§ 97.4.24 - D.M. 2 maggio 1996, n. 358.
Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:02/05/1996
Numero:358


Sommario
Art. 1.  Obiettivi
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Obblighi
Art. 4.  Identificazione
Art. 5.  Prove sierologiche e competenze
Art. 6.  Animali infetti
Art. 7.  Provvedimenti
Art. 8.  Allevamento indenne da leucosi bovina enzootica
Art. 9.  Attestazione sanitaria per allevamenti
Art. 10.  Attestazione per singoli soggetti
Art. 11.  Province indenni da leucosi bovina enzootica
Art. 12.  Sospensione e revoca delle qualifiche
Art. 13.  Scambi di animali
Art. 14.  Conferma qualifiche precedenti
Art. 15.  Indennità di abbattimento
Art. 16.  Disposizioni finanziarie
Art. 17.  Competenze esecutive
Art. 18.  Pianificazione nazionale regionale
Art. 19.  Abrogazioni


§ 97.4.24 - D.M. 2 maggio 1996, n. 358.

Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica.

(G.U. 10 luglio 1996, n. 160)

 

 

Capitolo I

GENERALITA'

 

     Art. 1. Obiettivi

     1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di bovini e di bufalini dell'intero territorio nazionale per conseguire la eradicazione della leucosi bovina enzootica.

     2. Il piano nazionale di profilassi della leucosi bovina enzootica di cui al successivo art. 18, è diretto ai seguenti obiettivi:

     a) l'eradicazione della leucosi bovina enzootica dagli allevamenti bovini e bufalini;

     b) la protezione degli allevamenti indenni dalla leucosi bovina enzootica.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) bovino e bufalino da macello: l'animale della specie bovina e bufalina destinato ad essere inviato al macello direttamente o dopo essere passato attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellato nelle condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva CEE n. 64/432 recepita con legge 30 aprile 1976, n. 397, e succesive modificazioni;

     b) bovini e bufalini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie bovina e bufalina diversi da quelli menzionati al punto a) destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

     c) allevamento bovino e bufalino indenne da leucosi bovina enzootica: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al successivo art. 8 e che sia riconosciuto indenne ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;

     d) azienda: il complesso agricolo o la stalla di chi commercia animali ufficialmente autorizzata e controllata situati nel territorio nazionale nei quali sono tenuti od allevati abitualmente bovini o bufalini da riproduzione, da ingrasso o da macello;

     e) veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero della sanità, dalle regioni, dalle province autonome, o dalle unità sanitarie locali, o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento;

     f) eradicazione: l'eliminazione della leucosi bovina enzootica e del relativo agente eziologico dagli allevamenti bovini e bufalini tramite le opportune operazioni di profilassi;

     g) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui si vendono o si acquistano, o in cui si raccolgono, si caricano o si imbarcano bovini o bufalini, che sia conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397;

     h) animale infetto: quello che risponde positivamente agli esami sierologici come dal successivo art. 6, comma 1;

     i) animali allo stato brado: gli animali che vivono in libertà in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattico-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario.

     2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, la parte minima del territorio nazionale a cui può essere attribuita la qualifica sanitaria di "Indenne" è il territorio di una provincia.

 

          Art. 3. Obblighi

     1. L'eradicazione della leucosi bovina enzootica dagli allevamenti bovini e bufalini, è obbligatoria su tutto il territorio nazionale. E' cura del direttore generale della unità sanitaria locale accantonare i fondi relativi.

     2. L'art. 2 della ordinanza ministeriale del 15 luglio 1982 è così modificato: "All'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali considerate nell'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria, viene aggiunta la leucosi bovina enzootica sia nella sua forma tumorale e sia nella forma di positività sierologica".

     3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli allevamenti bovini e bufalini da riproduzione devono essere posti sotto controllo con l'obiettivo di acquisire entro il 1997 la qualifica sanitaria prevista dal presente regolamento. Tutti gli allevamenti e tutti i capi bovini e bufalini devono essere altresì identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'allevamento o all'azienda di provenienza dei singoli.

