§ 2.1.74 - L.R. 6 luglio 1994, n. 44.
Istituzione pianta organica del Parco Naturale Regionale del Sirente- Velino.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:06/07/1994
Numero:44


Sommario
Art. 1.      E' istituita la pianta organica del parco naturale regionale del Sirente-Velino, la cui composizione è evidenziata nella tabella allegata alla presente legge.
Art. 2.      L'Ente Parco per il conseguimento dei fini d'istituto può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri Enti Pubblici e, per quanto concerne la [...]
Art. 3.      La dotazione organica prevista nell'allegato «A» della presente legge, è correlata alle attività da svolgere e alle effettive entrate del bilancio dell'Ente.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 2.1.74 - L.R. 6 luglio 1994, n. 44.

Istituzione pianta organica del Parco Naturale Regionale del Sirente- Velino.

(B.U. n. 28 del 27 luglio 1994)

 

Art. 1.

     E' istituita la pianta organica del parco naturale regionale del Sirente-Velino, la cui composizione è evidenziata nella tabella allegata alla presente legge.

     La struttura dell'Ente si articola in Uffici ed Unità Operative.

     Il Direttore è responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrative dell'Ente Parco e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'Ente.

     Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico si fa rinvio alla normativa vigente per il personale regionale, ovvero, limitatamente alla figura del Direttore, mediante contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti particolarmente esperti, iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio di direttore del parco di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 394/91. Si prescinde dall'iscrizione nel caso in cui l'elenco non sia stato formato.

 

     Art. 2.

     L'Ente Parco per il conseguimento dei fini d'istituto può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri Enti Pubblici e, per quanto concerne la sorveglianza del territorio del Parco, del Corpo Forestale dello Stato.

     I rapporti tra Ente Parco e Corpo Forestale saranno stabiliti con apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco Regionale, in base a quanto previsto dall'art. 27 della Legge n. 394 del 6.12.1991.

     E' comunque consentito all'Ente Parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

 

     Art. 3.

     La dotazione organica prevista nell'allegato «A» della presente legge, è correlata alle attività da svolgere e alle effettive entrate del bilancio dell'Ente.

     I posti previsti nella pianta organica di cui al comma che precede, sono coperti compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

     Per l'esercizio finanziario 1994, la Regione concorre alla partecipazione delle spese di funzionamento dell'Ente, con una assegnazione di L. 500.000.000.

     All'onere di cui al comma che precede si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del Cap. 291421 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1994, che risulta conseguentemente ridotto.

     (Omissis) [1].

     Per gli esercizi 1995 e 1996, le leggi di bilancio fisseranno l'entità degli stanziamenti, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29.12.1977, sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.

     Per quanto previsto nei commi che precedono, è conseguentemente modificato l'art. 16 della L.R. 7.4.1994, n. 18.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 

                               ALLEGATO «A»

 

                PARCO NATURALE REGIONALE DEL SIRENTE-VELINO

 

 

ORGANICO PER FIGURE PROFESSIONALI

Direttore: Primo Dirigente

 

SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

n. 1 Analista Programmatore                             livello 7°

n. 1 Istruttore Amministrativo                          livello 6°

n. 1 Istruttore Ragioniere                              livello 6°

n. 2 addetti sistema scrittura complessa                livello 5°

n. 1 Centralinista                                      livello 4°

n. 1 Archivista                                         livello 4°

 

UNITA' OPERATIVA SERVIZIO LEGALE E SORVEGLIANZA

n. 1 Procuratore legale                                 livello 8°

n. 1 Istruttore di sorveglianza                         livello 7°

 

UNITA' OPERATIVA SERVIZIO URBANISTICO-OPERATIVO

n. 1 Architetto                                         livello 8°

n. 1 Geometra                                           livello 6°

n. 1 Operaio specializzato                              livello 4°

n. 2 Operai generici                                    livello 3°

 

UNITA' OPERATIVA SERVIZIO NATURALISTICO-SCIENTIFICO

n. 1 Biologo o naturalista                              livello 8°

n. 1 Forestale                                          livello 8°

n. 1 Ingegnere civile                                   livello 8°

 

 

 

MODALITA', CONDIZIONI E REQUISITI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI

 

3.1: Operaio generico: Licenza di scuola media di 1° grado;

4.1: Esecutore archivista: Licenza di scuola media di 1° grado;

4.2: Esecutore centralinista: Licenza di scuola media di 1° grado;

4.3: Operaio specializzato: Licenza di scuola media di 1° grado e specifica

qualificazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di

lavoro per un periodo di almeno 1 anno in strutture pubbliche o private;

5.1: Addetto sistema di scrittura complesso e/o videoterminali: Diploma di

scuola secondaria superiore ad indirizzo informatico ovvero licenza di

scuola media di 1° grado e specifica qualificazione professionale acquisita

attraverso altre esperienze di lavoro per almeno un biennio in strutture

pubbliche o private;

6.1: Istruttore geometra: geometra o perito edile;

6.2: istruttore amm.vo: diploma di scuola media superiore;

6.3: Istruttore ragioniere: diploma di ragioniere;

7.1: Istruttore direttivo ispettore di sorveglianza: diploma di laurea di

indirizzo giuridico, economico, socio-politico, biologico, naturalistico;

7.2: Funzionario analista programmatore: diploma di laurea di indirizzo

informatico ovvero matematico, fisico, statistico, economico, ingegneria,

architettura ed esperienza professionale per almeno un anno;

8.1: Funzionario procuratore legale: diploma di laurea di indirizzo

giuridico, più abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

8.2: Funzionario ingegnere civile: diploma di laurea in ingegneria civile,

più abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

8.3: Funzionario architetto: diploma di laurea in architettura, più

abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

8.4: Funzionario direttivo forestale: diploma di laurea di indirizzo

forestale o agrario;

8.5: Funzionario biologo o naturalista: diploma di laurea di indirizzo

biologico o scienze naturali.

9.1: Dirigente: diploma di laurea più i requisiti previsti per la dirigenza

dei Parchi.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art 39 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38.