Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/10/2001 |
Numero: | 420 |
§ 98.1.1743 - D.M. 24 ottobre 2001, n. 420.
Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
(G.U. 1 dicembre 2001, n. 280)
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il proprio decreto 3 agosto 2000, n. 294, recante il regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;
Ritenuto di dover apportare alcune modificazioni allo stesso decreto n. 294/2000, tenuto conto anche degli effetti prodottisi in sede di prima applicazione;
Sentito il Ministro dei lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere con la nota prot. 918/314/13 dell'8 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
Udito il parere dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici espresso in data 13 settembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
A d o t t a
il seguente regolamento:
1. All'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) al comma 1, le parole "operatori qualificati" e "cinquanta" sono sostituite rispettivamente con le parole "collaboratori restauratori di beni culturali" e "quaranta";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.".
1. L'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Capacità economica e finanziaria) - 1. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del
1. L'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Restauratore di beni culturali). - 1. Ai fini del presente regolamento, nonché ai fini di cui all'articolo 224 del
2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;
b) ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro;
c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attività di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità di tutela, ove ne venga accertata l'idoneità o venga completato il percorso formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001.".
1. L'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Collaboratore restauratore di beni culturali). - 1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali si intende:
a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;
b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio. L'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del
1. All'articolo 9, commi 1 e 4, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, le parole "di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 4".Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.