     4. Negli allevamenti sottoposti ad operazioni di risanamento ai sensi del presente regolamento è vietata l'introduzione di bovini e bufalini non scortati da certificazione comprovante che provengono da allevamento riconosciuto indenne da leucosi bovina enzootica e che sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame sierologico ufficiale per la leucosi bovina enzootica effettuato da non oltre trenta giorni.

     5. Nei casi in cui siano da effettuare prelievi di sangue per qualsiasi scopo, iniezioni ipodermiche, intramuscolari o endovenose, interventi cruenti in serie o che comunque comportino perdite di sangue, anche per operazioni di contenimento, su animali della specie bovina e bufalina, si devono utilizzare, per ciascun animale, attrezzature monouso od opportunamente disinfettate.

     6. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti bovini o bufalini devono notificare al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio e la sede legale, la ragione sociale della ditta, nonché la consistenza dell'allevamento, l'età e la categoria dei capi. Essi devono altresì comunicare entro otto giorni la costituzione di una nuova azienda od ogni eventuale trasferimento o variazione numerica dei capi allevati e comunque ogni mutamento di ditta, ragione o denominazione sociale che si verifichi successivamente alla notifica.

     7. Entro il 30 giugno di ogni anno il servizio veterinario della unità sanitaria locale provvede, previa verifica, a redigere l'elenco completo degli allevamenti.

 

Capitolo II

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ED ESECUZIONE DELLE PROVE DIAGNOSTICHE

 

          Art. 4. Identificazione

     1. Il codice di identificazione dei bovini e dei bufalini, unitamente agli altri dati previsti, deve essere riportato nelle singole schede di allevamento (Modello 2/33), che devono essere conservate in apposito schedario della unità sanitaria locale competente per territorio. Una copia di tali schede deve essere conservata dal titolare dell'azienda presso la sede dell'allevamento per almeno due anni.

     2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento devono ritenersi comunque validi i contrassegni già applicati nel corso di piani di profilassi ufficiali attuati in precedenza. I capi non ancora sotto controllo devono essere contrassegnati in base alle norme in vigore.

 

          Art. 5. Prove sierologiche e competenze

     1. Le prove ufficiali per la diagnosi della leucosi bovina enzootica sono quelle indicate nei punti A e B dell'allegato tecnico al presente regolamento.

     2. Le operazioni di prelievo di sangue di cui al presente regolamento sono effettuate dai veterinari ufficiali e, di norma, lo stesso campione è utilizzato anche per le analisi relative al risanamento dalla brucellosi bovina. Per detti prelievi si deve utilizzare materiale monouso.

     3. Quando in una stessa azienda, le operazioni vengono effettuate contestualmente a quelle relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, il compenso previsto dalla normativa vigente è uno solo in quanto non cumulabile con quelli stabiliti per i suddetti interventi.

     4. In condizioni epidemiologiche particolari e comunque da verificare congiuntamente tra la unità sanitaria locale e l'istituto zooprofilattico sperimentale competenti per territorio, sentito il parere dell'assessorato regionale alla sanità, è consentito l'impiego di campioni di latte per l'esecuzione delle prove diagnostiche.

     5. I campioni di sangue o di latte dei bovini e dei bufalini da sottoporre a controllo, a cura della competente unità sanitaria locale, devono pervenire, adeguatamente conservati, esclusivamente all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio od alla relativa sezione diagnostica, nel più breve tempo possibile e comunque, di norma, entro la settantaduesima ora dal prelievo.

     6. L'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio provvede all'esecuzione delle prove ufficiali sui campioni di cui al precedente comma 2, secondo le metodiche descritte nei punti A e B dell'allegato tecnico al presente regolamento. Detto istituto è tenuto a trasmettere gli esiti entro sette giorni dal ricevimento dei campioni. In caso di positività la risposta deve essere fornita con la massima celerità anche mediante il ricorso alla posta automatica.

     7. A prescindere dalla sede legale o di residenza dei titolari degli allevamenti, le operazioni di controllo sierologico e gli eventuali interventi di profilassi nei confronti degli animali che effettuano alpeggio, transumanza o monticazione devono essere eseguiti a cura dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali di norma dove esistono strutture di ricovero o, comunque, dove gli animali stazionano per un periodo sufficientemente lungo (es. autunno-inverno).

