Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/06/1995 |
Numero: | 460 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione degli articoli 2 e 9 del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, e dell'elenco dei procedimenti ad esso allegati 1. L'elenco dei procedimenti di competenza della Direzione generale della produzione industriale allegato al decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, è integrato con [...] |
§ 98.1.6294 - D.M. 14 giugno 1995, n. 460.
Regolamento di integrazione, per la procedura di rivalutazione dei provvedimenti relativi al settore delle attività produttive nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-1982, del decreto ministeriale 25 marzo 1993, n. 329, concernente il regolamento per la determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'individuazione degli uffici responsabili della relativa istruttoria.
(G.U. 7 novembre 1995, n. 260)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visti gli articoli 2 e 4 della
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della
Visto il proprio decreto 26 marzo 1993, n. 329, recante il regolamento relativo alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione;
Visto il
Visto l'art. 24 della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Integrazione degli articoli 2 e 9 del
1. L'elenco dei procedimenti di competenza della Direzione generale della produzione industriale allegato al
2. All'art. 2 del
"3. Qualora il fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere ai sensi del comma 1 sia una pronunzia della Corte dei conti, per data in cui l'Amministrazione ne ha notizia si intende quella della notifica formale della pronunzia stessa.".
3. All'art. 9 del
"3. Relativamente agli atti già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - Gestione separata terremoto, attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, deve intendersi l'ufficio, facente parte degli uffici di detta gestione trasferiti al medesimo Ministero.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1 - (Articolo 1, comma 1)
INTEGRAZIONE ALL'ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
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Numero d'ordine |
PROCEDIMENTO |
NORME |
Termine |
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GESTIONE SEPARATA TERREMOTO |
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Ufficio opere private |
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61 |
Provvedimento di conferma o di annullamento dei provvedimenti di concessione, liquidazione o erogazione di agevolazione alle attività produttive nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980,del febbraio 1981 e del marzo 1982, a seguito di rivalutazione delle fattispecie oggetto di pronunzie della Corte dei conti in sede di esame dei rendiconti delle relative gestioni fuori bilancio. |
Art. 24 |
gg. 180 |
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D. Leg.vo 3 aprile 1993, n. 96 |
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Art. 21 e 32 della |
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D.Leg.vo 30 marzo 1990, n. 76. |
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Ufficio opere pubbliche |
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62 |
Provvedimento di conferma o di annullamento dei provvedimenti di concessione, dei relativi atti aggiuntivi, e dei provvedimenti di liquidazione o erogazione per la realizzazione di opere di infrastrutturazione industriale nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, a seguito di rivalutazione delle fattispecie oggetto di pronunzie della Corte dei conti in sede di esame dei rendiconti delle relative gestioni fuori bilancio. |
Art. 24 |
gg. 180 |
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D. Leg.vo 3 aprile 1993, n. 96 |
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Art. 32 della |
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D.Leg.vo 30 marzo 1990, n. 76. |
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