§ 3.5.42 - L.R. 27 gennaio 1997, n. 9.
Norme transitorie per la prima applicazione delle previsioni normative di cui al titolo I capo I, parte seconda, artt. 28, 29 e 30 della L.R. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:27/01/1997
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Per il solo esercizio finanziario 1997 ed in sede di prima applicazione della L.R. 31.7.1996, n. 60, i contributi di cui al Titolo I, capo I della Parte seconda della stessa L.R. 60/96 sono [...]
Art. 2.      I termini previsti nel titolo I parte seconda della L.R. 31.7.1996, n. 60 vengono spostati come segue:
Art. 3.      Le domande che le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane presentato
Art. 4.      L'applicazione della presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in bilancio ai sensi della L.R. 31.7.1996, n. 60.


§ 3.5.42 - L.R. 27 gennaio 1997, n. 9.

Norme transitorie per la prima applicazione delle previsioni normative di cui al titolo I capo I, parte seconda, artt. 28, 29 e 30 della L.R. 31.7.1996, n. 60 relativa a: «Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo».

(B.U. n. 3 del 18 febbraio 1997).

 

Art. 1.

     Per il solo esercizio finanziario 1997 ed in sede di prima applicazione della L.R. 31.7.1996, n. 60, i contributi di cui al Titolo I, capo I della Parte seconda della stessa L.R. 60/96 sono riferiti alle assunzioni che saranno effettuate nel periodo ricadente nel secondo semestre dell'anno 1997 ed hanno durata limitata ad un semestre.

     Le Amministrazioni Provinciali dovranno verificare la condizione di cui all'art. 28 lett. a) della predetta L.R. con riferimento alla media mensile del numero dei lavoratori in servizio presso l'impresa o consorzio di imprese artigiane costituito, ai sensi della legge 8.8.1985, n. 443, nel corso dei dodici mesi antecedenti il mese di luglio 1977.

 

     Art. 2.

     I termini previsti nel titolo I parte seconda della L.R. 31.7.1996, n. 60 vengono spostati come segue:

     il termine di cui al 4° comma dell'art. 29 viene fissato entro la prima metà del mese di marzo 1997;

     il termine di cui al 1° comma dell'art. 30 viene fissato al 30.4.1997;

     il termine di cui al 3° comma dell'art. 30 viene fissato al 15.6.1997.

 

     Art. 3.

     Le domande che le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane presentato [*] alle Amministrazioni Provinciali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 60/96, nel termine come fissato dal precedente art. 2, riportano nella lett. b) il numero dei giovani lavoratori che l'impresa intende assumere nel corso del secondo semestre dell'anno 1997.

     Conseguentemente la dichiarazione del competente Ufficio del lavoro di cui al punto 1, quarto comma, dell'art. 30 della L.R. 60/96 deve comprovare il numero e le generalità dei lavoratori in servizio presso l'impresa o consorzio interessato nel corso dei dodici mesi antecedenti il mese di luglio 1997 e di quelli ancora in servizio, nonché il numero e le generalità dei giovani lavoratori assunti successivamente a tale periodo e tuttora in servizio.

 

     Art. 4.

     L'applicazione della presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in bilancio ai sensi della L.R. 31.7.1996, n. 60.

 

 


[*] Leggasi, presumibilmente, «presentano».