Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 comunità montane |
Data: | 16/01/1992 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 1 della L.R. 17.5.1985, n. 49, è così modificato: |
§ 2.4.27 - L.R. 16 gennaio 1992, n. 1.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.5.1985, n. 49 - «Ripartizione ed assegnazione di fondi alle Comunità Montane».
(B.U. n. 4 del 10 febbraio 1992).
L'art. 1 della L.R. 17.5.1985, n. 49, è così modificato:
(Omissis).
La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.