§ 2.1.2 - L.R. 19 giugno 1973, n. 24.
Norme per l'ordinamento degli Uffici, dei Servizi e delle unità operative regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/06/1973
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Caratteri e principi dell'ordinamento).
Art. 2.  (Organizzazione).
Art. 3.  (La struttura dell'apparato regionale).
Art. 4.  (Raggruppamento di unità organizzative).
Art. 5.  (Costituzione dei gruppi di lavoro).
Art. 6.  (Gli Uffici).
Art. 7.  (I servizi).
Art. 8.  (Le attribuzioni degli Uffici del Consiglio).
Art. 9.  (Le attribuzioni dei servizi del Consiglio).
Art. 10.  (Responsabilità degli uffici e dei servizi e rinvio, per la disciplina di alcuni di essi, a successiva legge regionale).
Art. 11.  (Gli uffici).
Art. 12.  (I servizi).
Art. 13.  (Le attribuzioni degli uffici della Giunta).
Art. 14.  (Le attribuzioni dei servizi della Giunta).
Art. 15.  (Responsabilità degli uffici e dei servizi e rinvio, per la disciplina di alcuni di essi, a successiva legge regionale).
Art. 16.  (Gli Uffici).
Art. 17.  (Le attribuzioni degli Uffici della Presidenza della Giunta).
Art. 18.  (Responsabilità degli uffici).
Art. 19.  (Gli uffici).
Art. 20.  (Le attribuzioni degli uffici dei componenti la Giunta).
Art. 21.  (Responsabilità degli uffici).
Art. 22.  (Le unità operative).
Art. 23.  (I servizi).
Art. 24.  (Le attribuzioni dei servizi).
Art. 25.  (Responsabilità dei servizi).
Art. 26.  (Le unità operative).
Art. 27.      Tutte le norme emanate in precedenza ed in contrasto con la presente legge sono abrogate.
Art. 28.  (Pubblicazione e urgenza).


§ 2.1.2 - L.R. 19 giugno 1973, n. 24.

Norme per l'ordinamento degli Uffici, dei Servizi e delle unità operative regionali.

(B.U. n. 19 del 19 giugno 1973).

 

Art. 1. (Caratteri e principi dell'ordinamento).

     La Regione assume la programmazione ed il decentramento rispettivamente come metodo di intervento e come carattere essenziale della propria organizzazione informando la propria attività amministrativa a criteri di autonomia, di partecipazione democratica e di semplicità, pubblicità e massimo snellimento delle procedure.

     La Regione, fermo restando il ricorso all'istituto della delega, realizza i suoi interventi attraverso il proprio apparato adottando il principio del lavoro di gruppo nonché il più ampio decentramento delle responsabilità.

 

     Art. 2. (Organizzazione).

     Ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'articolo precedente e con l'osservanza della disciplina relativa alle unità organizzative, dovrà provvedersi all'organizzazione della Giunta in Dipartimenti in ordine alla cui strutturazione si disporrà con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (La struttura dell'apparato regionale).

     Per l'espletamento delle proprie funzioni gli organi regionali si avvalgono di un sistema composto di unità organizzative, nell'ambito delle quali sono individuate qualifiche funzionali.

     A tali qualifiche corrispondono precise attribuzioni e conseguenti responsabilità, ai sensi delle leggi e dei regolamenti della Regione.

     Il sistema regionale è composto da uffici, servizi e unità operative .

     Sono uffici le unità organizzative preposte alle attività direttamente necessarie al funzionamento degli Organi regionali, avuto anche riferimento al metodo di governo e di amministrazione della Regione.

     Sono servizi le unità organizzative preposte alle attività strumentali al funzionamento del sistema, con particolare riferimento all'acquisizione ed alla disciplina della gestione delle risorse di impiego generale per tutta l'Amministrazione regionale.

     Sono unità operative le unità organizzative preposte alle attività direttamente finalizzate alla disciplina dei settori e delle materie affidate alla competenza regionale, o comunque pertinenti all'azione del governo e di amministrazione del territorio e della comunità propria degli organi regionali.

     Ciascuna unità organizzativa è autosufficiente nell'espletamento delle competenze di cui è investita.

 

     Art. 4. (Raggruppamento di unità organizzative).

     Il raggruppamento di unità organizzative ai fini del coordinamento operativo in stretta connessione con i programmi generali e settoriali di attività regionale viene istituito con provvedimento del Consiglio Regionale.

