§ 3.5.50 - L.R. 5 maggio 1998, n. 40.
Interpretazione autentica del primo comma della L.R. 31.7.1996, n. 60, avente per oggetto "Testo unico delle norme che regolano la materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:05/05/1998
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica.
Art. 2.  Urgenza.


§ 3.5.50 - L.R. 5 maggio 1998, n. 40.

Interpretazione autentica del primo comma della L.R. 31.7.1996, n. 60, avente per oggetto "Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo".

(B.U. n. 8 bis del 22 maggio 1998).

 

Art. 1. Interpretazione autentica.

     1. La disposizione del comma 1 dell'art. 22 della L.R. 31 luglio 1996, n. 60 è interpretata nel senso che sono devoluti alla Regione i diritti riscossi su atti e certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato nella stessa misura stabilita dalla legge statale in favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

 

     Art. 2. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.