§ 3.5.51 - L.R. 11 settembre 1998, n. 73.
Spostamento per l'esercizio finanziario 1998, di alcuni termini previsti dagli artt. 32 e 33 della parte seconda, Titolo I Capo II della L.R. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:11/09/1998
Numero:73


Sommario
Art. 1.      Per l'esercizio finanziario 1998, i termini previsti nella parte seconda Titolo I Capo II della L.R. 31.7.1996 n. 60, vengono spostati come segue:
Art. 2.      In deroga a quanto previsto nell'art. 32 ultimo comma, l'attività formativa presso le singole botteghe scuola ha inizio, per il solo esercizio 1998, il 15.12.1998.
Art. 3.      La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in bilancio ai sensi della L.R. 31.7.1996, n. 60.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.5.51 - L.R. 11 settembre 1998, n. 73.

Spostamento per l'esercizio finanziario 1998, di alcuni termini previsti dagli artt. 32 e 33 della parte seconda, Titolo I Capo II della L.R. 31.7.1996, n. 60.

(B.U. n. Spec. del 15 settembre 1998).

 

Art. 1.

     Per l'esercizio finanziario 1998, i termini previsti nella parte seconda Titolo I Capo II della L.R. 31.7.1996 n. 60, vengono spostati come segue:

     - il termine previsto dal quarto comma dell'art. 32 della L.R. 31.7.1996 n. 60, è spostato al 30.9.1998 ed entro 60 giorni dalla ricezione dei piani dei corsi di formazione delle Amministrazioni Provinciali, la Giunta regionale può formulare motivate osservazioni sui piani stesi con le modalità e le procedure previste nel quinto comma dello stesso articolo 32;

     - il termine di cui al secondo comma dell'art. 33 della L.R. 31.7.1996, n. 60 è spostato al 30.9.1998.

 

     Art. 2.

     In deroga a quanto previsto nell'art. 32 ultimo comma, l'attività formativa presso le singole botteghe scuola ha inizio, per il solo esercizio 1998, il 15.12.1998.

 

     Art. 3.

     La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in bilancio ai sensi della L.R. 31.7.1996, n. 60.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.