Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.4 malattie |
Data: | 09/07/2003 |
Numero: | 225 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Obbligo di denuncia |
Art. 4. Misure in caso di sospetto di malattia |
Art. 5. (Vaccinazione). |
Art. 6. Misure in caso di conferma di malattia |
Art. 7. Indagine epidemiologica |
Art. 8. Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza |
Art. 9. Misure applicabili nella zona di protezione |
Art. 10. Misure applicabili nella zona di sorveglianza |
Art. 11. Informazione |
Art. 12. Laboratorio nazionale di riferimento |
Art. 13. Laboratorio comunitario di riferimento |
Art. 14. Controlli comunitari |
Art. 15. Piano d'intervento |
Art. 16. Sanzioni amministrative |
Art. 17. Disposizioni finali |
§ 97.4.115 - D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 225. [1]
Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini.
(G.U. 22 agosto 2003, n. 194, S.O.)
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto fissa le norme di controllo e le misure di lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue), d'ora innanzi denominata «malattia».
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «azienda»: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla malattia;
b) «specie ricettiva»: qualsiasi specie di ruminante, sia domestica che selvatica;
c) «animali»: gli animali di una specie ricettiva, tranne gli animali selvatici per i quali in sede comunitaria possono essere fissate disposizioni specifiche;
d) «proprietario o detentore»: persone fisiche o giuridiche che hanno la proprietà degli animali o sono incaricate di allevarli;
e) «vettore»: l'insetto della specie «culicoides imicola» o qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di trasmettere la febbre catarrale degli ovini;
f) «sospetto»: manifestazione di un qualsiasi sintomo della malattia in una delle specie ricettive, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualità;
g) «conferma dell'infezione»: la dichiarazione, fatta dall'autorità competente, della presenza in una zona determinata della malattia basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemiologici;
h) «autorità competente»: il Ministero della salute o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
i) «veterinario ufficiale»: il medico veterinario dipendente dall'autorità competente.
i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame [2].
Art. 3. Obbligo di denuncia
1. Il sospetto o l'accertamento della malattia deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti al Capo II del
Art. 4. Misure in caso di sospetto di malattia
1. Qualora in un'azienda situata in una zona non soggetta a restrizioni ai sensi del presente decreto si trovano uno o più animali sospetti di aver contratto la malattia, il veterinario ufficiale esegue immediatamente indagini ufficiali al fine di confermare o escludere la presenza della malattia.
2. All'atto della notifica del sospetto, il veterinario ufficiale:
a) sottopone l'azienda a vigilanza ufficiale;
b) fa procedere:
1) al censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
2) al censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
3) all'indagine epidemiologica di cui all'articolo 7;
c) visita regolarmente le aziende e, in tali occasioni, procede ad un esame clinico approfondito degli animali sospetti o all'autopsia di quelli morti e, se necessario, procede ad esami di laboratorio per la conferma della malattia;
d) dispone:
1) il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;
2) l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
3) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;
4) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
3. In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure di cui al comma 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione deve comunque applicare le disposizioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), del medesimo comma 2.
4. Qualora in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricati o di contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia l'autorità competente ritenga sussistenti fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione, può applicare le misure di cui al comma 2 ad altre aziende.
5. Oltre alle disposizioni del comma 2, l'autorità competente può adottare disposizioni specifiche per le riserve naturali in cui gli animali sono allo stato brado.
6. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino a quando il sospetto di malattia sia stato escluso.
1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purchè:
a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di Teramo sentite le regioni e province autonome;
b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.
2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:
a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;
b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione.
Art. 6. Misure in caso di conferma di malattia
1. In caso di conferma ufficiale della malattia, il veterinario ufficiale:
a) dispone, informandone il Ministero della salute, gli abbattimenti degli animali ritenuti necessari per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
b) fa distruggere, eliminare, incenerire o sotterrare le carcasse degli animali abbattuti, ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) estende le misure di cui all'articolo 4 alle aziende che si trovano nel raggio di 20 km compreso nella zona di protezione definita all'articolo 8, intorno alle aziende infette;
d) applica le misure indicate dal Ministero della salute, adottate sulla base di quelle disposte in sede comunitaria, concernenti, in particolare, l'eventuale attuazione di un programma di vaccinazione o altre misure alternative;
e) dispone l'effettuazione dell'indagine epidemiologica di cui all'articolo 7.
2. L'autorità competente, in funzione delle circostanze epidemiologiche, geografiche, ecologiche o meteorologiche, può estendere o limitare la zona di cui al comma 1, lettera c), informandone il Ministero della salute.
3. Qualora la zona di cui al comma 1, lettera c), sia situata nel territorio di più regioni, le autorità competenti delle regioni interessate cooperano allo scopo di delimitare la zona in questione.
