§ 97.4.23 - D.M. 15 dicembre 1995, n. 592.
Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:15/12/1995
Numero:592


Sommario
Art. 1.  Obiettivi
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Obblighi
Art. 4.  Identificazione
Art. 5.  Prove diagnostiche e competenze
Art. 6.  Animali sospetti
Art. 7.  Animali ed allevamenti infetti
Art. 8.  Provvedimenti per gli animali infetti
Art. 9.  Provvedimenti
Art. 10.  Disinfezioni
Art. 11.  Controlli
Art. 12.  Allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi
Art. 13.  Attestazione sanitaria
Art. 14.  Province e regioni ufficialmente indenni da tubercolosi
Art. 15.  Riscontro di tubercolosi in allevamenti già ufficialmente indenni
Art. 16.  Provvedimenti relativi all'infezione in animali di altre specie
Art. 17.  Misure per le stalle dei commercianti
Art. 18.  Conferma qualifiche precedenti
Art. 19.  Indennità di abbattimento
Art. 20.  Introduzione di animali in allevamenti sprovvisti di qualifica
Art. 21.  Adempimenti
Art. 22.  Disposizioni finanziarie
Art. 23.  Pianificazione nazionale e regionale
Art. 24.  Abrogazioni


§ 97.4.23 - D.M. 15 dicembre 1995, n. 592.

Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini.

(G.U. 30 maggio 1996, n. 125)

 

 

Capitolo I

GENERALITA'

 

     Art. 1. Obiettivi

     1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di bovini e bufalini dell'intero territorio nazionale per conseguire la eradicazione della tubercolosi bovina.

     2. Il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina ha l'obiettivo di eradicare in tre anni la tubercolosi dagli allevamenti bovini e bufalini ai fini della tutela della salute pubblica e della protezione degli allevamenti ufficialmente indenni.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) bovino e bufalino da macello: l'animale della specie bovina o bufalina destinato ad essere inviato al macello direttamente o dopo essere passato attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellato nelle condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva n. 64/432/CEE recepita con legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni;

     b) bovini o bufalini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie bovina e bufalina diversi da quelli menzionati al punto a) destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

     c) allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo IV art. 12 del presente regolamento;

     d) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente autorizzata e controllata situati nel territorio nazionale, nei quali sono tenuti od allevati abitualmente bovini e/o bufalini da riproduzione, da ingrasso o da macello;

     e) veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero della sanità, dalle regioni, dalle province autonome, o dalle unità sanitarie locali, o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento;

     f) eradicazione: l'eliminazione della tubercolosi e del relativo agente eziologico dagli allevamenti bovini e bufalini tramite le opportune operazioni di profilassi;

     g) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui vengono venduti o acquistati, e/o in cui sono stati raccolti, caricati od imbarcati bovini e/o bufalini, che sia conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397;

     h) prove diagnostiche: tutti gli accertamenti effettuati secondo gli allegati 1 e 2 al presente regolamento per confermare o escludere l'infezione tubercolare o la presenza dei suoi agenti eziologici;

     i) animale infetto: quello che risponde positivamente alla prova diagnostica ufficiale eseguita conformemente alle modalità riportate nell'allegato 1 al presente regolamento o riconosciuto infetto secondo quanto previsto dall'art. 7;

     l) animali allo stato brado: gli animali che vivono in libertà in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattico-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario.

     2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, la parte minima del territorio nazionale a cui può essere attribuita la qualifica sanitaria di "ufficialmente indenne" deve avere un'estensione non inferiore a 2000 km² e comprendere almeno il territorio di una provincia. Per l'Italia tale area è identificabile col territorio di una provincia.

 

          Art. 3. Obblighi

     1. Il piano di eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti bovini e bufalini è obbligatorio su tutto il territorio nazionale secondo la procedura prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.

     2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli allevamenti bovini e bufalini e tutti i capi devono essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'allevamento, all'azienda o al centro di provenienza o di passaggio dei singoli soggetti. In tutti gli allevamenti bovini e bufalini che non siano destinati esclusivamente all'ingrasso, anche se allo stato brado, i capi superiori a sei settimane di età devono essere posti sotto controllo con le modalità previste dall'allegato 1 al presente regolamento, con l'obiettivo di pervenire alla eradicazione della tubercolosi.

     3. Negli allevamenti da ingrasso devono essere introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni e scortati dalla relativa certificazione. Per questi allevamenti le regioni e province autonome predispongono, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali, specifici piani di sorveglianza; attività pianificate di controllo devono essere altresì intraprese in tale ambito quando si intendono attivare canali di esportazione, ai fini della rispondenza ad eventuali requisiti richiesti dai Paesi di destinazione.

     4. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti bovini e bufalini devono notificare al servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio e la sede legale, la ragione sociale della ditta, nonché la sede e la consistenza dell'allevamento, l'età e la categoria dei capi. Essi devono altresì comunicare, entro otto giorni, la costituzione di una nuova azienda od ogni eventuale trasferimento o variazione numerica dei capi allevati e comunque ogni mutamento di ditta, ragione o denominazione sociale che si verifichi successivamente alla notifica.

     5. Entro il 30 giugno di ogni anno il servizio veterinario della unità sanitaria locale provvede, previa verifica, a redigere l'elenco completo degli allevamenti esistenti nel territorio di competenza.

