Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/06/2001 |
Numero: | 289 |
Sommario |
Art. 1. 1. La detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19 per cento, dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte dirette, approvato con [...] |
§ 98.1.1445 - D.M. 6 giugno 2001, n. 289.
Regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta
(G.U. 17 luglio 2001, n. 164)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, terzo comma, della
Visto l'articolo 32, comma 1, della
Visto l'articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte dirette, approvato con
Visto l'articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte dirette, approvato con
Considerato che gli oneri indicati nell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte dirette, approvato con
Atteso che i predetti oneri possono essere detratti se non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo;
Tenuto conto della
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
A d o t t a
il seguente regolamento:
1. La detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19 per cento, dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte dirette, approvato con
2. La detrazione d'imposta di cui al comma 1 non compete, in ogni caso, per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.