§ 3.2.59 - L.R. 23 novembre 2007, n. 39.
Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell’art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:23/11/2007
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell’art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 come modificato dall’art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33)
Art. 2.  (Modifiche all’art. 21 della L.R. n. 33/2007)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.2.59 - L.R. 23 novembre 2007, n. 39.

Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell’art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall’art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33.

(B.U. 30 novembre 2007, n. 67 Straordinario)

 

Art. 1. (Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell’art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 come modificato dall’art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33)

1. La lettera e) del comma 1 dell’art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall’art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33: (Modifiche alla L.R. 8 novembre 2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) è così sostituita:

“e) da € 50,00 a € 100,00 per la violazione delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all’art. 7.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’art. 21 della L.R. n. 33/2007)

1. Al comma 1 dell’art. 21 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33: (Modifiche alla L.R. 8 novembre 2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) dopo il numero “16” la “e” è sostituita con la virgola e dopo le parole “l’art. 17 comma 3” sono inserite le parole “e 20”.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008 ad esclusione di quanto stabilito dal precedente art. 2 la cui entrata in vigore è fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.