     Il coordinamento dei predetti raggruppamenti è affidato dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito delle rispettive competenze, ad uno dei responsabili delle singole unità organizzative, su indicazione degli stessi.

     La durata dell'incarico è stabilita con l'atto di conferimento e può essere revocata con le modalità di cui al comma precedente.

     Ferme restando la responsabilità dei dipendenti regionali preposti alle singole unità organizzative, il coordinatore controlla la rispondenza delle attività da lui coordinate agli obiettivi, alle modalità e ai tempi dei programmi regionali e collabora con gli amministratori elettivi in tutti i momenti dell'azione regionale.

 

     Art. 5. (Costituzione dei gruppi di lavoro).

     La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, possono costituire gruppi di lavoro per il conseguimento di risultati unitari e specifici, che implicano la contemporanea responsabilizzazione delle unità organizzative interessate.

     Il coordinamento dei gruppi di lavoro è affidato con la procedura prevista dal precedente articolo.

 

 

Titolo I

GLI UFFICI E I SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

     Art. 6. (Gli Uffici).

     Sono uffici del Consiglio Regionale, alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Presidenza dello stesso:

     - la Segreteria del Presidente

     - la Segreteria del Consiglio Regionale

     - la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capi Gruppo

     - le Segreterie delle Commissioni Permanenti

     - l'Ufficio di studi socio-economici

     - l'Ufficio legislativo

     - l'Ufficio informazione, stampa e pubbliche relazioni .

 

     Art. 7. (I servizi).

     Sono servizi del Consiglio Regionale, alle dipendenze dell'Ufficio di Presidenza dello stesso:

     - il Servizio affari generali

     - il Servizio documentazione e biblioteca

     - il Servizio resoconti

     - il Servizio ragioneria ed economato

     - il Servizio collegamento di Pescara .

 

     Art. 8. (Le attribuzioni degli Uffici del Consiglio).

 

Segreteria del Presidente (Art. 8 - I).

     Compete alla Segreteria del Presidente la trattazione di tutti gli affari che lo riguardano in conseguenza delle funzioni attribuite alla sua persona e come tali riconducibili al dettato dell'art. 34 dello Statuto regionale.

     Spetta altresì all'Ufficio l'assolvimento, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente stesso, di tutte le incombenze relative alla preparazione ed esecuzione di tutto quanto è preliminare e conseguenziale ai contratti e rapporti presidenziali con Enti, Organi e persone nonché alla partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro collegiali in genere ed, inoltre, a manifestazioni, cerimonie e convegni per i quali sia previsto o deciso il suo intervento.

     La Segreteria non può intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi né sostituirsi ad essi.

 

Segreteria del Consiglio Regionale (Art. 8 - II).

     Compete alla Segreteria del Consiglio la cura e la trattazione di tutti gli affari concernenti i compiti istituzionali del Consiglio Regionale. In particolare: la convocazione del Consiglio e l'invio ai Consiglieri della necessaria documentazione; i rapporti, nel quadro delle competenze del Consiglio, con l'Ufficio Affari della Giunta Regionale, gli altri uffici della Giunta, il Commissario di Governo, la conferenza dei Capi Gruppo, la Commissione di Controllo, le Commissioni Consiliari. Assolve, inoltre, le incombenze connesse con la redazione dei verbali, con la presentazione e classificazione dei progetti di legge, degli schemi di regolamento, degli atti amministrativi nonché delle interpellanze, interrogazioni e mozioni, con la cura, redazione e tenuta dei provvedimenti legislativi ed amministrativi pertinenti e con la trasmissione dei medesimi agli organi competenti.

 

Segreteria dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capi Gruppo (Art. 8 - III).

     Compete alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capi Gruppo l'espletamento di tutte le attività conseguenti ai compiti istituzionali dell'Ufficio stesso, quali vengono in essere per effetto dell'art. 33 dello Statuto, nonché alle funzioni attribuite ai singoli componenti nell'ambito dell'Organo. Assolve, in particolare, i compiti relativi alla preparazione ed esecuzione dei rapporti e contatti con gli altri organi della Regione, con le Autorità di Governo e con le altre pubbliche amministrazioni.

