Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione |
Data: | 08/09/1988 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. La Regione individua nel Centro Recupero Rapaci e Selvatici con sede presso la gestione dell'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali di Pescara - ufficialmente riconosciuto dal Ministero [...] |
Art. 2. Il Centro Recupero Rapaci e Selvatici è autorizzato: |
Art. 3. (Omissis) |
§ 3.2.13 - L.R. 8 settembre 1988, n. 73.
Provvidenze a favore del Centro di Recupero Rapaci e Selvatici.
(B.U. n. 26 del 28 settembre 1988).
La Regione individua nel Centro Recupero Rapaci e Selvatici con sede presso la gestione dell'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali di Pescara - ufficialmente riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste - una struttura di particolare interesse e utilità per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico abruzzese e ne incoraggia l'attività con un contributo finanziario annuo di L. 50 milioni.
Il Centro Recupero Rapaci e Selvatici è autorizzato:
a) ad avvalersi di strutture pubbliche e private particolarmente attrezzate e di personale qualificato;
b) alla detenzione e affidamento ad Enti, Associazioni. Istituti e Musei di Storia Naturale, di selvaggina guarita, ma non in grado di riprendere la vita selvatica e di esemplari morti;
c) a detenere medicinale e attrezzature medico-sanitarie necessarie alla cura e alla riabilitazione dei selvatici, nel rispetto della normativa vigente.
Il contributo annuo di lire 50 milioni è assegnato in favore del Centro Recupero Rapaci e Selvatici, dalla Giunta regionale dietro presentazione di un consuntivo delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente.
Solo per l'esercizio 1989, è concesso un contributo finanziario di lire 25.000.000 per attività pregressa complessivamente svolta fino al 31 dicembre 1987 [1].
(Omissis) [2].
L'art. 45 della
Negli esercizi successivi, l'onere di Lire 50.000.000 grava sul corrispondente capitolo dei pertinenti bilanci regionali, disponendo la corrispondente riduzione dell'annuale stanziamento per le spese di funzionamento dell'ARAPIS [3].
[1] Articolo così sostituito con art. 1
[2] Disposizione finanziaria.
[3] Articolo così sostituito con art. 2