Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 comunità montane |
Data: | 21/04/1998 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Norme finali e transitorie. |
Art. 3. Urgenza. |
§ 2.4.38 - L.R. 21 aprile 1998, n. 27. [1]
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 1 dicembre 1995, n. 134 così come modificata dalla Legge Regionale 25 ottobre 1996, n. 95, avente per oggetto: "Istituzione del fondo regionale della Montagna".
(B.U. n. 8 del 15 maggio 1998).
Art. 2. Norme finali e transitorie.
1. - 3. [3]
4. La presente legge si applica anche per le risorse impegnate per l'esercizio 1997.
5. Per il solo esercizio 1997, il mancato adempimento di quanto prescritto dall'art. 1, comma 7, lettere a) e b), della presente legge, entro e non oltre il 31 dicembre 1999, comporterà la riduzione del 10% delle risorse attribuite, riferite all'esercizio 1997, che verranno recuperate con provvedimento della Giunta Regionale, sulle successive risorse che verranno ripartite ed attribuite sui futuri esercizi e comunque entro l'esercizio 2000.
Art. 3. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall'art. 53 della
[2] Articolo modificato dall'art. 37 della
[3] Modificano i commi 4 e 5 e sostituiscono il comma 7, art. 4 bis della