§ 2.2.21 - L.R. 4 novembre 1987, n. 73.
Trasferimento alla Provincia dell'Aquila dell'impianto e del personale del soppresso Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nelle Marche, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:04/11/1987
Numero:73


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono trasferiti alla Provincia di L'Aquila l'impianto ittico ed il personale del soppresso Consorzio per la tutela e l'incremento della [...]
Art. 2.      La Giunta regionale è autorizzata a provvedere al rimborso a favore della Provincia di L'Aquila delle spese sostenute fino all'entrata in vigore della presente legge per la gestione provvisoria [...]


§ 2.2.21 - L.R. 4 novembre 1987, n. 73.

Trasferimento alla Provincia dell'Aquila dell'impianto e del personale del soppresso Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nelle Marche, Abruzzo e Molise.

(B.U. n. 33 del 25 novembre 1987).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono trasferiti alla Provincia di L'Aquila l'impianto ittico ed il personale del soppresso Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nelle Marche, Abruzzo e Molise, con sede in L'Aquila.

     La Provincia di L'Aquila garantisce, d'intesa con le Amministrazioni Provinciali della Regione, la continuità delle funzioni di produzione dell'impianto ai fini dell'incremento e ripopolamento ittico delle acque interne regionali.

     Il trasferimento riguarda in particolare:

     a) il patrimonio mobiliare ed immobiliare, già destinato all'attività istituzionale del Consorzio;

     b) il personale dipendente, con rapporto continuativo d'impiego, in servizio presso il predetto Consorzio alla data del 31 marzo 1979;

     c) i rapporti giuridici facenti capo al Consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai fini dell'inquadramento del personale indicato nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 29 aprile 1983 n. 21.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale è autorizzata a provvedere al rimborso a favore della Provincia di L'Aquila delle spese sostenute fino all'entrata in vigore della presente legge per la gestione provvisoria effettuata dal soppresso Consorzio.

     A tal fine, l'Amministrazione Provinciale predetta provvede a trasmettere al Settore Finanze e Patrimonio prospetti riepilogativi annuali delle entrate e delle spese della gestione provvisoria effettuata, corredati della relativa documentazione.

 

     Artt. 3. - 4. (Norma finanziaria - Urgenza).

     (Omissis).