§ 3.1.53 - L.R. 1 marzo 1995, n. 9.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.9.1994, n. 62 «Credito agrario agevolato».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:01/03/1995
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 2, 1° comma, dopo la parola «zootecniche» sono sostituite le parole «nonché di quelle ad esse connesse o collaterali» con:
Art. 2.      1. Gli artt. 19, 20, 24 e 25 della legge 31/ 82 sono abrogati.
Art. 3.      1. In attesa del perfezionamento delle convenzioni tra le Banche e la Regione Abruzzo, si applica la deroga prevista dal 5° comma dell'art. 153 D.Lgs. 385/93.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.1.53 - L.R. 1 marzo 1995, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.9.1994, n. 62 «Credito agrario agevolato».

(B.U. 21 marzo 1995, n. 7).

 

Art. 1.

     1. All'art. 2, 1° comma, dopo la parola «zootecniche» sono sostituite le parole «nonché di quelle ad esse connesse o collaterali» con:

     (Omissis).

     2. Al comma 1° dell'art. 3 è sostituita la parola «art. 1 potranno essere» con:

     (Omissis), e sono soppresse le parole «     o, apertura di credito in conto corrente a discrezione del beneficiario».

     3. All'art. 6, 1° comma è sostituito «...all'art. 4» con «...all'art. 5»; Il 3° comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Gli artt. 19, 20, 24 e 25 della legge 31/ 82 sono abrogati.

 

     Art. 3.

     1. In attesa del perfezionamento delle convenzioni tra le Banche e la Regione Abruzzo, si applica la deroga prevista dal 5° comma dell'art. 153 D.Lgs. 385/93.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.