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo e prestano la propria attività in favore dei soggetti di cui al comma 1.

2 bis. Possono altresì accedere ai contributi di cui al comma 1, allo scopo limitatamente di favorire l’accesso al credito delle imprese agricole, i Confidi, con sede legale fuori del territorio della Regione Abruzzo e sede operativa in una o più province della Regione Abruzzo che incorporano, entro il 31 dicembre 2011, cooperative di garanzia con sede legale ed operativa nel territorio regionale. I Confidi di cui al primo periodo del presente comma rilasciano garanzie esclusivamente in favore delle imprese abruzzesi operanti nel settore dell’agricoltura ed i contributi regionali utilizzati in contrasto con le presenti disposizioni sono revocati [1].

3. Ai Confidi che beneficiano degli interventi regionali è fatto divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie. E’ fatto altresì divieto, in caso di scioglimento, di ripartire tra le imprese consorziate o socie l’eventuale patrimonio che residua dopo l’adempimento di tutte le obbligazioni, ad eccezione delle quote di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato all’incremento del fondo regionale di cui all’articolo 5 [2].

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi a fruire delle agevolazioni di cui alla presente legge i Confidi come individuati all’articolo 1, comma 2, ed i confidi di cui all’articolo 1, comma 2 bis, che rispondono ai seguenti requisiti minimi [3]:

a) essere operanti alla data del 31/12/2005 o essere risultanti dalla fusione di confidi esistenti alla predetta data;

b) avere un numero di imprese socie o consorziate, al momento della richiesta di contributo, non inferiore a 250;

c) essere iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa [4];

d) avere un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad € 5.000.000,00 ed un fondo speciale antiusura minimo di € 250.000,00 [5];

e) avere nel proprio oggetto sociale la finalità di rilasciare garanzie alle categorie economiche interessate con l’eccezione dei confidi di cui all’articolo 1, comma 2 bis, i quali hanno nel proprio oggetto sociale la finalità di rilasciare garanzie esclusivamente in favore delle imprese agricole [6];

f) avere erogato garanzie da almeno tre anni ad imprese socie o consorziate. Nel caso di confidi risultanti da fusione o incorporazione, ai fini del computo del periodo di tre anni, è considerata anche l’erogazione delle garanzie effettuata dai confidi che hanno partecipato alla fusione o incorporazione;

g) avere deliberato, nell’esercizio precedente, un volume di operazioni di credito, oppure negli ultimi tre esercizi un volume medio di operazioni, erogate e certificate dalle Banche, con la garanzia dei confidi, pari almeno a € 10.000.000, 00. In caso di condifi risultanti da fusione o incorporazione, ai fini del calcolo, sono considerate anche le operazioni di credito erogate con la garanzia dei confidi ed attestate dalle Banche, che hanno partecipato alla fusione o incorporazione;

h) avere operatività territoriale regionale;

i) prestare garanzie in favore delle micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla normativa comunitaria, ivi compresi i liberi professionisti con l’eccezione dei confidi di cui all’articolo 1, comma 2 bis, i quali prestano garanzie esclusivamente in favore delle imprese agricole [7].

 

     Art. 3. Programma di riparto dei contributi in conto interessi e per l’incremento dei fondi rischi 1. La Giunta regionale approva annualmente, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, un programma di riparto dei Fondi stanziati in Bilancio, da destinare alla concessione dei contributi per incremento dei fondi rischi e in conto interesse in favore delle micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole come definiti dalla normativa comunitaria, ivi compresi i liberi professionisti, dandone comunicazione, dopo l’approvazione, alla Commissione consiliare competente; la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può, altresì, con proprio atto, indicare annualmente ai Confidi assegnatari dei contributo per l’incremento dei fondi rischi di destinare una quota pari al cinque per cento dei contributi ricevuti alla prestazione di garanzie in favore dell’imprese non profit con sede legale e operativa nella Regione Abruzzo [8].

2. Con l’atto di cui al comma 1 la Giunta regionale può individuare annualmente i settori prioritari nella concessione dei contributi in conto interessi, come individuati al comma 1, stabilendo, altresì, le quote da destinare ai settori stessi.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l’applicazione delle previsioni del presente articolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a) termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b) ammontare dei prestiti e durata degli stessi;

c) concessione ed erogazione dei contributi;

d) casi di revoca totale o parziale dei contributi;

e) rendicontazione;

f) ridistribuzione delle risorse non utilizzate;

g) vigilanza.

