Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 caccia, pesca e itticoltura |
Data: | 04/04/1995 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 12. |
Art. 13. Per l'attività di informazione e di promozione in materia di Pesca, di cui all'art. 6 della L.R. 17.5.1985, n. 44, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 41 della L.R. 31.5.1994, n. 30. |
Art. 14. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.3.30 - L.R. 4 aprile 1995, n. 34.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.5.1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. n. 13/87 e n. 91/92.
(B.U. n. 10 del 28 aprile 1995).
Artt. 1. - 11. [1]
Per l'attività di informazione e di promozione in materia di Pesca, di cui all'art. 6 della L.R. 17.5.1985, n. 44, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 41 della L.R. 31.5.1994, n. 30.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articoli di modifica della
[2] Modifica l'art. 1 della