     8. A partire dal 1996 possono spostarsi per le ragioni di cui al comma 7 del presente articolo soltanto bovini appartenenti ad allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica. Gli uffici regionali devono provvedere per tempo ad emanare specifiche disposizioni per regolamentare la materia.

     9. L'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, è il centro di referenza per lo studio e la diagnosi della leucosi bovina enzootica.

     10. E' vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini e i bufalini sottoposti alle prove ufficiali. Prima della comunicazione dell'esito, salvo autorizzazione della unità sanitaria locale competente per territorio qualora si prospetti la necessità di una macellazione.

 

Capitolo III

MISURE PREVISTE PER GLI ANIMALI INFETTI

 

          Art. 6. Animali infetti

     1. Un bovino o un bufalino è considerato infetto da leucosi bovina enzootica quando risulti positivo ad uno degli esami sierologici indicati nei punti A e B dell'allegato tecnico al presente regolamento.

     2. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da aziende ubicate nel territorio di competenza di altra unità sanitaria locale, il servizio veterinario della unità sanitaria locale che ha operato l'accertamento notifica l'episodio infettivo a quella di provenienza. Se gli animali provengono dall'estero la unità sanitaria locale inoltra immediato avviso all'assessorato regionale alla sanità e al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

     3. I veterinari preposti alla vigilanza e all'ispezione delle carni presso i macelli ed i locali di macellazione pubblici e privati, nei casi in cui riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico all'ispezione di un animale macellato, devono:

     a) svolgere indagini per conoscere il comune e la località in cui è situato l'allevamento da cui proviene l'animale nonché il nome e cognome del proprietario di tale allevamento;

     b) inviare idonei campioni di materiale patologico all'istituto zooprofilattico di competenza o al centro di referenza nazionale per l'esame istologico di cui al punto C dell'allegato tecnico al presente regolamento, o per altri tipi di esame utili per la diagnosi di leucosi bovina enzootica. Nell'eventualità che sia l'istituto zooprofilattico ad eseguire l'esame istologico, lo stesso deve segnalare periodicamente al centro di referenza i casi positivi riscontrati;

     c) segnalare ufficialmente il caso alla unità sanitaria locale competente per territorio.

     4. I casi di sospetto clinico od anatomopatologico di leucosi bovina enzootica devono essere ufficialmente segnalati alla unità sanitaria locale competente per territorio.

     5. La unità sanitaria locale competente, qualora l'animale sospetto provenga da allevamento da riproduzione, provvede a svolgervi le opportune indagini sierologiche.

 

          Art. 7. Provvedimenti

     1. Un allevamento bovino o bufalino è considerato infetto da leucosi bovina enzootica qualora uno o più capi abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali.

     2. Negli allevamenti in cui si riscontri la presenza di animali infetti da leucosi bovina enzootica si applicano i seguenti provvedimenti:

     a) isolamento o idonea separazione dei capi infetti;

     b) pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica delle stalle e particolarmente dei reparti occupati dai bovini o bufalini infetti;

     c) esclusione dalla monta dei bovini o bufalini infetti;

     d) obbligo di eliminare il colostro delle vacche e delle bufale infette oppure di risanarlo con idoneo trattamento prima di somministrarlo ai vitelli o agli annutoli;

     e) obbligo di bollire il latte delle vacche e bufale infette destinato all'alimentazione dei vitelli e degli annutoli;

     f) è vietato qualsiasi movimento di bovini o bufalini verso o da tale allevamento, salvo autorizzazione per l'uscita di capi destinati alla macellazione o a centri da ingrasso da rilasciarsi ai sensi del regolamento di Polizia veterinaria;

     g) dopo l'isolamento di cui al punto a) gli animali devono essere marcati analogamente a quanto previsto per brucellosi e tubercolosi, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, o comunque conformemente alle norme emanate dal Ministero della sanità.

     3. Le misure di cui sopra restano in vigore sino a quando, abbattuti tutti i capi sieropositivi, i restanti risultino negativi a due prove come previsto dal punto b) dell'art. 8, la prima delle quali da effettuarsi non prima di quattro mesi dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto.

