§ 1.4.2. - L.R. 25 gennaio 1974, n. 6.
Partecipazione popolare alla attività normativa regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 informazione, partecipazione, iniziativa popolare
Data:25/01/1974
Numero:6


Sommario
Art. 1.      L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale, si esercita mediante presentazione di un [...]
Art. 2.      I progetti di legge o regolamento e gli schemi di provvedimenti amministrativi debbono essere accompagnati da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità
Art. 3.      L iniziativa popolare prevista dall'art. 1 non si esercita in materia tributaria e di bilancio
Art. 4.      L'elettore o gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere alla Presidenza del C.R. di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, su cui [...]
Art. 5.      Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere riportata, a cura dei promotori, il testo del progetto; le firme saranno [...]
Art. 6.      L iniziativa viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il [...]
Art. 7.      La proposta o lo schema nonché la relazione, di cui al precedente art. 1, vanno presentate all'Ufficio di Presidenza del C.R. corredate della prescritta documentazione da parte di almeno tre [...]
Art. 8.      Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai Segretari Comunali, qualora sia stata dichiarata [...]
Art. 9.      Sull'ammissibilità della proposta sia con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, alle esclusioni delle materie secondo il disposto del precedente articolo 3, sia con riferimento [...]
Art. 10.      Dichiarata ammissibile la proposta, entro trenta giorni dalla data del provvedimento relativo, il Presidente del Consiglio Regionale ne dispone la trasmissione alla od alle Commissioni [...]
Art. 11.      L iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei Regolamenti regionali, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio Regionale si esercita mediante la [...]
Art. 12.      La delibera consiliare che approva la proposta di iniziativa provinciale o comunale e trasmessa dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o dei Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di [...]
Art. 13.      Alle proposte presentate dalle Amministrazioni provinciali o dai Comuni si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 9
Art. 14.      Speciali procedure d'urgenza relative all'esame delle proposte provenienti dai Comuni o dalle Province, saranno previste nel Regolamento del Consiglio Regionale
Art. 15.      Le proposte di iniziativa popolare delle Province e dei Comuni non decadono con la fine della legislatura regionale


§ 1.4.2. - L.R. 25 gennaio 1974, n. 6. [1]

Partecipazione popolare alla attività normativa regionale.

(B.U. n. 3 del 5 febbraio 1974).

 

Art. 1.

     L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale, si esercita mediante presentazione di un progetto, redatto in articoli, per quanto attiene alle proposte legislative e regolamentari, e di uno schema, per quanto concerne i provvedimenti amministrativi, sottoscritti da almeno 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale d'Abruzzo o muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 45 del T.U. 1967, n. 223 .

 

     Art. 2.

     I progetti di legge o regolamento e gli schemi di provvedimenti amministrativi debbono essere accompagnati da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

 

     Art. 3.

     L iniziativa popolare prevista dall'art. 1 non si esercita in materia tributaria e di bilancio.

 

     Art. 4.

     L'elettore o gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere alla Presidenza del C.R. di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, su cui raccogliere le firme dei proponenti, dall'Ufficio Legislativo del Consiglio stesso.

     La richiesta deve essere formulata per iscritto, e l'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità e stabilisce le modalità dell'assistenza anche per quanto riguarda l'effettiva disponibilità delle informazioni e dei dati, attinenti alla proposta, raccolti dagli organismi regionali.

 

     Art. 5.

     Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere riportata, a cura dei promotori, il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce.

     Sul modulo, in calce al testo del progetto e dello schema, saranno designati, sempre a cura dei promotori, i presentatori della proposta legittimati ad esercitare le funzioni di cui ai successivi articoli 7 e 8.

     La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

 

     Art. 6.

     L iniziativa viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

     La firma deve essere autenticata da un Notaio o da un Cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune presso cui è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco, dal Segretario di detto Comune, ovvero dal Segretario dell'Amministrazione Provinciale.

     L'autentica delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in detto caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

     Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

     Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni, cui appartengono i sottoscrittori attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

 

     Art. 7.

     La proposta o lo schema nonché la relazione, di cui al precedente art. 1, vanno presentate all'Ufficio di Presidenza del C.R. corredate della prescritta documentazione da parte di almeno tre presentatori designati ai sensi del precedente art. 5.

     Un funzionario dell'Ufficio, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della proposta o dello schema di provvedimento amministrativo, della sua data e del deposito dei documenti. Nel verbale indica, inoltre, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte, il nome ed il domicilio dei delegati a partecipare, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, alla discussione prevista dal successivo art. 10, secondo comma.

 

     Art. 8.

     Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai Segretari Comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità ai sensi del successivo art. 9.

     Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta o dello schema di deliberazione devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta o schema, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

 

     Art. 9.

     Sull'ammissibilità della proposta sia con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, alle esclusioni delle materie secondo il disposto del precedente articolo 3, sia con riferimento all'osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, delibera ad unanimità l'Ufficio di Presidenza del C.R., entro quindici giorni dalla data del deposito della proposta.

     Nel caso di dichiarazione d'inammissibilità e di difetto di voto unanime sull'ammissibilità, delibera il C.R. nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 10.

     Dichiarata ammissibile la proposta, entro trenta giorni dalla data del provvedimento relativo, il Presidente del Consiglio Regionale ne dispone la trasmissione alla od alle Commissioni Consiliari competenti per materia, ed entro tre mesi dalla data del deposito l'Ufficio di Presidenza, sentiti i Capi Gruppo Consiliari, la iscrive nel calendario dei lavori del Consiglio Regionale.

     La Commissione consiliare ammette alla discussione della proposta i cittadini delegati dai presentatori. A ciascun delegato deve essere data comunicazione della data di discussione, con congruo preavviso al proprio domicilio.

     Qualora la proposta non venga iscritta nel calendario dei lavori del Consiglio entro i termini indicati dal primo comma, essa si considera iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e viene discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

 

     Art. 11.

     L iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei Regolamenti regionali, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio Regionale si esercita mediante la presentazione di proposte o di schemi di deliberazioni da parte di uno o più Consigli Provinciali della Regione, o di Consigli Comunali in numero non inferiore a cinque.

     A tal fine le Amministrazioni provinciali o comunali possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio Legislativo del Consiglio Regionale.

     La proposta o lo schema di deliberazione deve contenere il testo integrale del progetto o dell'atto amministrativo auspicato, accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

 

     Art. 12.

     La delibera consiliare che approva la proposta di iniziativa provinciale o comunale e trasmessa dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o dei Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

     La proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'Ufficio di Presidenza.

     Nel caso di presentazione da parte di più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte dell'ultimo Comune, il cui concorso completi il numero minimo dei Comuni richiesti dall'art. 11.

 

     Art. 13.

     Alle proposte presentate dalle Amministrazioni provinciali o dai Comuni si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 9.

     Dichiarata ammissibile la proposta, la Commissione Consiliare o le Commissioni Consiliari competenti ammettono alla discussione i rappresentanti dell'Ente o degli Enti locali proponenti.

 

     Art. 14.

     Speciali procedure d'urgenza relative all'esame delle proposte provenienti dai Comuni o dalle Province, saranno previste nel Regolamento del Consiglio Regionale.

 

     Art. 15.

     Le proposte di iniziativa popolare delle Province e dei Comuni non decadono con la fine della legislatura regionale.

 

     Artt. 16. - 17. (Norma finanziaria, pubblicazione).

     (Omissis).

 

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 5 della L.R. 14 novembre 2012, n. 55.