4. La competente struttura della Giunta regionale provvede a pubblicare apposito avviso pubblico che rende note le determinazioni assunte ai sensi dei commi 1 e 2, nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande.

 

     Art. 4. Contributi in conto interessi e per l’incremento dei fondi rischi

1. I contributi in conto interessi sono corrisposti annualmente e sono commisurati agli ammontari delle operazioni di credito erogate nell’esercizio finanziario precedente in favore delle imprese consorziate o socie, ivi compresi i liberi professionisti, con la garanzia dei confidi, certificate dalle banche, in misura comunque non superiore agli interessi a carico delle imprese consorziate o socie prestatarie di mutui erogati, garantiti dai confidi. In caso di confidi risultanti da fusione o incorporazione, ai fini del calcolo, sono considerate anche le operazioni di credito erogate con la garanzia dei confidi ed attestate dalle banche, che hanno partecipato alla fusione o incorporazione.

2. Per finanziamenti assistiti da contributi regionali in conto interessi si intendono i prestiti di esercizio, o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, ed i prestiti anche per spese di investimento fino a 84 mesi in favore delle imprese consorziate o socie, ivi compresi i liberi professionisti, operanti nel territorio regionale.

3. Sono esclusi dalle agevolazioni le operazioni a breve termine, con durata fino a 18 mesi, comunque denominate, sotto forma di scoperto di c/c, anticipo, factoring o s.b.f..

4. I contributi per integrazione fondi rischi sono vincolati a garantire le operazioni eseguite in applicazione della presente legge e sono commisurati alle quote percentuali stabilite con proprio atto dalla Giunta regionale, da ripartire in base a tutti o ad alcuni dei seguenti indici:

a) numero dei soci o dei consorziati, ivi compresi i liberi professionisti, operanti nel territorio regionale, al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili;

c) entità del fondo consortile o del capitale sociale;

d) volume di operazioni di credito garantite nell’esercizio precedente, con attestazione delle banche convenzionate;

e) importo del monte garanzie in essere in favore delle imprese consorziate o socie al 31 dicembre dell’anno precedente, con attestazione delle banche convenzionate;

f) eventuale certificazione del bilancio;

g) eventuale certificazione di qualità;

h) entità della percentuale di escussioni sulle garanzie rilasciate;

i) numero anni di attività;

l) indice di onerosità delle garanzie.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, può determinare altri indici.

6. Le richieste delle imprese associate, volte ad ottenere la prestazione di garanzia da parte dei Confidi, devono essere motivate e corredate da idonea documentazione.

7. Il tasso di interesse complessivo da applicare ai prestiti erogati con la garanzia dei Confidi, deve essere rapportato alle migliori condizioni di mercato.

8. I Confidi devono tenere una contabilità separata, relativa all’attività di prestazione delle garanzie esercitata utilizzando i contributi previsti dalla presente legge.

9. I Confidi assegnatari dei contributi in conto interessi, da erogare alle imprese socie appartenenti ai settori interessati, devono tenere, altresì, una contabilità separata riferita esclusivamente ai fondi in oggetto, suddivisa per ciascuna categoria agevolata, e presentare, alla fine di ogni esercizio, apposito rendiconto alla Giunta regionale sull’impiego dei fondi medesimi, provvedendo a rimettere a disposizione della Regione le quote di contributi non impegnate.

10. I documenti contabili di cui ai commi 8 e 9 devono essere certificati da soggetti o società abilitati ai sensi della normativa vigente.

11. La Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo - Contabile” verifica il corretto utilizzo dei fondi regionali da parte dei confidi beneficiari.

 

     Art. 5. Fondo di garanzia

1. Presso l’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, in coerenza con gli indirizzi programmatici volti a sostenere il tessuto produttivo, adottati dalla Giunta Regionale, può essere istituito un fondo regionale per la concessione di cogaranzie o di controgaranzie ai Confidi. La cogaranzia e la controgaranzia sono concesse a fronte di garanzie dirette prestate dai confidi.

2. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti strumentali regionali in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

3. Alla gestione del fondo sovrintende un Comitato, nominato dal Presidente della Regione, che provvede, sulla base delle determinazioni e criteri indicati dalla Giunta regionale, a impartire le disposizioni necessarie in ordine alla priorità degli interventi e all’eventuale ripartizione del fondo tra i diversi settori di attività economica.