     Cura i rapporti con i Gruppi consiliari ed assiste la Conferenza dei Capi Gruppo nelle riunioni con l'Ufficio di Presidenza provvedendo agli adempimenti che ne derivano. Predispone gli atti e provvede agli adempimenti relativi all'esercizio dell'autonomia amministrativa-funzionale del Consiglio, tratta i provvedimenti dell'Ufficio e cura la documentazione per i singoli membri e redige i verbali delle sedute.

 

Segreteria delle Commissioni Permanenti (Art. 8 - IV).

     Compete alle Segreterie delle Commissioni l'espletamento del lavoro preparatorio, istruttorio e conclusivo inerente all'attività delle Commissioni Permanenti. In particolare: convocazione e redazione dei verbali delle sedute; inoltro dei deliberati agli Organi competenti; coordinamento dei testi, reperimento e raccolta di dati ed elementi tecnici relativi alle materie di competenza delle Commissioni medesime.

 

Ufficio di studio socio-economici (Art. 8 - V).

     Compete all'Ufficio studi socio-economici l'organizzazione sotto il profilo tecnico, e l'espletamento degli studi e delle ricerche per la conoscenza dei fenomeni e dei processi che hanno attinenza con i problemi e gli aspetti della vita associata, al fine di raccogliere ed elaborare dati di carattere demografico e morfologico-urbanistico dei territori, nonché relativi alla produzione, distribuzione, consumo e circolazione di beni e servizi ed analizzare la loro incidenza sul tessuto sociale ed economico della Regione al fine di offrire i dati di riferimento per il razionale impiego delle risorse disponibili.

     In particolare e per il fine: effettua indagini ed analisi di carattere statistico ed attuariale richiedendo anche la collaborazione di Enti e Organismi locali e Camere di Commercio, mantiene e sviluppa contatti con la Giunta regionale, con istituti di ricerche, con i corrispondenti uffici delle altre Regioni e con l'Istituto Centrale di Statistica; traduce in relazioni, e compendia in quadri e sinossi gli studi che conduce; offre al Consiglio ed ai suoi uffici, quando ne sia richiesto, tutte le informazioni riguardanti le implicazioni sociali ed economiche relative alla struttura della comunità regionale; esamina i documenti e le pubblicazioni che hanno attinenza con la sfera delle sue attività; imposta, ove occorra, il contesto tecnico delle proposte di intervento in particolari settori.

 

     Art. 9. (Le attribuzioni dei servizi del Consiglio).

 

Servizio affari generali (Art. 9 - I).

     Compete al servizio affari generali l'amministrazione di tutto il personale assegnato agli uffici e servizi del Consiglio, con esclusione degli incombenti finanziari e contabili. Amministra e gestisce i rapporti con esperti e consulenti incaricati di collaborazioni con il Consiglio e con i suoi uffici e servizi. Tratta gli affari relativi alla nomina di rappresentanti regionali di competenza del Consiglio. Organizza le attività relative al movimento della rispondenza e degli atti in arrivo ed in partenza e la loro raccolta, tenuta e classificazione.

     Provvede ai servizi di trasporto, rimessa, centralino telefonico, centro copia e stamperia, servizio d'aula, d'attesa e custodia.

 

Servizio documentazione e biblioteca (Art. 9 - II).

     Compete al servizio documentazione e biblioteca l'acquisto, conservazione, classificazione e distribuzione delle raccolte di libri, pubblicazioni, manuali, codici ed atti ufficiali necessari agli Organi, uffici e servizi del Consiglio nonché l'effettuazione di ricerche bibliografiche e documentali su richiesta dei medesimi. Cura allo scopo rapporti e contatti con biblioteche, centri di documentazione e di ricerca bibliografica in funzione delle esigenze conoscitive e culturali del Consiglio, dei suoi membri e dei suoi organi. Realizza ed aggiorna la documentazione bibliografica dei temi regionali.

 

Servizio resoconti (Art. 9 - III).

     Compete al servizio resoconti la redazione, revisione e pubblicazione dei resoconti integrali delle sedute del Consiglio, con relativi indici.

     Il servizio cura, altresì, la stesura di un resoconto sommario.

 

Servizio ragioneria ed economato (Art. 9 - IV).

