§ 2.2.87 – L.R. 28 novembre 2005, n. 37.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1 giugno 1996, n. 29: Istituzione dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:28/11/2005
Numero:37


Sommario
Art.  1. Sostituzione dell’art. 4 della L.R. 29/1996.
Art. 2.  Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 29/1996.
Art. 3.  Sostituzione dell’art. 7 della L.R. 29/1996.
Art. 4.  Modifiche all’art. 11 della L.R. 29/1996.
Art.  5. Inserimento art. 11 bis alla L.R. 29/1996.
Art. 6.  Modifiche all’art. 13 della L.R. 29/1996.
Art. 7.  Sostituzione dell’art. 17 della L.R. 29/1996.
Art. 8.  Modifiche all’art. 22 della L.R. 29/1996.
Art. 9.  Abrogazioni.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 2.2.87 – L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1 giugno 1996, n. 29: Istituzione dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo.

(B.U. 9 dicembre 2005, n. 61).

 

Art. 1. Sostituzione dell’art. 4 della L.R. 29/1996.

     1. L’art. 4 della L.R. 29/1996 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) è così sostituito:

     “Art. 4. Organi.

     1. Sono organi dell’Agenzia:

     a) il Direttore generale;

     b) il Collegio dei Revisori Contabili.”

 

     Art. 2. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 29/1996.

     1. L’art. 5 della L.R. 29/1996 è così sostituito:

     “Art. 5. Direttore generale.

     1. La Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al settore Agricoltura, nomina il Direttore generale dell’Agenzia.

     2. Per l’attribuzione dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia gli aspiranti devono possedere:

     a) diploma di laurea;

     b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica e/o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie svolte nei dieci anni precedenti.

     3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo ed incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo e qualsiasi carica elettiva pubblica. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni con il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 24.4.1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all’Agenzia, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

     4. L’incarico è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

     5. L’incarico è conferito per un periodo minimo di anni tre e non superiore ad anni cinque e può essere rinnovato. In ogni caso il contratto si intende risolto all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni.

     6. Il Presidente della Giunta regionale su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal codice civile e dal contratto stesso. In caso di cessazione dall’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto o per dimissioni, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.

     7. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del Direttore generale entro i successivi 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente legge e la nomina del Direttore generale, resta in carica per l’amministrazione ed il funzionamento dell’Agenzia l’organismo già incaricato dell’amministrazione con il trattamento economico e giuridico previsto dall’art. 11, comma 4, come modificato dall’art. 4 della presente legge.”

 

     Art. 3. Sostituzione dell’art. 7 della L.R. 29/1996.

     1. L’art. 7 della L.R. 29/1996 è così sostituito:

     “Art. 7. Compiti del Direttore generale.

     1. Il Direttore generale è dotato dei più ampi poteri per l’amministrazione dell’Agenzia, ha la rappresentanza legale e sovrintende al suo funzionamento, emana gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell’Agenzia e provvede a stabilire le direttive e gli atti di indirizzo.

     2. Il Direttore generale adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’Agenzia e stabilisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale e/o le direttive impartite dal Componente la Giunta regionale preposto al settore Agricoltura. Verifica la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite.

     3. In particolare provvede ad:

     a) adottare ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

     b) adottare i regolamenti inerenti il funzionamento e l’attività amministrativa e contabile dell’Agenzia;

     c) adottare la pianta organica dell’agenzia e le relative variazioni;

     d) attribuire gli incarichi dirigenziali;

     e) stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni;

     f) esercitare i poteri e le funzioni che ritiene di riservarsi per motivate esigenze di funzionalità;

     g) definire gli obiettivi che gli altri dirigenti devono perseguire attribuendo loro la responsabilità di specifici gestioni e/o progetti;

     h) provvedere alla mobilità del personale;

     i) approvare i piani di intervento.

     4. In occasione della predisposizione del bilancio preventivo, redige una relazione programmatica che individua gli obiettivi da perseguire.