4. Il Comitato è presieduto dall’Assessore allo Sviluppo Economico ed è composto da due rappresentanti della Commissione consiliare competente, designati dalla medesima Commissione, dai Dirigenti dei Servizi delle strutture regionali competenti, da un rappresentante della società o ente strumentale regionale affidatario che cura il servizio di segreteria del fondo, e da un esperto in rappresentanza dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e da quattro esperti in rappresentanza delle categorie economiche. Il Comitato può essere integrato da componenti tecnici con funzioni consultive, designati in rappresentanza di banche, confidi e associazioni di categoria, nel numero massimo di cinque elementi, ed opera anche in assenza di tale designazione.

5. La cogaranzia è deliberata dal Comitato ed è concessa nella misura massima del 40% dell’importo complessivo da garantire e, in ogni caso, non può superare, compresa la quota garantita dal confidi, il 90% dell’importo complessivo da garantire.

6. La controgaranzia è deliberata dal Comitato ed è concessa in misura non superiore al 90% dell’importo garantito dai confidi.

7. Le operazioni di garanzia effettuate dal Comitato di gestione di cui al presente articolo operano nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo.

8. La Giunta regionale, su proposta del Comitato, può deliberare la partecipazione, mediante l’apporto di quote del fondo di garanzia regionale, al fondo di garanzia costituito presso Mediocredito Centrale ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

 

     Art. 6. De minimis

1. Gli aiuti di cui alla presente legge rientrano ad ogni titolo nella categoria de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 379/5 del 28.12.2006, per cui l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari, fatta salva l’eccezione di un’impresa attiva nel settore dei trasporti su strada, nel qual caso l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi non deve superare € 100.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

 

     Art. 7. Norma transitoria

1. Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri e modalità di cui all’articolo 3, comma 3, continuano a trovare applicazione le norme previgenti alla presente legge [9].

2. [I Confidi utilizzano i contributi ottenuti ai sensi delle leggi previgenti secondo le disposizioni della presente legge] [10].

3. Per i Confidi in possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 2, le previsioni normative di cui alla presente legge trovano integrale applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2011 [11].

4. I confidi non in possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 2, usufruiscono, per gli esercizi finanziari 2011 e 2012, unicamente dei contributi in conto interessi di cui alla presente legge [12].

5. Le agevolazioni di cui alla presente legge entrano a regime a partire dall’1.1.2013.

 

     Art. 8. Norma finanziaria

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono annualmente finanziati, nei limiti dello stanziamento di spesa annualmente iscritto, con legge di bilancio regionale, nell’ambito della U.P.B. 007 sul capitolo di spesa 232460 codice 08.02.013, ridenominato “ Interventi a favore dei confidi”.

 

     Art. 9. Abrogazione di norme

1. Sono abrogati o restano abrogati:

a) la legge regionale 20 giugno 1980, n. 59 (Norme in materia di concessione di contributi a favore dei consorzi fidi fra piccole e medie industrie) e successive modifiche e integrazioni;

b) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 36 “Sostituzione del titolo II della legge regionale n. 49 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni: (cooperativa di garanzia dei commercianti)” e successive modifiche e integrazioni e ogni ulteriore disposizione in contrasto con la presente legge;

c) la legge regionale 5 maggio 1998, n. 39 (Contributo straordinario alle Cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle Cooperative stesse) e successive modifiche ed integrazioni;

d) la legge regionale 3.11.1999, n. 100 (Norme in materia di cooperative, consorzi e società consortili di garanzia collettiva fidi);

e) l’articolo 11 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) e successive modifiche e integrazioni;

f) il Titolo I (Interventi a sostegno dei confidi) della Parte Terza (Interventi economici e incentivi a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative) della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini dell’applicazione, per il solo esercizio finanziario 2010, l’articolo 38, comma 3, lettera a) della l.r. 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) è interpretato autenticamente nel senso che per i confidi risultanti dalla fusione di confidi esistenti alla data del 31 dicembre 2005 e per la richiesta di contributi avanzata per la prima volta, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 38 è verificato con riferimento ai confidi fusi o incorporati in relazione all’attività di garanzia prestata nell’annualità precedente.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma aggiunto dall'art. 66 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 55.

[3] Alinea così modificato dall'art. 66 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[5] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 55.

[6] Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[7] Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[8] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 55.

[10] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 55.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 55.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 55.