§ 1.2.46 - L.R. 14 settembre 1999, n. 78.
Interpretazione autentica dell'art. 4 della L.R. 10.3.1998, n. 17 recante: Norme per l'organizzazione e l'attività dei Gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:14/09/1999
Numero:78


Sommario
Art. unico.      L'art. 4 della L.R. 17/98 è così interpretato:


§ 1.2.46 - L.R. 14 settembre 1999, n. 78. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 4 della L.R. 10.3.1998, n. 17 recante: Norme per l'organizzazione e l'attività dei Gruppi consiliari.

(B.U. n. 37 del 24 settembre 1999).

 

Art. unico.

     L'art. 4 della L.R. 17/98 è così interpretato:

     "I gruppi consiliari che si trovino nell'impossibilità di procedere al completamento della dotazione organica fissata dalla Tabella A, possono avvalersi dei contributi di cui all'art. 7 della L.R. 16/85 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto disposto al punto 2 dell'art. 2 della L.R. 15/93".

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, a decorrere dal termine stabilito dal comma 2 dell'art. 12 della stessa L.R. 18/2001.