Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 esercizio della funzione di controllo |
Data: | 19/03/1996 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Esercizio di controllo. |
Art. 2. Modalità. |
Art. 3. Norma di richiamo. |
Art. 4. Norma abrogativa. |
Art. 5. Norma integrativa dalla legge regionale 21 maggio 1992, n. 36. |
Art. 6. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 1.3.8 - L.R. 19 marzo 1996, n. 18.
Disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.
(B.U. n. 7 del 23 aprile 1996).
Art. 1. Esercizio di controllo.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di controllo sugli atti degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo sono esercitate dalla Giunta Regionale.
2. L'esecutività delle deliberazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 6 e al secondo comma dell'articolo 7 del
Art. 2. Modalità.
1. Le deliberazioni da sottoporre al controllo devono essere trasmesse dagli EE.PP.T. e dalle AA.AA.S.T., in 7 copie, entro venti giorni dalla loro adozione, alla Giunta Regionale, Settore Turismo, Servizio Organizzazione Turistica e Vigilanza e si intendono approvate ove la Giunta non adotti e non comunichi il provvedimento negativo entro 40 giorni dalla data di ricevimento.
2. Il termine di cui sopra rimane sospeso se, prima della scadenza, la Giunta richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
3. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se, entro il termine di 40 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio, la Giunta Regionale non ne pronunci il motivato annullamento.
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono essere inviate alla Giunta Regionale, entro 5 giorni dalla data di adozione. In difetto dell'invio, entro tale termine, esse si intendono decadute.
Art. 3. Norma di richiamo.
1. Restano confermate le disposizioni recate dall'art. 5 della
Art. 4. Norma abrogativa.
1. E' abrogato il punto h) del primo comma dell'art. 3 della L.R. 8.6.93, n. 24.
Art. 5. Norma integrativa dalla
Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Aggiunge un comma all'art. 1 della