     4. I bovini e bufalini riconosciuti infetti di leucosi bovina enzootica devono essere abbattuti sotto il controllo ufficiale entro trenta giorni dalla notifica ufficiale; tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di dodici mesi, quando il tasso di infezione nell'azienda sia pari o superiore al 30%. Si possono concedere ulteriori proroghe del tempo di abbattimento per esigenze particolari, sulla base di piani aziendali di controllo e risanamento formalmente approvati dal competente servizio veterinario. Nel caso di proroghe oltre i suindicati termini di trenta giorni o di dodici mesi, non compete al proprietario degli animali infetti l'indennità di abbattimento di cui al successivo art. 17. Comunque tali capi devono essere abbattuti entro il 1997.

     5. Nell'eventualità che l'allevatore non provveda a macellare tutti gli animali infetti entro il termine massimo fissato nel programma di abbattimento, il sindaco, su proposta del servizio veterinario competente per territorio, adotta apposita ordinanza di abbattimento per i capi rimasti.

     6. Qualora venga diagnosticata la presenza della leucosi bovina enzootica in capi che abbiano avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, l'unità sanitaria locale competente dispone l'attivazione di una indagine epidemiologica ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

     7. Dopo l'eliminazione degli animali infetti, l'autorità veterinaria competente per territorio dispone l'applicazione di appropriate misure igieniche di pulizia e disinfezione; devono essere altresì effettuate nell'allevamento le prove ufficiali previste dal presente regolamento per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia.

 

Capitolo IV

ALLEVAMENTI E PROVINCE RICONOSCIUTI "INDENNI" DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

 

          Art. 8. Allevamento indenne da leucosi bovina enzootica

     1. E' riconosciuto indenne da leucosi bovina enzootica un allevamento in cui:

     a) nel corso degli ultimi due anni non è stato evidenziato e confermato alcun caso né clinico né anatomopatologico di leucosi bovina enzootica;

     b) negli ultimi dodici mesi tutti i bovini e i bufalini di età superiore ad un anno sono stati sottoposti con esito negativo a due esami sierologici per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, ad un intervallo di almeno quattro mesi;

     c) i capi eventualmente introdotti nell'allevamento siano scortati da certificato sanitario comprovante che provengono da un allevamento riconosciuto indenne da leucosi bovina enzootica ai sensi del presente regolamento, e che sono stati sottoposti con esito negativo ad esame sierologico ufficiale nei trenta giorni precedenti il carico; negli allevamenti sotto controllo possono essere introdotti solo soggetti provenienti da allevamenti indenni.

     2. La qualifica di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica è mantenuta se non si riscontrano segni clinici o anatomopatologici riferibili alla presenza di leucosi bovina enzootica e tutti i capi di età superiore a dodici mesi reagiscono negativamente ad un controllo sierologico effettuato con cadenza annuale.

     3. Le regioni e le province autonome, valutata la situazione epidemiologica del territorio di competenza, previa approvazione del piano attuativo da parte del Ministero della sanità, possono stabilire diversa periodicità per il mantenimento della qualifica prevedendo comunque almeno un accertamento ogni tre anni e previa attivazione di specifici piani di sorveglianza.

 

          Art. 9. Attestazione sanitaria per allevamenti

     1. Per gli allevamenti riconosciuti "indenni" il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, a richiesta degli interessati, rilascia una apposita attestazione di "Allevamento bovino o bufalino indenne da leucosi bovina enzootica sotto il controllo dello Stato". Tale attestazione ha validità di un anno.

     2. I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica, per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti riconosciuti indenni da leucosi bovina enzootica o per i prodotti da essi derivati.

     3. L'unità sanitaria locale competente per territorio dispone periodici controlli, da parte del proprio servizio veterinario, affinché sia garantito il rispetto del presente regolamento.

 

          Art. 10. Attestazione per singoli soggetti

     1. Per i singoli bovini e bufalini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti indenni viene rilasciato, a richiesta degli interessati, da parte del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, una specifica attestazione conforme ai modelli predisposti dal Ministero della sanità, comprovante che gli animali provengono da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica sotto il controllo dello Stato. Tale attestazione ha validità di quindici giorni.

