Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 28/09/2001 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 76 della L.R. 3.3.1999, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra un vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 1.5.12 - L.R. 28 settembre 2001, n. 52.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11/1999 recante: Attuazione del D.Lgs. 112/1998 Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali.
(B.U. n. 21 del 22 ottobre 2001).
1. All'art. 76 della L.R. 3.3.1999, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) [1];
b) [2].
Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse trasferite con i D.P.C.M. di cui all'art. 7 del D.Lgs. 112/98 in materia di "invalidi civili" e con quelle che si renderanno eventualmente necessarie.
2. All'art. 77 della L.R. 3.3.1999, n. 11, è apportata la seguente modificazione:
a) la lettera g), comma 2, è abrogata.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra un vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Aggiunge la lettera e bis) al comma 2, art. 76 della
[2] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 76 della