Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 31/10/2000 |
Numero: | 110 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Il termine previsto dall'art. 6, della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 inerente competenze per l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, per la presentazione del programma e del piano [...] |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 1.5.10 - L.R. 31 ottobre 2000, n. 110.
Modifiche alla L.R. 3.3.1999, n. 11 recante: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.
(B.U. n. 28 dell'8 novembre 2000).
1. Il termine previsto dall'art. 6, della
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Modifica i commi 3 e 9, art. 77 della