§ 1.5.16 - L.R. 19 novembre 2003, n. 18.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3.3.1999, n. 11, art. 67 (Viabilità: funzioni trasferite alle province).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:19/11/2003
Numero:18

§ 1.5.16 - L.R. 19 novembre 2003, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3.3.1999, n. 11, art. 67 (Viabilità: funzioni trasferite alle province).

(B.U. 5 dicembre 2003, n. 36).

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’art. 67 della L.R. 11/1999.

     1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’art. 67 della L.R. 11/1999 sono aggiunte le seguenti:

     b bis) il rilascio delle autorizzazioni per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più Comuni appartenenti ad un’unica Provincia;

     b ter) nel caso in cui le gare suddette ricadano nel territorio di più province, la competenza per il rilascio dell’autorizzazione spetta all’Amministrazione Provinciale nel cui territorio avviene la partenza.

 

Art. 2. Decorrenza trasferimento funzioni.

     1. A norma del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 11/1999, il trasferimento alle Province delle funzioni di cui all’art. 67, comma 2, lettere b bis) e b ter), decorre dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3. Urgenza.

     1. La presente legge dichiarata urgente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.