§ 1.5.19 – L.R. 17 ottobre 2005, n. 31.
Legge regionale 3 marzo 1999, n. 11. Attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:17/10/2005
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 44 (Funzioni trasferite alle Province) della Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 11.
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 1.5.19 – L.R. 17 ottobre 2005, n. 31.

Legge regionale 3 marzo 1999, n. 11. Attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali.

(B.U. 4 novembre 2005, n. 54).

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 44 (Funzioni trasferite alle Province) della Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 11.

     1. Il primo comma dell'articolo 44 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 è così modificato:

     “1. Alle Province, fermi restando i compiti e le funzioni da esse esercitati in base alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, da intendersi trasferiti per effetto della presente legge, sono trasferiti i seguenti compiti e funzioni:

     a) l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. L'attribuzione del potere di approvazione comprende anche i piani territoriali già adottati al momento di entrata in vigore della presente legge;

     b) l'esercizio del potere sostitutivo, attraverso la nomina di un Commissario ad acta scelto tra il personale dirigente interno alla Provincia, in ordine all'adozione e approvazione dei piani regolatori generali od esecutivi e loro varianti nel caso di inerzia dei Comuni nei seguenti casi:

     1) obbligo di disciplinare le aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 a seguito di diffida a provvedere entro un termine che non può essere inferiore ai quarantacinque giorni, diretta al Comune da parte dei proprietari interessati, nonché per conoscenza alla Provincia stessa;

     2) Comuni sforniti, per qualunque ragione, di strumento urbanistico generale, nel caso in cui, a seguito di diffida a provvedere da parte della Provincia, non abbiano proceduto alla adozione dello strumento entro i duecentocinquanta giorni successivi;

     c) l'esercizio del potere di annullamento, previa diffida motivata al Comune il quale può replicare nei successivi trenta giorni, dei piani attuativi comunali in variante che siano approvati dal Comune come piani meramente attuativi.”

     2. Dopo il primo comma dell'articolo 44 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 sono aggiunti i seguenti commi:

     “1 bis. Per l'applicazione di quanto disposto al punto 1 lettera b) comma 1 del presente articolo, il Comune interessato, entro il termine massimo fissato dalla diffida, provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento agl'interessati ed all'Amministrazione Provinciale, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle procedure e contenuti disciplinati dalla L.R. 18/1983 nel testo in vigore e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

     1 ter. La nomina del Commissario ad acta, di cui alla lettera b) comma 1 non preclude al Comune di avviare il procedimento e provvedere con le forme e le modalità di cui al comma 1 bis, nel rispetto dei termini assegnati al Commissario ad acta.

     1 quater. Il potere sostitutivo attribuito al Commissario ad acta rimane sospeso, dopo la nomina, in caso di avvio da parte del Comune del procedimento e fino alla conclusione dello stesso nei termini previsti.

     1 quinquies. Il procedimento di definizione delle aree per le quali sono scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 1187/1968 promosso a seguito di diffida ad adempiere da parte dei proprietari interessati, deve essere concluso da parte del Commissario ad acta oppure dell'Amministrazione comunale, anche nei casi di cui al comma 1 ter, entro il termine perentorio di un anno.

     1 sexies. Il termine di cui al comma 1 quinquies non si applica ai procedimenti di particolare complessità i cui tempi sono disciplinati dall'art. 8 punto 2 lettera c bis della legge n. 241/90.”

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.