§ 2.2.84 - L.R. 31 luglio 2001, n. 30.
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:31/07/2001
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Consulta regionale degli Utenti e dei Consumatori.
Art. 3.  Composizione della CRUC.
Art. 4.  Registro Regionale delle associazioni dei consumatori e requisiti per la rappresentatività.
Art. 5.  Procedimento per l'inserimento delle associazioni nel Registro Regionale.
Art. 6.  Contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti.
Art. 7.  Disposizione finanziaria.
Art. 8.  Disposizione transitoria.
Art. 9.  Abrogazioni.
Art. 10.  Urgenza.


§ 2.2.84 - L.R. 31 luglio 2001, n. 30. [1]

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(B.U. n. 17 del 10 agosto 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo. Essa, in conformità alle norme comunitarie ed alla legislazione nazionale, persegue i seguenti obiettivi:

     a) tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti;

     b) promozione e attuazione di una politica di iniziative per l'informazione, formazione ed educazione del consumatore utente, per l'instaurazione di un nuovo e più razionale rapporto socio-economico con la produzione e con la distribuzione;

     c) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associata.

     2. La Regione Abruzzo sostiene tutte le forme di associazionismo libero e volontario purché abbiano contenuti e garanzie di rappresentatività e di partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione.

 

     Art. 2. Consulta regionale degli Utenti e dei Consumatori.

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1 la Regione si avvale della Consulta regionale degli Utenti e dei Consumatori in seguito denominata CRUC.

     2. La CRUC svolge i seguenti compiti:

     a) formula studi e proposte, in materia di difesa dei consumatori e degli utenti, sugli interventi di programma e sui disegni di legge della Giunta regionale, vertenti sulla medesima materia;

     b) propone alla Giunta regionale l'effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle associazioni per la tutela dei cittadini consumatori utenti;

     c) esprime pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei programmi di formazione e di informazione qualunque sia lo strumento di comunicazione usato, predisposti dalla Regione, dagli Enti ed associazioni di cui all'art. 1, da essa delegati, che coinvolgono i cittadini nei loro interessi diffusi di consumatori ed utenti;

     d) assicura attraverso la creazione di un Osservatorio sui consumi e sulle utenze un sistema coordinato di monitoraggio permanente finalizzato a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni necessarie per la programmazione regionale del settore e per la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia.

 

     Art. 3. Composizione della CRUC.

     1. La Consulta Regionale degli Utenti e dei Consumatori è composta:

     a) dal Componente la Giunta Regionale preposto all'Area Attività Produttive o suo delegato, che la presiede;

     b) dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio o suo delegato;

     c) dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato o suo delegato;

     d) dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Industria o suo delegato;

     e) dal Direttore dell'Area Attività Produttive;

     f) da due rappresentanti per ciascuna delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all'art. 4;

     g) da un rappresentante dell'Unioncamere Regionale;

     h) da un rappresentante dell'ANCI;

     i) da un rappresentante dell'UPI;

     j) da un rappresentante dell'UNCEM.

     2. La CRUC è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli stessi enti e organismi e rimane in carica per la durata della legislatura. Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta Regionale nomina i membri supplenti dei rappresentanti di cui ai punti f), g), h), i), j) del precedente comma 1.

     3. Le sedute della Consulta sono, di regola, pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

     4. La Consulta delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     5. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta regionale.

     6. Gli incarichi sono gratuiti e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i propri rappresentanti.

     7. Le funzioni di segretario della CRUC sono svolte da un Funzionario del Servizio competente.

 

     Art. 4. Registro Regionale delle associazioni dei consumatori e requisiti per la rappresentatività.

     1. E' istituito presso il Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta regionale il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono essere iscritte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avvenuta costituzione dell'associazione, per atto pubblico;

     b) statuto dell'associazione che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;

     c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

     d) presenza con sedi operative in almeno due province e numero degli iscritti non inferiore a 250 in ambito regionale;

     e) dimostrazione di aver svolto servizi di assistenza e tutela in almeno cinquanta casi nell'ultimo anno, di avere almeno una sede operativa autonoma o di aver svolto almeno cinque iniziative di rilievo, riprese dalla stampa a favore dei Consumatori.

 

     Art. 5. Procedimento per l'inserimento delle associazioni nel Registro Regionale.

     1. Per ottenere l'iscrizione al Registro Regionale le associazioni devono presentare al Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta Regionale, nel periodo dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, domanda corredata da:

     a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

     b) copia dell'elenco degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della domanda, con tutte le quote sociali dagli stessi versate, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;

     c) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti la composizione degli organi sociali, dei soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima nella regione;

     d) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti quanto indicato alla lettera d) del comma 1 del precedente art. 4;

     e) dichiarazione comprovante l'effettiva funzionalità dei servizi dell'anno precedente, anche in termini quantitativi.

