§ 3.1.24 - L.R. 18 dicembre 1987, n. 96.
Integrazione finanziamento per oneri generali previsti dall'art. 96 della legge regionale n. 31/82.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:18/12/1987
Numero:96


Sommario
Art. 1.      La spesa di L. 300.000.000, di cui all'art. 96 della L.R. 3 giugno 1982, n. 31, per gli oneri di carattere generale relativi all'espletamento dei compiti previsti dalla legge organica in [...]


§ 3.1.24 - L.R. 18 dicembre 1987, n. 96.

Integrazione finanziamento per oneri generali previsti dall'art. 96 della legge regionale n. 31/82.

(B.U. n. 38 del 21 dicembre 1987).

 

Art. 1.

     La spesa di L. 300.000.000, di cui all'art. 96 della L.R. 3 giugno 1982, n. 31, per gli oneri di carattere generale relativi all'espletamento dei compiti previsti dalla legge organica in agricoltura, è aumentata di L. 300.000.000.

     Il comma, aggiunto con L.R. 11 aprile 1985, n. 25, all'art. 96 della L.R. 3 giugno 1982, n. 31, e successive modifiche, integrazioni e proroghe, è soppresso.

 

     Artt. 2. - 3. (Norma finanziaria - Urgenza).

     (Omissis).