§ 3.3.40 - L.R. 20 agosto 1997, n. 93.
Esercizio di funzioni amministrative da parte delle Province, ai sensi dell'art. 14 lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:20/08/1997
Numero:93


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni amministrative.
Art. 3.  Volontariato ed Associazionismo.
Art. 4.  Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 5.  Delimitazioni dei confini ed ambiti territoriali di caccia.
Art. 6.  Abrogazione.
Art. 7.  Urgenza.


§ 3.3.40 - L.R. 20 agosto 1997, n. 93. [1]

Esercizio di funzioni amministrative da parte delle Province, ai sensi dell'art. 14 lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(B.U. n. 15 del 23 settembre 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 14, lettera f), della legge 8.6.1990, n. 142, l'esercizio di funzioni amministrative, da parte delle Province, in materia di attività venatoria e di tutela della fauna selvatica di cui alla L.R. 31.5.1994, n. 30 e successive.

 

     Art. 2. Funzioni amministrative.

     Le funzioni amministrative previste e disciplinate dall'art. 41 della L.R. 31.5.1994, n. 30, sono esercitate dalle Province.

     Per l'esercizio delle funzioni amministrative, di cui al precedente comma, il finanziamento previsto dall'art. 49, comma 1, lettera a) e comma 3, della L.R. 31.5.1994, n. 30 e successive modificazioni, viene attribuito come segue:

     a) 50 per cento in parti uguali alle province;

     b) 50 per cento alla Giunta regionale per le spese relative alla stampa del calendario venatorio annuale e dei tesserini regionali di caccia nonché per eventuali incarichi di studio in materia faunistico-venatoria.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. Volontariato ed Associazionismo.

     (Omissis) [3].

     Qualora da parte delle Province vengano espressi uno o più pareri sfavorevoli in ordine alla concessione dei contributi annuali alle Associazioni Venatorie, le quote di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 23 della L.R. 30/94 sono ridotte proporzionalmente a numero dei pareri negativi espressi e le somme non assegnate sono ripartite fra le restanti Associazioni aventi diritto.

 

     Art. 4. Collegio dei Revisori dei Conti.

     Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti degli Ambiti Territoriali di Caccia, con le modalità di cui all'art. 27, comma 4, della L.R. 31.5.1994 n. 30 e successive modificazioni, compete il 50 per cento dell'indennità, per la stessa carica, stabilita dall'art. 11 della L.R. 6.12.1994, n. 91.

 

     Art. 5. Delimitazioni dei confini ed ambiti territoriali di caccia. [4]

 

     Art. 6. Abrogazione.

     Il comma 4 dell'art. 41 della L.R. 31.5.1994, n. 30 è abrogato.

 

     Art. 7. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 60 della L.R. 28 gennaio 2004, n. 10.

[2] Modifica l'art. 49, comma 2, lett. b), della L.R. 31 maggio 1994, n. 30.

[3] Integra l'art. 23, comma 4, della L.R. 31 maggio 1994, n. 30.

[4] Integra l'art. 21 della L.R. 31 maggio 1994, n. 30.