§ 1.5.10 - L.R. 31 ottobre 2000, n. 110.
Modifiche alla L.R. 3.3.1999, n. 11 recante: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:31/10/2000
Numero:110


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Il termine previsto dall'art. 6, della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 inerente competenze per l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, per la presentazione del programma e del piano [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 1.5.10 - L.R. 31 ottobre 2000, n. 110.

Modifiche alla L.R. 3.3.1999, n. 11 recante: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.

(B.U. n. 28 dell'8 novembre 2000).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. Il termine previsto dall'art. 6, della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 inerente competenze per l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, per la presentazione del programma e del piano finanziario relativi all'anno 2001, è stabilito in giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modifica i commi 3 e 9, art. 77 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11.