 

          Art. 11. Province indenni da leucosi bovina enzootica

     1. Il Ministro della sanità su richiesta delle amministrazioni regionali può dichiarare indenne da leucosi bovina enzootica il territorio delle singole province in cui:

     a) tutti gli allevamenti presenti sul territorio sono sottoposti a controllo ufficiale e almeno il 99,8% degli allevamenti bovini o bufalini sono indenni da leucosi bovina enzootica; oppure:

     b) nel corso degli ultimi tre anni non è stato denunciato e confermato alcun caso di leucosi bovina enzootica; e:

     1) nel corso degli ultimi due anni i controlli sierologici ufficiali su base casuale praticati su tutto il territorio, effettuati in almeno il 10% degli allevamenti su tutti gli animali di età superiore a 24 mesi, abbiano dato esito negativo; e:

     2) tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi siano stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico ufficiale, almeno una volta.

     2. Per gli anni 1995 e 1996, al fine di consentire agli uffici interessati il graduale adeguamento alla disposizione di cui sopra, per la concessione della qualifica in oggetto, avendo comunque controllato tutti gli allevamenti esistenti sul territorio, è sufficiente che la percentuale di infezione sia inferiore all'1%, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno.

     3. La qualifica è mantenuta quando, dopo aver soddisfatto le condizioni di cui al comma 1:

     a) ogni anno, un sondaggio a campione randomizzato, che assicuri un tasso di probabilità del 99,8%, dimostri che meno dello 0,2% degli allevamenti è stato infettato; oppure:

     b) ogni anno il 20% degli animali di età superiore a 24 mesi sia sottoposto a controllo ufficiale con esito negativo e sono soddisfatti i requisiti previsti all'art. 8.

     4. Se la leucosi bovina enzootica è stata diagnosticata in più dello 0,2% degli allevamenti di una provincia, la qualifica di territorio indenne viene sospesa. Detta qualifica può essere ripristinata se gli esami ufficiali praticati nel corso di 12 mesi in almeno il 20% degli allevamenti su tutti i bovini e bufalini di età superiore a 24 mesi, danno esito negativo, oltre quanto previsto al successivo art. 12, comma 1.

     5. Il Ministro della sanità può dichiarare una regione indenne da leucosi bovina enzootica solo qualora tutte le sue province godano di tale qualifica.

 

          Art. 12. Sospensione e revoca delle qualifiche

     1. Nei casi in cui in un allevamento riconociuto in precedenza indenne da leucosi bovina enzootica un animale reagisca positivamente ad uno degli esami ufficiali, la unità sanitaria locale competente per territorio provvede a sospemdere la qualifica di tale allevamento fino a quando non vengano adottate le seguenti misure:

     a) l'animale che ha reagito positivamente e, se si tratta di vacca o bufala, l'eventuale vitello o annutolo, devono essere allontanati entro otto giorni dall'allevamento ed essere abbattuti seguendo le procedure previste nel presente regolamento per gli animali infetti. In deroga a tale obbligo nel caso in cui il vitello o annutolo sia stato separato dalla madre subito dopo il parto, questo può essere destinato ad un centro di ingrasso, previa autorizzazione della unità sanitaria locale per territorio;

     b) gli altri animali devono essere sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico individuale ufficiale, almeno tre mesi dopo l'eliminazione dell'animale positivo e dell'eventuale vitello o annutolo;

     c) un'indagine epidemiologica deve essere svolta e gli eventuali allevamenti epidemiologicamente correlati devono essere sottoposti alle misure di cui alla precedente lettera b).

     2. L'attestazione di cui all'art. 9 del presente regolamento perde la sua validità nel caso in cui negli allevamenti vengano introdotti bovini o bufalini senza i requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera c).

     3. L'attestazione di cui all'art. 10 del presente regolamento perde la sua validità se gli animali entrano in contatto con bovini o bufalini non indenni da leucosi bovina enzootica.

