§ 3.4.65 - L.R. 14 febbraio 2000, n. 12.
Istituzione di un marchio etico dei prodotti realizzati e commercializzati senza il ricorso al lavoro minorile ed al lavoro nero.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:14/02/2000
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Istituzione del marchio etico.
Art. 2.  Protocollo di adesione.
Art. 3.  Opposizione al diritto all'uso del marchio etico.
Art. 4.  Fondo di solidarietà e di autofinanziamento del marchio etico.
Art. 5.  Istituzione della Commissione regionale per il marchio etico.
Art. 6.  Composizione della Commissione.
Art. 7.  Organizzazione della Commissione.
Art. 8.  Funzioni della Commissione.
Art. 9.  Verifica dei lavori della Commissione.
Art. 10.  Sanzioni.
Art. 11.  Norme finanziarie.
Art. 12.  Urgenza.


§ 3.4.65 - L.R. 14 febbraio 2000, n. 12.

Istituzione di un marchio etico dei prodotti realizzati e commercializzati senza il ricorso al lavoro minorile ed al lavoro nero.

(B.U. n. 23 Spec. del 1 marzo 2000).

 

Art. 1. Istituzione del marchio etico.

     1. La Regione Abruzzo istituisce il marchio etico dei prodotti realizzati e commercializzati senza il ricorso al lavoro minorile ed al lavoro nero, di seguito definito semplicemente marchio etico, al fine di:

     a) sviluppare una maggiore sensibilità tra i cittadini abruzzesi nel confronti delle problematiche connesse al lavoro minorile ed al lavoro nero;

     b) promuovere le attività delle imprese di produzione e di commercializzazione che non si avvalgono in nessuna fase della realizzazione e della commercializzazione del prodotto di lavoro minorile o di lavoro nero;

     c) rendere identificabili sul mercato i prodotti ottenuti e commercializzati senza il ricorso al lavoro minorile ed al lavoro nero.

     2. Per le finalità espresse dalla presente legge si intendono:

     a) per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico e, comunque, di età inferiore ad anni quindici, salvo le eccezioni che abbassano l'età a quattordici anni;

     b) per lavoro nero, il rapporto che violi le norme internazionali sui diritti del lavoratore e le norme nazionali in vigore presso lo Stato in cui si effettua l'attività lavorativa.

     3. Sulla confezione del prodotto per il quale, ai sensi della presente legge è stato richiesto e ottenuto il diritto all'uso del marchio etico, questi sarà apposto in modo da consentire al consumatore di identificarlo, inequivocabilmente, come prodotto ottenuto senza impiego di manodopera minorile o rapporto di lavoro in violazione alle norme internazionali e nazionali sui diritti dei lavoratori.

     4. Il marchio etico potrà essere utilizzato dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione a farne uso anche per attività promo- pubblicitarie e come ulteriore elemento identificativo della loro attività.

 

     Art. 2. Protocollo di adesione.

     1. Le imprese che intendono produrre ovvero commercializzare sul territorio regionale un prodotto certificato dal marchio etico, conseguono tale diritto con la sottoscrizione, presso la Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, di un protocollo di adesione ed il versamento di una quota di solidarietà al fondo di autofinanziamento di cui all'art. 4, secondo le modalità indicate nel protocollo di adesione.

     2. Il protocollo di adesione contiene la dichiarazione dell'impresa richiedente che non è utilizzata manodopera minorile o lavoro nero durante tutte le fasi di realizzazione e commercializzazione del prodotto per il quale è richiesto il marchio etico.

     3. Il protocollo di adesione è sottoscritto anche da eventuali filiali dell'impresa richiedente, da appaltatori, subappaltatori, operatori per conto terzi, nonché dall'importatore del prodotto ovvero del produttore sul mercato italiano.

     4. Al momento della sottoscrizione del protocollo di adesione le imprese interessate si impegnano a collaborare con la Commissione di cui all'art. 5 nell'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio etico e del diritto d'uso.

     5. Il protocollo di adesione è depositato, presso la Commissione di cui all'art. 5, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende ottenere il diritto all'uso del marchio etico.

