§ 3.1.30 - L.R. 1 febbraio 1989, n. 5.
Proroga delle leggi regionali 3 giugno 1982, n. 31 e 7 luglio 1982, n. 38. [Agricoltura].


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:01/02/1989
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Le leggi regionali 3 giugno 1982, n. 31, e 7 luglio 1982, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogate sino al 31 dicembre 1990
Art. 2.  (Urgenza).


§ 3.1.30 - L.R. 1 febbraio 1989, n. 5.

Proroga delle leggi regionali 3 giugno 1982, n. 31 e 7 luglio 1982, n. 38. [Agricoltura].

(B.U. n. 6 del 20 febbraio 1989).

 

Art. 1.

     Le leggi regionali 3 giugno 1982, n. 31, e 7 luglio 1982, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogate sino al 31 dicembre 1990.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     (Omissis).