Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 19/12/2001 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 20 della Legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili" è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili" è riformulato nel modo seguente |
Art. 3. All'art. 36 della legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili" è aggiunto il seguente comma |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo |
§ 2.3.36 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 65.
Modifica alla Legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili".
(B.U. n. 28 del 24 dicembre 2001).
All'art. 20 della
(Omissis).
Il comma 1 dell'art. 9 della
(Omissis).
All'art. 36 della
(Omissis).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.