§ 1.3.8 - L.R. 19 marzo 1996, n. 18.
Disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 esercizio della funzione di controllo
Data:19/03/1996
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Esercizio di controllo.
Art. 2.  Modalità.
Art. 3.  Norma di richiamo.
Art. 4.  Norma abrogativa.
Art. 5.  Norma integrativa dalla legge regionale 21 maggio 1992, n. 36.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.3.8 - L.R. 19 marzo 1996, n. 18.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.

(B.U. n. 7 del 23 aprile 1996).

 

Art. 1. Esercizio di controllo.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di controllo sugli atti degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo sono esercitate dalla Giunta Regionale.

     2. L'esecutività delle deliberazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 6 e al secondo comma dell'articolo 7 del DPR 27 agosto 1960, n. 1044 e di quelle di cui all'art. 10, secondo e settimo comma, del DPR 27 agosto 1960, n. 1042, è subordinata all'approvazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 2. Modalità.

     1. Le deliberazioni da sottoporre al controllo devono essere trasmesse dagli EE.PP.T. e dalle AA.AA.S.T., in 7 copie, entro venti giorni dalla loro adozione, alla Giunta Regionale, Settore Turismo, Servizio Organizzazione Turistica e Vigilanza e si intendono approvate ove la Giunta non adotti e non comunichi il provvedimento negativo entro 40 giorni dalla data di ricevimento.

     2. Il termine di cui sopra rimane sospeso se, prima della scadenza, la Giunta richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

     3. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se, entro il termine di 40 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio, la Giunta Regionale non ne pronunci il motivato annullamento.

     4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono essere inviate alla Giunta Regionale, entro 5 giorni dalla data di adozione. In difetto dell'invio, entro tale termine, esse si intendono decadute.

 

     Art. 3. Norma di richiamo.

     1. Restano confermate le disposizioni recate dall'art. 5 della L.R. 8 giugno 1993, n. 24, come sostituito con L.R. 25 novembre 1994, n. 89, se ed in quanto applicabili agli Enti e alle Aziende di cui al primo comma dell'art. 1.

 

     Art. 4. Norma abrogativa.

     1. E' abrogato il punto h) del primo comma dell'art. 3 della L.R. 8.6.93, n. 24.

 

     Art. 5. Norma integrativa dalla legge regionale 21 maggio 1992, n. 36. [1]

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Aggiunge un comma all'art. 1 della L.R. 36/1992.