     Compete al servizio ragioneria ed economato la trattazione degli affari relativi alla gestione del bilancio del Consiglio, la redazione dei consuntivi e connesse relazioni. Assolve le incombenze relative all'esecuzione e riscontro di tutti gli atti che direttamente e indirettamente abbiano effetti finanziari o patrimoniali, nonché alla compilazione delle scritture contabili relative alle entrate, alle spese, al movimento di cassa ed alla consistenza patrimoniale. Cura gli incombenti finanziari e contabili relativi al calcolo ed all'erogazione delle indennità ai Consiglieri, dei contributi ai Gruppi consiliari, nonché degli emolumenti e dei relativi oneri riflessi al personale. Provvede agli acquisti ed all'amministrazione e gestione dei beni mobili a disposizione degli organi, uffici e servizi del Consiglio, redigendone ed aggiornandone gli inventari. Cura la piccola manutenzione e gestisce il fondo di economato.

 

Servizio collegamento di Pescara (Art. 9 - V).

     Cura i contatti per i fini informativi e di documentazione del Consiglio e dei suoi organi, uffici e servizi e assolve a tutte le incombenze organizzative e funzionali relative alla presenza ed alle riunioni del Consiglio in quella città, d'intesa con gli uffici e servizi centrali.

 

     Art. 10. (Responsabilità degli uffici e dei servizi e rinvio, per la disciplina di alcuni di essi, a successiva legge regionale).

     Responsabili degli uffici: Segreterie delle Commissioni Permanenti; nonché dei servizi: documentazione e biblioteca; resoconti; ragioneria ed economato; collegamento di Pescara, sono dipendenti regionali appartenenti alla sesta fascia funzionale.

     Responsabili degli uffici: Segreteria del Presidente; Segreteria del Consiglio Regionale; Segreteria dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capi Gruppo; studi socio-economici; nonché del servizio affari generali, sono dipendenti regionali appartenenti alla settima fascia funzionale.

     La disciplina dell'ufficio legislativo  e dell'ufficio informazione, stampa e pubbliche relazioni, sarà stabilita con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

Titolo II

    GLI UFFICI, I SERVIZI E LE UNITA' OPERATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Capo I

GLI UFFICI E I SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Art. 11. (Gli uffici).

     Gli uffici della Giunta, coordinati dal Presidente ed affidati alle competenze dei Componenti la Giunta regionale ad essi preposti sono:

     - l'Ufficio affari della Giunta

     - l'Ufficio stampa, pubbliche relazioni e Bollettino Ufficiale della Regione

     - l'Ufficio legislativo e affari giuridici

     - l'Ufficio del piano

     - l'Ufficio del bilancio

     - l'Ufficio di ragioneria .

 

     Art. 12. (I servizi).

     I servizi della Giunta, affidati a componenti che ne vengano incaricati ai sensi dell'art. 45, 2° comma, dello Statuto regionale, sono:

     - il Servizio enti locali

     - il Servizio documentazione e biblioteca

     - il Servizio del personale

     - il Servizio organizzazione e metodi

     - il Servizio affari finanziari

     - il Provveditorato ed economato

     - il Servizio demanio e patrimonio .

 

     Art. 13. (Le attribuzioni degli uffici della Giunta).

 

Ufficio affari della Giunta (Art. 13 - I).

     Compete all'ufficio affari della Giunta la trattazione di tutti gli affari che riguardano la Giunta come organo collegiale. In particolare: i rapporti con la Presidenza e i componenti per la programmazione dell'attività della Giunta; la formulazione e la diffusione dell'ordine del giorno delle sedute; l'esame preliminare e il riscontro degli atti da sottoporre ad approvazione; l'assolvimento di tutte le incombenze relative al regolare svolgimento delle sedute; la realizzazione e la diffusione dei resoconti verbali dei lavori; gli adempimenti successivi alle determinazioni adottate; l'assistenza, ove richiesto, ai componenti della Giunta ogni qualvolta essi intervengano ai lavori di Commissioni consiliari.

 

Ufficio del piano (Art. 13 - II).

