Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 17/08/2006 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Trattamento economico del personale regionale trasferito alle Province). |
§ 2.1.113 – L.R. 17 agosto 2006, n. 28.
Trattamento economico del personale trasferito alle Province.
(B.U. 6 settembre 2006, n. 48).
Art. 1. (Trattamento economico del personale regionale trasferito alle Province).
1. Al personale regionale transitato nei ruoli delle amministrazioni provinciali in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione eroga le necessarie risorse finanziarie a favore di ciascuna Provincia, in rapporto al personale a ciascuna di esse assegnato, con modalità che sono disciplinate, all'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione di Giunta regionale.
3. L'onere presumibile per l'applicazione della presente legge è quantificato in € 250.000,00 per il corrente esercizio finanziario e trova la necessaria copertura finanziaria nell'ambito delle risorse iscritte nella UPB 14.01.001 al Cap. 11541, denominato: Trasferimento di fondi regionali per il personale trasferito a seguito del conferimento di funzioni agli Enti Locali e funzionali ex
4. Per gli esercizi successivi le necessarie risorse finanziarie sono iscritte nel pertinente capitolo di spesa con legge di bilancio.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della