Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 19/11/2003 |
Numero: | 18 |
§ 1.5.16 - L.R. 19 novembre 2003, n. 18.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3.3.1999, n. 11, art. 67 (Viabilità: funzioni trasferite alle province).
(B.U. 5 dicembre 2003, n. 36).
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’art. 67 della
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’art. 67 della
b bis) il rilascio delle autorizzazioni per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più Comuni appartenenti ad un’unica Provincia;
b ter) nel caso in cui le gare suddette ricadano nel territorio di più province, la competenza per il rilascio dell’autorizzazione spetta all’Amministrazione Provinciale nel cui territorio avviene la partenza.
Art. 2. Decorrenza trasferimento funzioni.
1. A norma del comma 3 dell’art. 4 della
Art. 3. Urgenza.
1. La presente legge dichiarata urgente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.