§ 98.1.5148 - D.M. 20 novembre 1997, n. 436.
Regolamento recante adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394


Settore:Normativa nazionale
Data:20/11/1997
Numero:436


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 98.1.5148 - D.M. 20 novembre 1997, n. 436.

Regolamento recante adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394

(G.U. 20 dicembre 1997, n. 296)

 

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

     Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, concernente la costituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso, come modificato e integrato dal regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1° febbraio 1980;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, concernente l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino;

     Viste le leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4, e 23 settembre 1993, n. 2, e fatta salva l'emanazione di apposita normativa di attuazione eventualmente incidente nella materia che forma oggetto della presente intesa, relativamente al territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso ricompreso nella regione autonoma Valle d'Aosta;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che previa intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta e la regione Piemonte si provvede all'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge stessa;

     Visto l'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, il quale prevede che il predetto adeguamento sia effettuato con decreto del Ministro dell'ambiente;

     Vista la delibera n. 31 del 29 luglio 1980, del consiglio d'amministrazione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, approvata dal Ministro del tesoro con lettera n. 155737 del 3 ottobre 1980 e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 16 ottobre 1980, n. 122499;

     Considerato che in data 12 marzo 1997 è stata sottoscritta, con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, l'intesa di cui al citato articolo 35, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1997;

     Ritenuto di dover aderire alle indicazioni contenute nel predetto parere salvo per quel che riguarda il potere di nomina dei componenti del collegio dei revisori e la presenza di membri supplenti in tale collegio in quanto appare più opportuno attenersi a quanto previsto in materia dall'articolo 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. UL/97/24079 del 19 novembre 1997;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso ha personalità di diritto pubblico. Ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

     2. Lo statuto dell'Ente di cui all'articolo 9, comma 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ridefinisce le sedi dell'Ente tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 35, comma 1 della medesima legge.

 

          Art. 2.

     1. Sono organi dell'Ente Parco:

     a) il presidente;

     b) il consiglio direttivo;

     c) la giunta esecutiva;

     d) il collegio dei revisori dei conti;

     e) la comunità del Parco.

     2. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'ambiente, previa intesa con i presidenti della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta [1].

     3. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le regioni interessate, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità e tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

     a) due su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

     b) uno per ciascuna Regione, su designazione rispettivamente del Piemonte e della Valle d'Aosta;

     c) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     d) uno su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     e) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

     f) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) [2].

     4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco [3].

     5. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di presidente del collegio; uno dalle regioni interessate. Il revisore dei conti di designazione regionale è indicato per il primo quinquennio dalla regione Piemonte, sentita la regione Valle d'Aosta; per il secondo quinquennio dalla regione Valle d'Aosta sentita la regione Piemonte, e così successivamente secondo detta alternanza.

     6. Il direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è scelto tra gli iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Parco: allo stesso si richiede, oltre ai requisiti per la nomina a dirigente del ruolo speciale di "direttore di Parco", la conoscenza della lingua francese da accertarsi a mezzo di apposite prove.

     7. La comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ed è costituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

          Art. 3.

     1. Il regolamento del Parco, adottato dall'Ente sentita la comunità del Parco nell'ambito dei poteri consultivi, di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la consulta tecnica per le aree naturali protette, di cui all'articolo 3 della legge medesima e previo parere dei comuni e delle comunità montane interessati, nonché della provincia di Torino, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte.

 

          Art. 4.

     1. Il piano del Parco, predisposto dall'Ente parco tenuto conto delle proposte della comunità del Parco è adottato e approvato da entrambe le regioni interessate, secondo le procedure di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

          Art. 5.

     1. La sorveglianza sul territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso è affidata al Corpo dei guardiaparco istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, nonché, per gli aspetti attribuiti da leggi regionali vigenti, al Corpo forestale valdostano per la parte del territorio compresa nella regione Valle d'Aosta ed al Corpo forestale dello Stato, quanto agli aspetti forestali, per la parte della regione Piemonte.

     2. Il coordinamento è assicurato dall'Ente Parco attraverso apposite intese con la regione Valle d'Aosta, la regione Piemonte ed il Ministero dell'ambiente.

 

          Art. 6.

     1. La dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, fino alla rideterminazione organica in base ai criteri ed alle modalità di cui agli articoli 5 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è quella che risulta dalla ricognizione del personale al 31 agosto 1993, effettuata ai sensi dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il personale di ruolo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, n. 394, resta confermato nei rapporti di lavoro esistenti.

 

          Art. 7.

     1. I provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, conservano efficacia, in quanto non modificati o abrogati dalle disposizioni del presente regolamento.

     Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 2 dicembre 2015, n. 229.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 2 dicembre 2015, n. 229.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 2 dicembre 2015, n. 229.