     6. Le imprese che in seguito alla sottoscrizione del protocollo di adesione conseguono il marchio etico, si impegnano a dichiarare entro il 30 settembre di ciascun anno la sussistenza delle condizioni attestate, pena la decadenza e l'inibizione all'uso del marchio etico. Qualsiasi variazione delle condizioni attestate deve essere comunicata immediatamente alla Commissione di cui all'art. 5.

     7. E' istituito, presso la Commissione di cui all'art. 5, un albo delle imprese autorizzate a fregiarsi del marchio etico.

     8. All'inizio di ogni anno l'elenco delle imprese iscritte all'albo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

     Art. 3. Opposizione al diritto all'uso del marchio etico.

     1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, legittimamente interessata, può opporsi all'uso del marchio etico da parte di imprese iscritte all'albo, inviando una dichiarazione debitamente motivata alla Commissione di cui all'art. 5. La Commissione adotta le iniziative necessarie per prendere in considerazione tali opposizioni entro trenta giorni dal loro ricevimento.

     2. Per essere accolta una dichiarazione di opposizione deve dimostrare l'inottemperanza dell'impresa delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2.

     3. Se l'opposizione è accolta la Commissione procede ad istruttoria ai sensi del comma 1, lett. e) dell'art. 8.

 

     Art. 4. Fondo di solidarietà e di autofinanziamento del marchio etico.

     1. E' istituito il fondo di solidarietà e di autofinanziamento del marchio etico, di seguito denominato fondo.

     2. Le imprese che sottoscrivono il protocollo di adesione si impegnano a versare nel fondo una quota annuale di lire 250.000

(duecentocinquantamila) pari a 129,11 Euro. Il versamento è effettuato con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, riportate nel protocollo di adesione.

 

     Art. 5. Istituzione della Commissione regionale per il marchio etico.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Commissione regionale per il marchio etico, di seguito denominata Commissione.

     2. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

     3. La Commissione attribuisce il diritto all'uso del marchio etico alle imprese richiedenti, secondo le modalità indicate all'art. 2, vigila sul rispetto delle condizioni dichiarate nel protocollo di adesione ed esercita le funzioni di cui all'art. 8.

 

     Art. 6. Composizione della Commissione.

     1. La Commissione, nominata dalla Giunta Regionale, è organo collegiale ed è composta da:

     a) tre componenti scelti tra persone che assicurino indipendenza di giudizio e che siano esperti riconosciuti in materia di diritti dell'infanzia, diritto del lavoro, mercato e relazioni internazionali;

     b) tre componenti in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali;

     c) un componente in rappresentanza delle Associazioni degli Industriali;

     d) un componente in rappresentanza delle Associazioni degli artigiani;

     e) un componente in rappresentanza delle Associazioni del Commercio.

     2. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge il Presidente ed il Vice Presidente cui sono affidate le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento.

     3. Il Presidente e i commissari restano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

     5. In caso di dimissioni o decadenza a qualunque titolo di un componente della Commissione, del Presidente o del Vice Presidente, nei successivi trenta giorni è nominato il nuovo componente secondo le modalità indicate al comma 1 ovvero è eletto il Presidente o il Vice Presidente secondo le modalità indicate al comma 2.

     6. Ai componenti la Commissione è attribuita un'indennità di presenza, nei limiti stabiliti dalla Giunta Regionale, per ogni effettiva presenza ai lavori della Commissione. Agli stessi è riconosciuto il rimborso delle spese di partecipazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 7. Organizzazione della Commissione.

     1. La Commissione approva il programma operativo riferito all'anno successivo entro il 31 ottobre di ciascun anno e sottopone la propria proposta al Presidente della Giunta Regionale, sulla base di tale proposta la Giunta regionale predispone un atto deliberativo da sottoporre al Consiglio regionale per l'approvazione. Nella delibera è definita l'entità delle risorse e l'imputazione nel bilancio.

     2. Annualmente, in occasione della presentazione della relazione di cui all'art. 9 la Giunta Regionale esamina a consuntivo la gestione delle risorse attribuite alla Commissione.