4. L'autorità competente comunica alla Commissione europea l'adozione delle misure adottate ai sensi del presente articolo.
Art. 7. Indagine epidemiologica
1. L'indagine epidemiologica riguarda i seguenti aspetti:
a) la durata del periodo in cui può essere stata presente nell'azienda la malattia;
b) l'origine probabile della malattia nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende in cui gli animali possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte del virus;
c) la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia;
d) i movimenti di animali in provenienza o a destinazione delle aziende interessate o eventuale uscita delle carcasse di animali da dette aziende.
2. Ai fini del coordinamento di tutte le misure necessarie all'eradicazione della malattia e dell'indagine epidemiologica ci si avvale dell'unità di crisi di cui all'allegato IV al
Art. 8. Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza
1. A complemento delle misure stabilite all'articolo 6, l'autorità competente delimita una zona di protezione e una zona di sorveglianza, tenendo conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la malattia, nonché delle strutture di controllo. Tali zone sono costituite, rispettivamente, da:
a) una parte del territorio avente un raggio minimo di 100 km intorno all'azienda infetta;
b) una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione con vaccini vivi attenuati [4].
2. Nel caso in cui le zone di protezione e di sorveglianza sono situate nel territorio di più Stati membri, la relativa delimitazione è effettuata in cooperazione tra le autorità competenti degli Stati interessati; se necessario, le zone di protezione e di sorveglianza sono delimitate in sede comunitaria.
3. Il Ministero della salute può modificare, informandone la Commissione europea, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza in funzione:
a) della situazione geografica e dei fattori ecologici;
b) delle condizioni meteorologiche;
c) della presenza e della distribuzione del vettore;
d) dei risultati degli studi epizooziologici effettuati ai sensi dell'articolo 7;
e) dei risultati degli esami di laboratorio;
f) dell'applicazione delle misure di lotta, in particolare della disinfestazione.
Art. 9. Misure applicabili nella zona di protezione
1. Nella zona di protezione si applicano le misure seguenti:
a) identificazione di tutte le aziende che sono situate nella zona e che detengono animali di specie ricettiva;
b) attuazione, da parte dell'autorità competente, di un programma di sorveglianza epidemiologica basato sul controllo di gruppi di bovini di riferimento, o in loro assenza di altre specie di ruminanti, nonché di un programma di sorveglianza entomologica; qualora il programma non sia stato fissato in sede comunitaria, esso è stabilito d'intesa tra il Ministero della salute e le regioni interessate;
c) divieto di uscita degli animali dalla zona sottoposta a restrizioni sanitarie. Il Ministero della salute può adottare deroghe a tale divieto, in caso di comprovata assenza di circolazione virale o di assenza di vettori.
2. A complemento delle misure di cui al comma 1, il Ministero della salute, informandone la Commissione europea, può stabilire la vaccinazione degli animali contro la malattia.
Art. 10. Misure applicabili nella zona di sorveglianza
1. Nella zona di sorveglianza:
a) si applicano le misure di cui all'articolo 9, comma 1;
b) è vietata qualsiasi vaccinazione contro la malattia che impieghi vaccini vivi attenuati [5].
Art. 11. Informazione
1. L'autorità competente deve provvedere affinché nelle zone di protezione e di sorveglianza la popolazione sia adeguatamente informata sulle misure adottate.
Art. 12. Laboratorio nazionale di riferimento
1. Il laboratorio nazionale di riferimento di cui all'allegato II, parte A, ha gli obblighi e funzioni di cui alla parte B al medesimo allegato II; esso coopera con il laboratorio comunitario di riferimento.
Art. 13. Laboratorio comunitario di riferimento
1. Il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'allegato III, parte A, espleta le funzioni indicate nella parte B al medesimo allegato III, fatte salve le disposizioni previste nella decisione 90/424/CEE, in particolare all'articolo 28.
Art. 14. Controlli comunitari
1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e la collaborazione agli esperti designati dalla Commissione europea ad effettuare controlli sul posto al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, compresi i controlli su una percentuale rappresentativa di aziende per la verifica dei compiti di vigilanza demandati alle autorità competenti.
Art. 15. Piano d'intervento
1. Il Ministero della salute redige un intervento d'intesa con le regioni e le province autonome, contenente le misure da attuare ai sensi del presente decreto, sulla base dei criteri contenuti nell'allegato IV. Il piano deve consentire l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e ad ogni altra struttura appropriata, necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia.
2. Il piano di cui al comma 1, è presentato alla Commissione europea per l'approvazione e può, in tale fase, essere modificato per garantire, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione, la compatibilità con quelli presentati da altri Stati membri; successivamente all'approvazione, il piano può essere modificato o completato per tener conto degli sviluppi della situazione.
