§ 2.2.68 - L.R. 2 ottobre 1998, n. 113.
Adesione della Regione Abruzzo al Consorzio «Istituto Superiore Europeo per l'Artigianato del recupero nell'edilizia».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:02/10/1998
Numero:113


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modalità di adesione.
Art. 3.  Sostegno finanziario.
Art. 4.  Procedure di erogazione.
Art. 5.  Urgenza.


§ 2.2.68 - L.R. 2 ottobre 1998, n. 113.

Adesione della Regione Abruzzo al Consorzio «Istituto Superiore Europeo per l'Artigianato del recupero nell'edilizia».

(B.U. n. 26 del 23 ottobre 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 del proprio Statuto la Regione Abruzzo riconosce all'Artigianato, nelle sue articolate connessioni con la società, ruolo centrale ed essenziale per la promozione del progresso economico e sociale della collettività abruzzese, e riqualificazione della tutela del patrimonio storico e artistico regionale, della incentivazione dell'occupazione, specialmente giovanile.

     2. Per le finalità di cui al precedente primo comma, la Regione Abruzzo aderisce al Consorzio «Istituto Superiore Europeo per l'Artigianato del recupero nell'Edilizia», che si prefigge il fine di ricerca e sperimentazione su nuovi materiali, diffusione di antiche tecniche di lavorazione specializzata da impiegare nel restauro di edifici e manufatti, anche allo scopo di accrescerne le condizioni di stabilità e resistenza ad eventi e fenomeni sismici.

 

     Art. 2. Modalità di adesione.

     1. Per i fini di cui al precedente articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata ad aderire, secondo le modalità del proprio Statuto e le disposizioni della presente legge, al Consorzio «Istituto Superiore Europeo per l'artigianato del Recupero nell'Edilizia», avente sede in Sulmona (AQ).

     2. L'adesione della Regione Abruzzo al Consorzio, prevista dall'art. 5 dello Statuto, non comporta il versamento della quota finalizzata alla costituzione del fondo consortile ai sensi dell'art. 7, comma terzo dello statuto dell'Istituto Superiore Europeo per l'Artigianato del Recupero nell'Edilizia.

     3. La nomina dei rappresentanti della Regione Abruzzo nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio è effettuata dalla Giunta regionale su designazione del Componente la Giunta preposto al Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa.

 

     Art. 3. Sostegno finanziario.

     1. La Regione Abruzzo concorre alle spese di gestione occorrenti per l'attività e il funzionamento del Consorzio «Istituto Superiore Europeo per l'Artigianato del recupero nell'Edilizia» con contributo di lire 300.000.000 (trecento milioni) per l'anno 1998.

     2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge come quantificato al precedente comma si provvede apportando nello stato di previsione della spesa del bilancio le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     - Cap. 152119 in diminuzione, lire 200.000.000;

     - Cap. 262407 in diminuzione, lire 100.000.000;

     - Cap. 152435 in aumento, lire 300.000.000 di nuova istituzione ed iscrizione nel Settore 15, Tit. 2, Ctg. 4 denominato «Intervento per spese in conto capitale al Consorzio Istituto Superiore Europeo per l'Artigianato del Recupero nell'Edilizia» con una dotazione finanziaria, per competenza e cassa, di lire 300.000.000.

     3. Per gli esercizi finanziari 1999-2000 gli oneri presuntivamente determinati nel limite massimo di 300.000.000, per ciascun esercizio finanziario, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse attribuite al Settore 15, Tit. 2, del bilancio pluriennale 1998-2000.

     4. Per gli eventuali interventi che si renderanno necessari, dopo l'esercizio finanziario 2000, si provvederà con apposita successiva legge sostanziale.

 

     Art. 4. Procedure di erogazione.

     1. La erogazione sia del sostegno per l'anno 1998, sia dei successivi contributi annuali ove previsti dalla legge di bilancio, è disposta dal Dirigente del Servizio Politica della casa del Settore LL.PP. e Politica della Casa.

     2. Il sostegno regionale riferito all'anno di pertinenza è concesso e liquidato con Ordinanza Dirigenziale del competente Servizio Politica della Casa del Settore LL.PP. e Politica della Casa, su domanda del legale rappresentante del consorzio, corredata di preventivo della attività per l'anno di riferimento.

     3. Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il consorzio presenta al Servizio competente il bilancio consuntivo attestante l'avvenuto impiego del contributo regionale, certificato come per legge ai fini della regolarità contabile.

     4. In caso di mancata presentazione del consuntivo nel termine perentorio di cui al precedente comma 3, e fa fede la data di acquisizione al protocollo, come pure nel caso in cui il bilancio consuntivo non presenti attività di gestione, la regione procede al recupero, intero o parziale, del contributo erogato. A tal fine il Dirigente del competente Servizio del Settore LL.PP., nei successivi 30 giorni, provvede a quantificare l'eventuale contributo da recuperare ed a intimare al legale rappresentante del Consorzio la sua restituzione tramite il versamento nel termine perentorio di gg. 15, secondo le modalità di cui all'art. 48 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

 

     Art. 5. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.