Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 30/01/1995 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 57, comma primo, della legge regionale n. 97 del 18 dicembre 1987, deve essere interpretato nel senso che: |
§ 2.1.75 - L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.
Interpretazione autentica dell'art. 57 della L.R. 97/1987 (Patrocinio legale dipendenti).
L'art. 57, comma primo, della
- elemento fondamentale della determinazione di pagamento o ripetizione delle spese legali è la sentenza esecutiva, o il proscioglimento istruttorio definitivo, parimenti esecutivo, onde deve intendersi a tale momento rimessa la decisione di pagamento definitivo, anche se il soggetto interessato non avesse chiesto, o avuta concessa, l'assunzione provvisoria di spese da parte della Regione e la nomina di un legale di comune gradimento;
- i consiglieri regionali, ancorché cessati dalla carica al momento in cui si attivi la responsabilità civile e penale, per tutti quei fatti omissivi o commissivi riferiti al periodo del mandato elettivo, sempre che risulti accertata l'insussistenza di conflitto di interesse, sempre che l'azione di definizione del giudizio sia espressamente riferita all'espletamento di funzioni istituzionali nel nome e nell'interesse della Regione, debbono ritenersi ricompresi tra i destinatari del disposto di cui all'art. 57 comma 1° e 2° della legge regionale 18.12.1987, n. 97, ovviamente a parità di condizioni e presupposti.