Art. 16. Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del
Art. 17. Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, il presente decreto si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della
2. E' abrogata l'ordinanza del Ministro della sanità in data 10 aprile 1970, recante norme per la profilassi della malattia (blue-tongue), e successive modifiche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 dell'8 maggio 1970.
3. Le prescrizioni di cui al presente decreto sostituiscono, limitatamente alla febbre catarrale degli ovini, quelle di cui al
ALLEGATO I
Malattie soggette a denuncia obbligatoria ai sensi della direttiva 82/894/CEE, e successive modifiche:
Afta epizootica
Peste bovina
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
Febbre catarrale degli ovini
Malattia vescicolosa dei suini
Peste suina classica
Peste suina africana
Encefalomielite suina da enterovirus (malattia di Teschen)
Influenza aviaria (peste aviaria)
Malattia di Newcastle
Peste equina africana
Stomatite vescicolosa
Peste dei piccoli ruminanti
Febbre della Valle del Rift
Dermatite nodulare contagiosa
Vaiolo degli ovicaprini
Necrosi ematopoietica infettiva
Encefalopatia spongiforme bovina.
ALLEGATO II
A. Laboratorio nazionale di riferimento
CESME presso IZS Abruzzo e Molise
Via Campo Boario
I-64100 Teramo
Tel. (39) 0861332216
Fax (39) 0861 332251
E-mail: Cesme@IZS.it.
B. Funzioni del laboratorio nazionale per la febbre catarrale degli ovini
Il laboratorio nazionale per malattie è competente per il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici definiti in ciascun laboratorio diagnostico dello Stato membro, per l'utilizzazione dei reagenti e per la prova dei vaccini. A questo scopo esso:
a) può fornire i reagenti diagnostici ai laboratori diagnostici chelo richiedono;
b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati nel territorio nazionale;
c) organizza periodicamente prove comparative;
d) conserva isolati di virus della malattia provenienti da casi individuati nel territorio nazionale;
e) garantisce la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali.
ALLEGATO III
A. Laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini
AFRC Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road
Pirbright
Woking
Surrey GU24 ONF
United Kingdom
Tel. (44-1483) 23 24 41
Fax (44-1483) 23 24 48
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk.
B. Funzioni del laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini
Il laboratorio comunitario di riferimento per la malattia ha le seguenti funzioni:
1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della malattia negli Stati membri, in particolare mediante:
a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della malattia ai fini delle prove sierologiche e della preparazione dell'antisiero;
b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di' riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;
c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della febbre catarrale degli ovini;
d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi;
e) la raccolta e la classificazione dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i risultati delle prove effettuate nella Comunità;
f) la caratterizzazione degli isolati del virus della malattia mediante metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione della epizooziologia della febbre catarrale degli ovini;
g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizooziologia e di prevenzione della febbre catarrale degli ovini;
2) apportare un aiuto attivo all'individuazione dei focolai di malattia negli Stati membri mediante lo studio degli isolati del virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi, caratterizzazione e studi epizooziologici;
3) agevolare la formazione o il riciclaggio degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;
4) procedere a scambi di informazioni mutue e reciproche con il laboratorio mondiale della febbre catarrale degli ovini designato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della situazione mondiale in materia di febbre catarrale degli ovini.
ALLEGATO IV
Criteri minimi applicabili ai piani di intervento
I piani di intervento devono prevedere almeno:
1) la creazione, a livello nazionale, di una cellula di crisi incaricata del coordinamento di tutte le misure di urgenza nello Stato membro;
2) un elenco dei centri locali di urgenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di controllo a livello locale;
3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di urgenza, le sue qualifiche e le sue responsabilità;
4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di urgenza, di contattare rapidamente persone/organizzazioni direttamente o indirettamente interessate da un'infestazione;
5) la disponibilità di attrezzature e materiali necessari per la corretta esecuzione delle misure di urgenza;
6) istruzioni precise sulle azioni da adottare, comprendenti i mezzi di distribuzione delle carcasse, in caso di infezione o contagio sospetti o confermati;
7) programmi di formazione per aggiornare e sviluppare le conoscenze relative alle procedure sul terreno ed alle procedure amministrative;
8) per i laboratori di diagnosi, un servizio di esami post mortem, le apparecchiature per gli esami sierologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tale fine occorre adottare disposizioni sul trasporto rapido di campioni);
9) precisazioni relative al quantitativo di vaccini contro la malattia considerato necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza;
10) disposizioni regolamentari per la realizzazione dei piani di intervento.
[1] Abrogato dall'art. 32 del
[2] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 349, della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 349, della
[4] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 349, della
[5] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 349, della