     Compete all'Ufficio del piano il coordinamento dell'elaborazione del programma di sviluppo regionale; la predisposizione di documenti e note per le relazioni programmatiche e previsionali; la definizione del sistema informativo necessario per l'elaborazione del piano e la verifica dello stato di attuazione del piano stesso. Compete altresì la partecipazione all'elaborazione e l'aggiornamento dei progetti programmatici, il mantenimento dei collegamenti con gli organi tecnici della programmazione nazionale e con quelli degli enti regionali, para-regionali e locali per quanto attiene all'elaborazione del piano regionale e alla partecipazione regionale alla programmazione nazionale; la verifica della compatibilità delle decisioni programmatiche degli enti locali in rapporto al programma nazionale e al piano economico nazionale; l'effettuazione, per le necessità della Giunta, di periodici quadri dell'economia regionale e di singoli settori, tenendo a tal fine i contatti con le possibili fonti di informazione, con gli organismi per la gestione dei dati e con esperti ed operatori; la definizione degli studi necessari all'elaborazione del programma, il coordinamento ed il controllo della loro esecuzione.

 

Ufficio del bilancio (Art. 13 - III).

     Compete all'ufficio del bilancio, d'intesa con l'ufficio del piano, la formazione dei bilanci preventivi, dei preventivi di cassa e dei conti consuntivi. In particolare: le variazioni al bilancio annuale di previsione; la predisposizione dei rendiconti di settore; l'esame dei bilanci e dei rendiconti di enti ed aziende regionali; i pareri su provvedimenti legislativi e amministrativi aventi effetti finanziari; la contabilizzazione ed il controllo delle entrate degli impegni di spese e delle spese.

 

Ufficio di ragioneria (Art. 13 - IV).

     Competono all'Ufficio di ragioneria: la gestione delle contabilità regionali con l'esclusione di quella relativa al personale; i controlli contabili sulle unità organizzative regionali e sugli enti ed organismi para-regionali; la razionalizzazione delle procedure contabili: la vigilanza sui servizi di provveditorato, di economato e di tesoreria regionale nonché sugli enti e sulle aziende regionali; la vigilanza sulle contabilità speciali e sulle gestioni contabili dei funzionari delegati. Spetta pure all'ufficio il controllo sui preventivi delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici; l'assistenza tecnica e metodologica per quanto attiene alle procedure contabili e di analisi dei costi agli organi e alle unità organizzative regionali nonché agli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali ed agli amministratori e revisori dei conti di enti, in quanto di nomina di organi regionali.

 

     Art. 14. (Le attribuzioni dei servizi della Giunta).

 

Servizio enti locali (Art. 14 - I).

     Compete al servizio enti locali la trattazione degli affari inerenti alle competenze regionali in materia di circoscrizioni comunali, nonché di polizia locale, urbana e rurale.

     Compete altresì il coordinamento ed il collegamento tra le diverse attività delle unità organizzative della Giunta regionale e l'amministrazione locale subregionale, con particolare riferimento alla delega di funzioni regionali agli enti locali e all'assistenza a favore di questi ultimi.

 

Servizio documentazione e biblioteca (Art. 14 - II).

     Compete al servizio documentazione e biblioteca il reperimento, l'organizzazione e la gestione della documentazione qualitativa e quantitativa concernente gli organi e le unità organizzative della Regione, nonché le attività di interesse regionale poste in essere da organismi nazionali e locali. In particolare: la gestione della biblioteca della Regione ed il coordinamento delle biblioteche settoriali collocate per i loro contenuti specialistici presso singole unità organizzative; la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici inerenti alle attività regionali.

     Per l'assolvimento delle sue funzioni il servizio si avvale dell'apporto di istituti di ricerca e di documentazione esterni alla struttura regionale, collabora in forma sistematica con le diverse unità organizzative regionali e promuove la creazione di un sistema informativo integrato con sistemi informativi degli altri operatori della circoscrizione regionale.

 

Servizio del personale (Art. 14 - III).

     Compete al servizio del personale la gestione anche contabile del personale regionale, con particolare riferimento allo studio delle politiche e tecniche relative alla messa a punto delle procedure e criteri di selezione, valutazione e formazione del personale stesso. Compete altresì l'effettuazione di studi e progetti in ordine alla formulazione di proposte normative relative al trattamento del personale, nonché l'assistenza tecnica degli enti comunque dipendenti dalla Regione nella soluzione dei problemi attinenti ai rapporti con il personale, l'elaborazione, il coordinamento ed il controllo dell'esecuzione dei programmi di formazione del personale regionale, le attività di segreteria del Consiglio del personale e della Commissione di disciplina.

 

Servizio organizzazione e metodi (Art. 14 - IV).

