§ 3.3.31 - L.R. 7 settembre 1995, n. 124.
Modificazione ed integrazione alla legge 31 maggio 1994, n. 30: «Norme per la attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica». [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:07/09/1995
Numero:124


Sommario
Art. 1.      1. Alla L.R. 31.5.1994, n. 30 sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che seguono.
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.3.31 - L.R. 7 settembre 1995, n. 124. [1]

Modificazione ed integrazione alla legge 31 maggio 1994, n. 30: «Norme per la attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica». Abrogazione del terzo comma dell'art. 4 della L.R. 2.5.1995, n. 93 [*].

(B.U. n. 21 del 22 settembre 1995).

 

Art. 1.

     1. Alla L.R. 31.5.1994, n. 30 sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che seguono.

     2. Il richiamo ad articoli di legge senza specificazione è riferito alla predetta legge regionale che in seguito non sarà ripetuta.

 

     Artt. 2. - 7. [2]

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 60 della L.R. 28 gennaio 2004, n. 10.

[*] Con nota n. 2122 del 4.09.1995 il Commissario del Governo della Regione Abruzzo ha puntualizzato circa il titolo della legge:

[2] Modificano gli artt. 12, 18, 22, 27, 46 e 49 della L.R. 31 maggio 1994, n. 30.