§ 2.5.22 - L.R. 5 giugno 1996, n. 32.
Ridefinizione dei termini per la espressione dei pareri delle Commissioni Consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:05/06/1996
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Nei casi in cui sui provvedimenti della Giunta regionale siano chiamate ad esprimersi, in via preventiva, le Commissioni consiliari, i relativi pareri devono essere formulati entro 20 giorni [...]
Art. 2.      1. L'esito del parere reso dalla Commissione consiliare, a norma del precedente art. 1, deve essere comunicato dal Dirigente della Segreteria della Commissione stessa al Dirigente del Servizio [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 2.5.22 - L.R. 5 giugno 1996, n. 32.

Ridefinizione dei termini per la espressione dei pareri delle Commissioni Consiliari.

(B.U. n. 11 del 18 giugno 1996).

 

Art. 1.

     1. Nei casi in cui sui provvedimenti della Giunta regionale siano chiamate ad esprimersi, in via preventiva, le Commissioni consiliari, i relativi pareri devono essere formulati entro 20 giorni dal ricevimento - da parte della Presidenza del Consiglio regionale - della richiesta giuntale. Scaduto tale termine, la Giunta procede dando atto dell'avvenuto decorso del termine utile per la adozione del parere.

     2. Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'assegnazione della proposta di provvedimento alle Commissioni competenti per materia entro i due giorni successivi all'acquisizione della richiesta - e della documentazione che ne costituisce parte integrante - salvo cause di forza maggiore, debitamente motivate, da esplicitare nella nota di assegnazione, di cui va tempestivamente informata la Presidenza della Giunta regionale. In tal caso, il termine di cui all'art. 1 decorre dalla data di effettiva assegnazione.

     3. Il termine di cui al comma 1° si intende sospeso di diritto nel periodo compreso tra la data di scioglimento, ordinario o anticipato, del Consiglio regionale e quella di ricostituzione delle Commissioni, a norma del Regolamento interno. L'Ufficio di Presidenza - su richiesta del Presidente della Giunta regionale - può consentire la riunione di Commissioni consiliari nel periodo intercorrente tra la data di scioglimento del Consiglio e quella delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso in caso di provvedimenti della Giunta regionale di carattere urgente, da adottarsi entro termini perentori previsti da norme regionali, statali o comunitarie.

     4. La Conferenza dei Capigruppo, con il consenso dei due terzi dei voti rappresentati, può disporre la sospensione dei termini di cui al primo comma per i periodi di inattività coincidenti con le festività natalizie, con le ferie estive e con periodi di sospensione nell'attività consiliare dovuta ad altre ragioni, e comunque non superiori, rispettivamente, a giorni 15 e a giorni 40, informandone tempestivamente la Presidenza della Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     1. L'esito del parere reso dalla Commissione consiliare, a norma del precedente art. 1, deve essere comunicato dal Dirigente della Segreteria della Commissione stessa al Dirigente del Servizio Affari della Giunta regionale, anche a mezzo telegramma, fonogramma o fax, entro i due giorni non festivi successivi alla sua adozione e, comunque, entro il termine di scadenza di cui all'art. 1, comma 1°.

     2. Il testo integrale del parere - contenente il dispositivo e la motivazione - deve essere trasmesso entro 5 giorni dall'adozione.

     3. In caso di ingiustificato ritardo, il Presidente del Consiglio, previo contraddittorio, promuove eventuale procedimento disciplinare.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modifica l'art. 4, comma 1° della L.R. 3 aprile 1995, n. 32