     Compete al servizio organizzazione l'elaborazione delle soluzioni organizzative da proporre agli organi regionali e il controllo dell'applicazione delle soluzioni organizzative da proporre agli organi regionali e il controllo dell'applicazione delle soluzioni prescelte, in stretta collaborazione con i responsabili delle unità interessate. In particolare: la messa a punto e sperimentazione di tecniche innovative, con particolare riferimento alla razionalizzazione delle procedure di informazione, di decisione, di esecuzione; la collaborazione con i servizi legislativi e legali della Regione negli studi e nelle iniziative tese all'adeguamento della legislazione in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici locali, l'assistenza tecnica degli enti comunque dipendenti dalla Regione (enti, aziende, agenzie) nella soluzione dei problemi attinenti all'organizzazione dei servizi; l'elaborazione, sentiti i componenti la Giunta volta a volta competenti secondo la materia, delle soluzioni organizzative, relative all'utilizzazione organica, da parte della Regione, degli uffici delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali.

 

Servizio affari finanziari (Art. 14 - V).

     Compete al servizio affari finanziari la trattazione degli affari relativi all'istituzione e gestione dei tributi regionali, alla emissione di prestiti, all'assunzione di mutui, all'acquisizione e cessioni di partecipazioni regionali. In particolare: i rapporti con gli uffici terzi incaricati dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione dei tributi regionali e delle relative penalità; i rapporti con l'amministrazione finanziaria dello Stato in materia di partecipazione regionale al gettito di tributi erariali; la trattazione degli affari relativi al contenzioso tributario regionale, l'istruttoria e la definizione dei contesti contravvenzionali in materia di tributi regionali; la gestione e la contabilità dei ricorsi e delle contravvenzioni.

 

Servizio provveditorato ed economato (Art. 14 - VI).

     Compete al servizio provveditorato ed economato la trattazione degli affari inerenti all'approvvigionamento dei beni mobili necessari all'attività regionale, alla loro conservazione ed al loro razionale impiego, nonché alla gestione delle casse e dei servizi economali. In particolare: la gestione delle procedure di acquisto di beni mobili; l'assicurazione dei beni immobili e mobili contro i rischi; la tenuta dei registri di consistenza dei beni; l'amministrazione delle spese d'ufficio; la gestione delle casse economali, dei magazzini di deposito e degli automezzi; la gestione dei servizi di pulizia e di custodia dei locali e del centro copia e stamperia.

 

Servizio demanio e patrimonio (Art. 14 - VII).

     Compete al servizio demanio e patrimonio la trattazione degli affari inerenti all'amministrazione e alla gestione del demanio e del patrimonio regionale. In particolare: la formulazione di atti pubblici e privati e la tenuta del relativo repertorio; le registrazioni, le trascrizioni e gli scadenzari dei contratti; la raccolta degli atti pubblici e privati; gli appalti e le relative gare; la demanializzazione e la sdemanializzazione dei beni, la trattazione di affari concernenti la consistenza, l'utilizzazione e la manutenzione dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili; le affittanze attive e passive; gli acquisti, le vendite, le permute e le donazioni; gli inventari dei beni amministrati; gli adempimenti tecnici, catastali e ipotecari; le cauzioni, i pareri sui capitolati di appalto e sui provvedimenti amministrativi relativi alla materia; il contenzioso amministrativo e fiscale inerente ai contratti, il contenzioso amministrativo inerente ai beni.

     Art. 15. (Responsabilità degli uffici e dei servizi e rinvio, per la disciplina di alcuni di essi, a successiva legge regionale).

     La disciplina dell'Ufficio legislativo e affari giuridici e dell'Ufficio stampa, pubbliche relazioni e Bollettino Ufficiale della Regione sarà stabilita con la legge regionale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10 .

     Responsabili degli altri uffici della Giunta e del servizio affari finanziari nonché del servizio demanio e patrimonio sono dipendenti regionali appartenenti alla settima fascia funzionale.

     I restanti servizi sono affidati a dipendenti regionali appartenenti alla sesta fascia funzionale.

 

 

Capo II

GLI UFFICI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

 

     Art. 16. (Gli Uffici).

     Sono uffici della Presidenza della Giunta:

     - la Segreteria del Presidente

     - l'Ufficio di Gabinetto del Presidente.

 

     Art. 17. (Le attribuzioni degli Uffici della Presidenza della Giunta).

 

Segreteria del Presidente (Art. 17 - I).

