§ 2.1.48 - L.R. 1 dicembre 1987, n. 81.
Norme integrative per l'inquadramento del personale proveniente dagli ex Centri di formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:01/12/1987
Numero:81


Sommario
Art. 1.      I dipendenti di cui al 1° comma dell'art. 72 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32, provenienti dagli ex Centri di istruzione professionale con qualifica di insegnanti di gruppo B, hanno diritto di [...]
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 2.1.48 - L.R. 1 dicembre 1987, n. 81.

Norme integrative per l'inquadramento del personale proveniente dagli ex Centri di formazione professionale.

 

Art. 1.

     I dipendenti di cui al 1° comma dell'art. 72 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32, provenienti dagli ex Centri di istruzione professionale con qualifica di insegnanti di gruppo B, hanno diritto di conseguire ai sensi del 4° comma di detta norma l'inquadramento nella qualifica di funzionario del ruolo organico del personale regionale nonché i benefici di carriera previsti dalle successive leggi regionali, ove versino in una delle seguenti condizioni:

     a) fossero in possesso del diploma di laurea prescritto per l'insegnamento delle discipline e l'esercizio delle collaterali funzioni di coordinamento e programmazione riservati ai docenti di ruolo A e fossero di fatto incaricati dell'espletamento di tali compiti nel periodo immediatamente precedente a quello di inizio del servizio regionale;

     b) pur essendo sprovvisti del prescritto titolo accademico, abbiano comunque svolto di fatto i compiti suddetti per almeno un biennio nel periodo indicato sub a).

     Il requisito di servizio previsto alle lettere a) e b) del comma precedente è accertato dalla Giunta regionale sulla base della documentazione ufficiale risalente al periodo di attività da considerare.

     I provvedimenti di inquadramento sono adottati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed hanno effetti, sia giuridici che economici, dalla stessa data.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.