     5. Con il bilancio consuntivo viene trasmessa alla Giunta regionale una relazione sull’utilizzo delle risorse assegnate e i risultati tecnici-operativi desunti dalla gestione.”

 

     Art. 4. Modifiche all’art. 11 della L.R. 29/1996.

     1. Il comma 4 dell’art. 11 della L.R. 29/1996 è così sostituito:

     “4. Il trattamento economico e giuridico del Direttore generale è pari a quello della funzione più elevata del personale regionale con una maggiorazione del 25% degli assegni stipendiali, aventi natura pensionabile.”

 

     Art. 5. Inserimento art. 11 bis alla L.R. 29/1996.

     1. Dopo l’art. 11 della L.R. 29/1996 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 11 bis. Direttori di area.

     1. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Direttore generale dell’Agenzia è coadiuvato da un direttore tecnico ed un direttore amministrativo incaricati con provvedimento motivato dal Direttore generale, e responsabili nei confronti dello stesso.

     2. Tali incarichi sono conferiti per un periodo da tre a cinque anni e comunque cessano con la decadenza del Direttore generale che li ha conferiti.

     3. Il Direttore tecnico sovrintende e coordina le attività tecniche dell’Agenzia per quanto attiene gli aspetti di intervento sul territorio e sviluppa le opportune iniziative per favorire la predisposizione di programmi tesi alle innovazioni e all’ammodernamento del sistema agricolo, agro-alimentare, agroindustriale ed ambientale della Regione.

     4. Il Direttore amministrativo sovrintende e coordina le attività amministrative dell’Agenzia e sviluppa ogni opportuna iniziativa per rendere più efficiente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia.

     5. Ai Direttori di area, spetta il trattamento economico previsto per i Direttori regionali.”

 

     Art. 6. Modifiche all’art. 13 della L.R. 29/1996.

     1. Il comma 2 dell’art. 13 della L.R. 29/1996 è così sostituito:

     “2. Non possono essere eletti membro del Collegio dei revisori contabili i parlamentari, i consiglieri regionali, i componenti di giunta provinciali, comunali e di comunità montane, i dipendenti regionali e degli enti pubblici regionali.”

 

     Art. 7. Sostituzione dell’art. 17 della L.R. 29/1996.

     1. L’art. 17 della L.R. 29/1996 è sostituito dal seguente:

     “Art. 17. Commissioni tecnico-scientifiche.

     1. Il Direttore generale con proprio provvedimento può costituire Commissioni tecnico-scientifiche in relazione alle specificità dei programmi e dei progetti da realizzare; le Commissioni hanno generalmente durata limitata e la composizione deve tener conto delle attribuzioni.”

 

     Art. 8. Modifiche all’art. 22 della L.R. 29/1996.

     1. I comma 3 e 4 dell’art. 22 della L.R. 29/1996 sono così sostituiti:

     “3. La Commissione consultiva è presieduta dal Direttore generale dell'Agenzia o suo delegato che partecipa senza diritto di voto ed è convocata ogniqualvolta il Direttore generale lo ritiene opportuno e comunque almeno due volte l'anno, in sede di elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo. La Commissione viene altresì sentita per l'adozione dei bilanci poliennali e dei relativi piani e programmi di attività.

     4. Ai membri della Commissione compete un gettone di presenza determinato nei limiti e secondo le modalità previsti dalla L.R. 28.4.1995, n. 72, la cui entità è definita dal Direttore generale dell'Agenzia. Compete loro, inoltre, il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.”

 

     Art. 9. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati gli artt 8 e 9 della L.R. 29/1996;

     2. E’ abrogato il comma 6 dell’art. 6 della L.R. 29/1996;

     3. E’ abrogato il comma 3 dell’art. 10 della L.R. 29/1996;

     4. Sono abrogati i comma 1, 2 e 3 dell’art. 11 della L.R. 29/1996;

     5. Sono abrogati i comma 1 e 2 dell’art. 12 della L.R. 29/1996.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.