Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/07/1999 |
Numero: | 432 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391, sono soppresse le parole: "il comma 3 dell'art. 9" |
Art. 2. 1. All'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, dopo il comma 3, come ripristinato dall'articolo 1, è aggiunto il [...] |
§ 98.1.3239 - D.M. 8 luglio 1999, n. 432.
Regolamento concernente la modificazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, recante la disciplina della attività delle autoscuole, e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 391, in materia di limiti di età per l'esercizio della professione di istruttore di guida
(G.U. 19 novembre 1999, n. 272)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 122, comma 2, del
Visto l'articolo 123 del
Visto l'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317;
Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il parere n. 2058 espresso dal Consiglio di Stato - sezione seconda - nell'adunanza del 16 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
A d o t t a
il seguente regolamento:
1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391, sono soppresse le parole: "il comma 3 dell'art. 9".
1. All'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, dopo il comma 3, come ripristinato dall'articolo 1, è aggiunto il seguente:
"4. Gli istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni, purché mantegano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE , con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari fermi restando i limiti previsti dall'articolo 115, comma 2, lettera a), del