     3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché quelle dirette a disciplinare e controllare la gestione delle spese sono approvate, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale con atto deliberativo entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. La Commissione si riunisce presso la presidenza della Giunta regionale periodicamente e, comunque, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero lo richieda la maggioranza assoluta dei componenti.

     5. La Commissione può consultare e invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni nazionali e internazionali aventi come fine la tutela dei diritti dei minori, esperti ed altri soggetti utili per l'espletamento dei fini istituzionali attribuiti.

     6. La Commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta dei presenti. La parità di voto equivale alla non approvazione delle proposte.

 

     Art. 8. Funzioni della Commissione.

     1. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni:

     a) autorizza all'uso del marchio etico le imprese richiedenti che sottoscrivono il protocollo di adesione di cui all'art. 2 e versano nel fondo la quota indicata all'art. 4;

     b) delibera, entro 180 giorni dal suo insediamento, la definizione formale ed estetica del marchio etico. A tal fine la Commissione opera avendo come obiettivo la realizzazione di un marchio che consenta al consumatore di identificare inequivocabilmente il prodotto ottenuto senza il ricorso al lavoro minorile o al lavoro nero;

     c) pubblicizza adeguatamente l'iniziativa correlata al marchio etico anche promuovendo iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attivare le istituzioni contro il lavoro minorile ed il lavoro nero nel mondo;

     d) può stipulare convenzioni e accordi con soggetti istituzionali e associazioni umanitarie o di volontariato incaricati di verificare, nei luoghi ove si svolgono le varie fasi di lavorazione e commercializzazione del prodotto, già certificato ai sensi della presente legge, il rispetto del protocollo di adesione di cui all'art. 2;

     e) procede a istruttoria, anche su segnalazione di chiunque abbia interesse, per verificare l'esistenza di infrazioni relative alle procedure di cui agli artt. 2 e 3 ed al permanere delle condizioni previste;

     f) fissa, nei casi di infrazioni da essa giudicati non gravi, il termine per l'eliminazione delle inottemperanze, a pena di decadenza dal diritto d'uso del marchio etico;

     g) comunica nei modi previsti dalla legge l'apertura di istruttoria alle imprese interessate, che hanno diritto di essere ascoltate e di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine fissato dalla Commissione contestualmente alla comunicazione.

     2. In qualsiasi momento dell'istruttoria la Commissione può avvalersi del personale degli Assessorati regionali per eventuali indagini nei limiti delle loro potestà, nonché chiedere, in uno spirito di cooperazione, la collaborazione di organi dello Stato.

 

     Art. 9. Verifica dei lavori della Commissione.

     1. La Commissione predispone, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, da trasmettere alla Giunta Regionale.

 

     Art. 10. Sanzioni.

     1. Nei casi in cui la Commissione accerti l'insussistenza o la cessazione delle condizioni per l'uso del marchio etico delibera la sua revoca, dandone immediata comunicazione all'impresa. La deliberazione è assunta dopo aver ascoltato i rappresentanti delle imprese interessate e aver espletato l'istruttoria di cui al comma 1 lettere e), f), g) dell'art. 8.

     2. Il mancato versamento della quota di solidarietà di cui all'art. 4 comporta la decadenza dal diritto all'uso del marchio etico.

     3. Per l'uso del marchio etico, in frode alla legge, e per le false dichiarazioni contenute nel protocollo di adesione si rinvia alle norme del codice penale.

     4. Le imprese alle quali è stato revocato diritto all'uso del marchio etico, ai sensi del comma 1, hanno comunque possibilità di richiedere nuovamente l'iscrizione una volta eliminate le cause che ne hanno disposto la revoca.

     5. La Commissione può informare l'opinione pubblica dell'avvenuta revoca del diritto all'uso del marchio etico e dei motivi che ne sono la causa.

 

     Art. 11. Norme finanziarie.

     1. Le somme derivanti dal fondo di solidarietà e di autofinanziamento, previsto all'art. 4, sono versate alla Regione Abruzzo secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale ed introitate in apposito capitolo di entrata. E' contestualmente istituito il corrispondente capitolo di spesa.

     2. La Giunta regionale provvede annualmente a destinare ulteriori risorse per il raggiungimento delle finalità espresse nella presente legge.

 

     Art. 12. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.