 

          Art. 13. Scambi di animali

     1. I bovini e i bufalini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso possono essere oggetto di scambio tra aziende site nel territorio italiano, se:

     a) provengono da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica, oltre che da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;

     b) oltre ai requisiti indicati nella precedente lettera a), se sono di età superiore ai dodici mesi hanno reagito negativamente ad un esame individuale ufficiale effettuato non oltre trenta giorni prima del carico.

     2. I bovini e i bufalini di età inferiore a dodici mesi destinati esclusivamente agli allevamenti da ingrasso non sono soggetti, per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, ai requisiti indicati alle lettere a) e b) di cui al comma 1.

     3. Gli animali che si spostano nell'ambito di un territorio con qualifica di "Indenne da leucosi bovina enzootica", da almeno due anni e con il 99,8% di allevamenti in possesso della qualifica medesima, non sottostanno all'obbligo dell'effettuazione di una prova sierologica nei trenta giorni antecedenti il carico.

 

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 14. Conferma qualifiche precedenti

     1. Per l'applicazione delle disposizioni di legge, nonché delle norme del presente regolamento, restano valide le qualifiche sanitarie acquisite nel corso di operazioni di bonifica e profilassi già effettuate sotto il controllo ufficiale.

 

          Art. 15. Indennità di abbattimento [1]

     1. Ai proprietari o ai detentori dei bovini o bufalini infetti per i quali la competente autorità sanitaria abbia disposto l'abbattimento obbligatorio, è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, con le stesse modalità e procedure adottate per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina.

     2. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 4, del presente regolamento e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unità sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo.

     3. Il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente, può disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti. Di tale operazione la regione dà comunicazione al Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità.

     4. Le indennità per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda.

 

          Art. 16. Disposizioni finanziarie

     1. Le regioni e le province autonome sostengono con i fondi loro assegnati dal fondo sanitario nazionale (parte corrente - capitolo 5941 del Ministero del tesoro) le spese relative all'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento ed in particolare:

     a) le spese per i corsi di addestramento e formazione riservati al personale destinato ad operare per l'applicazione delle norme del presente regolamento;

     b) la gestione del sistema informativo e la sorveglianza epidemiologica;

     c) tutte le altre spese ritenute necessarie per l'eradicazione dagli allevamenti bovini e bufalini, nonché il pagamento delle prestazioni dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati ad operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennità di abbattimento dei capi riscontrati infetti ai sensi del presente regolamento.

     2. Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento della tubercolosi bovina vengano effettuate contestualmente ai controlli per la brucellosi bovina e/o per la leucosi bovina enzootica viene corrisposto ai veterinari ufficiali un unico compenso per allevamento controllato come previsto dalla normativa vigente.

 

          Art. 17. Competenze esecutive [2]

     1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

     2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della leucosi bovina enzootica dei bovini, non possono:

     a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria;

     b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana.

     3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.

 

          Art. 18. Pianificazione nazionale regionale

     1. Il Ministero della sanità, sentite le regioni, identifica gli obiettivi da raggiungere e le risorse disponibili, adotta un piano triennale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica e individua la sorveglianza epidemiologica come attività essenziale per la programmazione e la verifica dell'attività svolta. Nel piano vengono altresì stabilite le caratteristiche del sistema informativo specifico di supporto alle azioni del piano e gli indicatori da utilizzare per la verifica dei risultati e alla programmazione delle attività. Il piano deve essere oggetto di un aggiornamento annuale sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di cui sopra. Per la definizione e la gestione del sistema nazionale di sorveglianza e del sistema informativo il Ministero della sanità si avvale del centro nazionale di referenza per lo studio e la la ricerca in epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria, di cui al decreto del Ministro della sanità 2 novembre 1991 e del centro di referenza per lo studio e la diagnosi della leucosi bovina enzootica di cui all'art. 5.

     2. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano nazionale preparano i piani triennali di eradicazione e li aggiornano sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di cui al comma 1.

 

          Art. 19. Abrogazioni

     1. Il presente regolamento abroga il decreto ministeriale 21 settembre 1985, e successive modificazioni, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica e l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 concernente norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica.

 

 

ALLEGATI TECNICI

(Omissis)


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.M. 12 agosto 1997, n. 429.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.M. 12 agosto 1997, n. 429.