     Compete alla Segreteria del Presidente l'espletamento delle attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite alla persona del Presidente e, come tali, non riconducibili nell'ambito della competenza delle unità organizzative della struttura regionale, con esclusione di quelle attribuite alla diretta competenza dell'Ufficio di Gabinetto e del servizio affari generali della Presidenza. In particolare: la preparazione e l'assistenza dei contatti del Presidente - all'interno e all'esterno della Regione - con Enti, organi e persone, nonché della partecipazione del Presidente stesso a commissioni, comitati, gruppi di lavoro, altri organismi collegiali in genere e a manifestazioni per le quali sia previsto o deciso il suo intervento.

 

Ufficio di Gabinetto del Presidente (Art. 17 - II).

     Compete all'Ufficio di Gabinetto del Presidente l'espletamento delle attività istituzionalizzate concernenti i rapporti del Presidente con le strutture politiche o rapporti a prevalente contenuto politico con persone ed organi nazionali e locali. In particolare: i rapporti con i partiti politici ai diversi livelli; i rapporti con i Gruppi consiliari; l'istruttoria delle pratiche relative alla nomina o designazione di rappresentanti regionali.

 

     Art. 18. (Responsabilità degli uffici).

     La responsabilità dell'ufficio della Segreteria del Presidente è affidata a dipendente regionale che conserva il trattamento economico proprio della qualifica che riveste .

     La responsabilità dell'Ufficio di Gabinetto è affidata a dipendente regionale appartenente alla settima fascia funzionale .

     Il Gabinetto e la Segreteria non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi né sostituirsi agli stessi.

 

 

Capo III

GLI UFFICI DEI COMPONENTI LA GIUNTA

 

     Art. 19. (Gli uffici).

     Sono uffici alle dipendenze dei rispettivi Componenti la Giunta:

     - Segreteria e affari generali .

 

     Art. 20. (Le attribuzioni degli uffici dei componenti la Giunta).

     Compete alla Segreteria e affari generali l'espletamento delle attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite alla persona del componente la Giunta e come tali non riconducibili nell'ambito di competenze delle unità organizzative della struttura regionale. In particolare: la preparazione e l'assistenza dei contatti del componente all'interno ed all'esterno della Regione con Enti, organi e persone, nonché della partecipazione del componente stesso a commissioni, comitati, gruppi di lavoro, altri organismi collegiali in genere ed a manifestazioni per le quali sia previsto o deciso il suo intervento.

     Compete altresì la trattazione di tutti gli affari relativi all'attività del settore non riconducibile alle competenze di singole unità operative coordinate dal componente la Giunta Regionale. In particolare, sono di competenza dell'Ufficio i rapporti con le Segreterie del Consiglio e delle Commissioni Consiliari; i rapporti con gli altri componenti su problemi d'ordine generale; la predisposizione delle delibere e le incombenze relative alla loro piena formalizzazione.

 

     Art. 21. (Responsabilità degli uffici).

     (Omissis) [1].

 

 

Capo IV

LE UNITA' OPERATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Art. 22. (Le unità operative).

     Le unità operative e le relative attribuzioni saranno definite di concerto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Titolo III

   GLI UFFICI, I SERVIZI E LE UNITA' OPERATIVE DEGLI ORGANI REGIONALI DI

CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 23. (I servizi).

     Sono servizi degli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali:

     - servizi affari generali e la Segreteria degli organi di controllo.

 

     Art. 24. (Le attribuzioni dei servizi).

     Compete ai servizi affari generali e di Segreteria degli organi di controllo l'assolvimento di tutte le incombenze relative al funzionamento degli organi di controllo stessi e la trattazione degli affari generali inerenti alle funzioni di controllo nonché di tutti gli affari comunque non riconducibili alla competenza della Segreteria delle unità operative.

 

     Art. 25. (Responsabilità dei servizi).

     La responsabilità dei servizi affari generali e di Segreteria degli organi regionali di controllo è affidata a dipendenti regionali appartenenti a fascia funzionale non inferiore alla sesta.

 

     Art. 26. (Le unità operative).

     Le unità operative degli organi regionali di controllo sugli atti degli Enti locali e le relative attribuzioni saranno definite di concerto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 27.

     Tutte le norme emanate in precedenza ed in contrasto con la presente legge sono abrogate.

 

     Art. 28. (Pubblicazione e urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 22 L.R. n. 11/1980.