     2. L'iscrizione al registro regionale è disposta con decreto del Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta regionale, da pubblicare sul BURA, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.

     3. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dal registro.

     4. Le associazioni dei consumatori, iscritte al registro di cui al comma 1 del precedente art. 4, hanno l'obbligo di presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e, qualora siano intervenute modificazioni, anche la nuova documentazione di cui al precedente comma 1.

 

     Art. 6. Contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti.

     1. La Giunta regionale, allo scopo di perseguire gli obiettivi dell'art. 1 della presente legge, concede contributi, sulla base delle disponibilità di bilancio, a favore delle associazioni iscritte nell'apposito registro regionale di cui al precedente art. 4 per la realizzazione di programmi finalizzati all'educazione, all'assistenza nelle controversie e al miglioramento della qualità dei prodotti e servizi offerti, alla formazione ed all'informazione del consumatore e dell'utente.

     2. I contributi alle associazioni possono essere concessi nella misura massima del 70% delle spese effettivamente sostenute e documentate, al netto di IVA, per la realizzazione di progetti riferiti ai programmi del precedente comma 1, nei limiti dello stanziamento del bilancio e garantendo, comunque, parità di trattamento ai vari progetti presentati.

     3. Le associazioni per ottenere il contributo devono presentare domanda, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce la realizzazione dei progetti, alla Giunta regionale Settore Sviluppo del Commercio.

     La domanda, redatta su carta libera, deve contenere oltre alla richiesta di contributo:

     a) dettagliata relazione che illustri le finalità, le caratteristiche, le fasi e i tempi di realizzazione del progetto;

     b) un dettagliato preventivo delle spese previste, al netto dell'IVA, per la realizzazione.

     Le domande che non vengono integrate, dalle associazioni interessate, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Ente Regione sono archiviate.

     4. Entro 60 giorni dalla ricezione delle richieste, la C.R.U.C., di cui al precedente art. 3, esprime sulle domande il proprio parere congiuntamente alla delimitazione dell'ammontare della spesa complessiva per la realizzazione del progetto e al contributo da concedersi, al netto dell'IVA, calcolato entro il limite previsto al precedente comma 2.

     5. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, valutata la congruità dei progetti alla loro finalità, delibera l'approvazione dei medesimi e determina contestualmente l'onere a carico della Regione. Il Servizio Sviluppo del Commercio provvederà a notificare alle associazioni interessate le determinazioni assunte dalla Giunta regionale e soltanto dalla data di ricevimento di tale comunicazione le associazioni sono autorizzate a realizzare i progetti proposti.

     Entro 90 giorni dalla notifica, le Associazioni danno comunicazione al servizio Sviluppo del Commercio della G.R. dell'inizio dei lavori relativi ai progetti approvati fornendo contestualmente idonea documentazione. Entro i successivi 30 giorni il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio concede ed eroga un acconto pari al 25% dell'importo precedentemente determinato.

     6. Entro 45 giorni dalla data di ultimazione del progetto le associazioni devono trasmettere al Servizio Sviluppo del Commercio della Giunta regionale la richiesta di erogazione del saldo del contributo, dichiarando l'avvenuta realizzazione del progetto e allegando una relazione in merito a quanto realizzato e un elenco analitico completo delle spese sostenute, al netto dell'IVA, con la relativa documentazione giustificativa delle stesse.

     7. Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

     8. Alla concessione ed erogazione del saldo del contributo provvede, con propria ordinanza, il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, previa verifica, da parte dell'Ufficio competente dello stesso Servizio, della documentazione di cui al precedente comma 6.

     9. All'eventuale riduzione, prevista nel precedente comma 7, provvede il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio con la stessa ordinanza di concessione ed erogazione del contributo.

 

     Art. 7. Disposizione finanziaria.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in £. 100.000.000, si provvede introducendo nel bilancio di previsione 2001 le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     Cap. 321930 denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste"

     - in diminuzione £. 100.000.000

     Cap. 251680 di nuova istituzione ed iscrizione (Tit. 1, Ctg. 6, Voce economica 2, Aggregato economico 2, sez. 10, sett. 25) denominato "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti" con uno stanziamento di £. 100.000.000.

     Per gli esercizi 2002/2003 si provvede ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13/1999, nell'ambito delle risorse che verranno attribuite all'Area Attività Produttive.

 

     Art. 8. Disposizione transitoria.

     1. Nella prima applicazione della presente legge le domande per ottenere l'iscrizione al Registro Regionale di cui all'art. 5 possono essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa sul BURA.

 

     Art. 9. Abrogazioni.

     1. E' abrogata la L.R. 12 gennaio 1984, n. 3.

 

     Art. 10. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 53.