§ 3.5.5 - L.R. 20 novembre 1986, n. 67.
Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:20/11/1986
Numero:67


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Individuazione delle lavorazioni artistiche).
Art. 3.  (Caratteristiche del contrassegno di origine).
Art. 4.  (Modalità per ottenere l'uso del contrassegno d'origine).
Art. 5.  (Dati statistici sui prodotti commercializzati con il contrassegno di origine).
Art. 9.  (Vigilanza).
Art. 10.  (Sanzioni).
Art. 11.  (Realizzazione e riproduzione dei contrassegni di origine).
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 3.5.5 - L.R. 20 novembre 1986, n. 67. [1]

Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico.

(B.U. n. 28 del 5 dicembre 1986).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La Regione, allo scopo di tutelare e valorizzare la produzione artistica dell'artigianato Abruzzese e di salvaguardarne il patrimonio tradizionale e culturale, istituisce contrassegni di origine da riconoscere sia alle lavorazioni artistiche frutto di affermata tradizione, di tecniche e di stili divenuti patrimonio storico dell'Abruzzo, sia alle nuove creazioni che dalle prime traggono ispirazioni.

 

     Art. 2. (Individuazione delle lavorazioni artistiche).

     La Giunta Regionale, su proposta o previo parere del Comitato di cui all'art. 6, individua le lavorazioni artistiche meritevoli di ottenere il contrassegno di origine, definendo altresì le caratteristiche estetiche, merceologiche e di lavorazione alle quali devono attenersi le imprese artigiane singole o associate che intendono commercializzare i loro prodotti corredati del contrassegno stesso.

     Ciascuna deliberazione di cui al comma precedente, con allegata la raffigurazione del contrassegno di origine previsto al successivo art. 3, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 3. (Caratteristiche del contrassegno di origine).

     Il contrassegno di origine porta la dicitura Regione Abruzzo seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come artistica e completa con la denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.

     La forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del contrassegno sono stabilite dalla Giunta Regionale con l'atto di individuazione di ciascuna lavorazione artistica di cui all'art. 2.

 

     Art. 4. (Modalità per ottenere l'uso del contrassegno d'origine).

     L'impresa artigiana interessata, singola o associata, inoltra apposita domanda alla Giunta Regionale - Servizio Artigianato - allegando alla stessa:

     a) certificato storico di iscrizione all'Albo Professionale delle Imprese Artigiane;

     b) relazione dettagliata corredata di tutti i documenti che possano dimostrare e documentare quanto contenuto nella relazione stessa riguardante le caratteristiche artistiche e merceologiche degli oggetti prodotti, delle tecniche e degli stili tradizionali nonché del tipo di lavorazione, del relativo processo e dei materiali utilizzati.

     Il richiedente è, inoltre, tenuto a fornire al Servizio Artigianato della Giunta Regionale ogni altro documento, ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria della domanda, che deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data della sua richiesta; trascorso tale termine, la domanda si intende rinunciata.

     L'uso del contrassegno di origine è concesso dalla Giunta Regionale previo parere del Comitato di cui all'art. 6; la relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. (Dati statistici sui prodotti commercializzati con il contrassegno di origine).

     Le imprese artigiane singole o associate alle quali è stato concesso l'uso del contrassegno di origine, devono dotarsi di idoneo sistema di registrazione che consenta loro di conoscere quanta e quale parte della produzione complessiva sia stata commercializzata con il contrassegno stesso.

     Le imprese sono, inoltre, tenute a fornire al Servizio Artigianato della Giunta Regionale, annualmente ed ogni volta che quest'ultimo ne faccia loro richiesta, i dati di cui al comma precedente.

 

     Artt. 6. - 8. [2]

 

     Art. 9. (Vigilanza).

     La Giunta Regionale, tramite il Servizio Artigianato, vigila sulla corretta applicazione della presente legge e si adopera per una sempre migliore tutela delle lavorazioni artistiche dell'Artigianato abruzzese.

     La vigilanza si esplica anche con controlli periodici a campione per verificare la rispondenza delle lavorazioni tutelate alle caratteristiche di cui all'art. 2.

     I sopralluoghi che si rendessero necessari ai sensi del precedente articolo nonché ogni altra ispezione preordinata alla verifica di quanto disposto dalla presente legge sono effettuati, nei confronti delle imprese artigiane cui è stato concesso l'uso del contrassegno di origine, da dipendenti regionali, di livello funzionale non inferiore al sesto, assegnati al Servizio Artigianato.

 

     Art. 10. (Sanzioni).

     Sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle relative disposizioni della presente legge:

     a) da L. 200.000 a L. 2.000.000 per l'uso del contrassegno di origine senza aver ottenuto la preventiva concessione dell'uso di cui all'art. 4;

     b) da L. 150.000 a L. 1.500.000 per la commercializzazione di oggetti corredati di contrassegno di origine non rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 2;

     c) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per l'uso del contrassegno di origine con elementi modificativi rispetto al tipo raffigurato e descritto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 2, ultimo comma.

     I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono incamerati dalla Regione per essere devoluti ad iniziative predisposte dalla Giunta Regionale o da altri Enti pubblici della regione allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei prodotti stessi.

     All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie provvedono i dipendenti regionali indicati al terzo comma dell'art. 9.

     Il Servizio Regionale per l'Artigianato provvede a notificare agli interessati la violazione accertata.

     Le sanzioni amministrative di cui al precedente articolo sono inflitte con ordinanza-ingiunzione dal Presidente della Giunta regionale, esaurite le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e nel rispetto della normativa posta dalla legge medesima.

     La Giunta regionale, previa diffida, può sospendere la concessione all'uso del contrassegno di origine alle imprese artigiane che non adempiono agli obblighi posti a loro carico dall'art. 5, ovvero non consentono o ritardano l'esercizio della vigilanza di cui all'art. 9.

 

     Art. 11. (Realizzazione e riproduzione dei contrassegni di origine).

     Le spese relative alla realizzazione dei contrassegni di origine sono a carico della Regione.

     Il Servizio Artigianato della Giunta regionale è incaricato della realizzazione, la riproduzione e la distribuzione dei contrassegni di origine.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23.

[2] Articoli abrogati dall'art. 98 della L.R. 31 luglio 1996, n. 60.