Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 01/03/1995 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 2, 1° comma, dopo la parola «zootecniche» sono sostituite le parole «nonché di quelle ad esse connesse o collaterali» con: |
Art. 2. 1. Gli artt. 19, 20, 24 e 25 della legge 31/ 82 sono abrogati. |
Art. 3. 1. In attesa del perfezionamento delle convenzioni tra le Banche e la Regione Abruzzo, si applica la deroga prevista dal 5° comma dell'art. 153 D.Lgs. 385/93. |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 3.1.53 - L.R. 1 marzo 1995, n. 9.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.9.1994, n. 62 «Credito agrario agevolato».
(B.U. 21 marzo 1995, n. 7).
1. All'art. 2, 1° comma, dopo la parola «zootecniche» sono sostituite le parole «nonché di quelle ad esse connesse o collaterali» con:
(Omissis).
2. Al comma 1° dell'art. 3 è sostituita la parola «art. 1 potranno essere» con:
(Omissis), e sono soppresse le parole « o, apertura di credito in conto corrente a discrezione del beneficiario».
3. All'art. 6, 1° comma è sostituito «...all'art. 4» con «...all'art. 5»; Il 3° comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. Gli artt. 19, 20, 24 e 25 della legge 31/ 82 sono abrogati.
1. In attesa del perfezionamento delle convenzioni tra le Banche e la Regione Abruzzo, si applica la deroga prevista dal 5° comma dell'art. 153 D.Lgs. 385/93.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.