§ 2.4.38 - L.R. 21 aprile 1998, n. 27.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 1 dicembre 1995, n. 134 così come modificata dalla Legge Regionale 25 ottobre 1996, n. 95, avente per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:21/04/1998
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Norme finali e transitorie.
Art. 3.  Urgenza.


§ 2.4.38 - L.R. 21 aprile 1998, n. 27. [1]

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 1 dicembre 1995, n. 134 così come modificata dalla Legge Regionale 25 ottobre 1996, n. 95, avente per oggetto: "Istituzione del fondo regionale della Montagna".

(B.U. n. 8 del 15 maggio 1998).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2. Norme finali e transitorie.

     1. - 3. [3]

     4. La presente legge si applica anche per le risorse impegnate per l'esercizio 1997.

     5. Per il solo esercizio 1997, il mancato adempimento di quanto prescritto dall'art. 1, comma 7, lettere a) e b), della presente legge, entro e non oltre il 31 dicembre 1999, comporterà la riduzione del 10% delle risorse attribuite, riferite all'esercizio 1997, che verranno recuperate con provvedimento della Giunta Regionale, sulle successive risorse che verranno ripartite ed attribuite sui futuri esercizi e comunque entro l'esercizio 2000.

 

     Art. 3. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 53 della L.R. 18 maggio 2000, n. 95, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 53 della L.R. 95/2000.

[2] Articolo modificato dall'art. 37 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11. Sostituisce l'art. 2 bis della L.R. 1 dicembre 1995, n. 134.

[3] Modificano i commi 4 e 5 e sostituiscono il comma 7, art. 4 bis della L.R. 1 dicembre 1995, n. 134.