 

Capitolo II

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ED ESECUZIONE DELLE PROVE DIAGNOSTICHE

 

          Art. 4. Identificazione

     1. Il codice di identificazione dell'allevamento, dei bovini e dei bufalini, è riportato nelle singole schede di allevamento (mod. 2/33), che devono essere conservate in apposito schedario della unità sanitaria locale competente per territorio. Una copia di tali schede deve essere conservata dal titolare dell'azienda presso la sede dell'allevamento per almeno due anni.

     2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti comunque validi i contrassegni già applicati nel corso di piani di profilassi ufficiali attuati in precedenza. Sono altresì ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali.

 

          Art. 5. Prove diagnostiche e competenze

     1. Le prove ufficiali per la diagnosi della tubercolosi sono quelle indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

     2. Gli interventi diagnostici di cui al presente regolamento sono effettuati dai veterinari ufficiali.

     3. E' vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini e i bufalini sottoposti alle prove diagnostiche, prima della avvenuta diagnosi, salvo autorizzazione della unità sanitaria locale competente per territorio qualora si prospetti la necessità di una macellazione.

     4. A prescindere dalla sede legale o di residenza dei titolari degli allevamenti, le operazioni di controllo diagnostico nei confronti degli animali che effettuano alpeggio, transumanza o monticazione devono essere eseguite, di norma, a cura dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali dove esistono strutture di ricovero o, comunque, dove gli animali stazionano per il periodo più lungo.

     5. Salvo che per l'invio al macello, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento possono spostarsi, per le ragioni di cui al comma 4 del presente articolo, soltanto i bovini e i bufalini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi. Gli uffici veterinari regionali provvedono per tempo ad emanare specifiche disposizioni per regolamentare la materia.

     6. L'esito degli accertamenti è riportato per ogni singolo animale sull'apposita scheda di stalla (mod. 2/33).

 

Capitolo III

MISURE PREVISTE PER GLI ANIMALI SOSPETTI D'INFEZIONE O INFETTI

 

          Art. 6. Animali sospetti

     1. Un bovino o un bufalino è considerato sospetto di infezione tubercolare quando:

     a) viene in contatto con capi di allevamenti infetti;

     b) le prove diagnostiche effettuate secondo l'allegato 1 al presente regolamento ed interpretate dal veterinario ufficiale sono da considerarsi dubbie.

     2. I casi di sospetto di tubercolosi nei bovini e nei bufalini devono essere ufficialmente segnalati alla unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

     3. Nei confronti degli animali di cui al comma 1 del presente articolo devono essere immediatamente applicate opportune misure di isolamento al fine di evitare ogni possibile contagio nell'attesa della diagnosi definitiva.

     4. Nessun bovino o bufalino può entrare o uscire da un allevamento in cui vi siano animali sospetti d'infezione tubercolare salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nell'attesa della diagnosi definitiva.

 

          Art. 7. Animali ed allevamenti infetti

     1. Un bovino o un bufalino è considerato infetto da tubercolosi quando:

     a) reagisce positivamente alle prove diagnostiche ufficiali;

     b) anche in presenza di un esito negativo alle prove diagnostiche ufficiali, la malattia risulta clinicamente manifesta o l'infezione è evidenziata dall'esito positivo di adeguate ricerche di laboratorio (allegato 2).

     2. Un allevamento è considerato infetto da tubercolosi qualora uno o più capi sono dichiarati infetti in base ai riscontri diagnostici in vita di cui al comma 1 o effettuati post-mortem.

     3. I casi di tubercolosi nei bovini o nei bufalini devono essere ufficialmente segnalati alla unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

     4. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da aziende ubicate nel territorio di competenza di altra unità sanitaria locale, il servizio veterinario della unità sanitaria locale che tramite i veterinari dipendenti ha operato la diagnosi notifica l'episodio infettivo alla unità sanitaria locale di provenienza e alla regione. Se gli animali provengono dall'estero l'unità sanitaria locale inoltra immediato avviso all'Assessorato regionale alla sanità e al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

     5. I medici veterinari delle unità sanitarie locali addetti all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente ogni riscontro di lesioni tubercolari, negli animali da macello, tramite l'apposito modello (mod. 10/33), fatta eccezione per i bovini o bufalini abbattuti in applicazione del piano di profilassi di Stato contro la tubercolosi bovina, per i quali è prevista la compilazione del modello 9/33.

     6. Al più presto, e comunque entro otto giorni dalla avvenuta macellazione, il modello 10/33, debitamente compilato in ogni sua parte e vistato dal responsabile del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale dove ha sede il macello, deve essere trasmesso ai servizi veterinari dell'unità sanitaria locale e della regione ove ha sede l'allevamento di origine dell'animale infetto. Nel caso in cui l'allevamento di provenienza ha sede nel territorio di competenza della medesima unità sanitaria locale dove è avvenuta la macellazione, il modello 10/33 deve comunque essere inviato alla regione competente. L'unità sanitaria locale competente provvede a svolgere, non oltre quindici giorni, le opportune indagini e le prove diagnostiche, previste dall'allegato 1 al presente regolamento, nell'allevamento di provenienza trasmettendo al servizio veterinario regionale una sintetica relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati.

 

          Art. 8. Provvedimenti per gli animali infetti

     1. I bovini o bufalini dichiarati infetti devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore. In via eccezionale, quando l'abbattimento riguarda un numero di capi superiore a trenta, l'unità sanitaria locale competente per territorio, previo parere favorevole del servizio veterinario regionale e sentito il Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, può autorizzare un programma di abbattimento differito che comunque non si protragga oltre novanta giorni dalla data della notifica. Nell'eventualità che l'allevatore non provveda a macellare tutti gli animali infetti, entro il termine massimo fissato nel programma di abbattimento, il sindaco, su proposta del servizio veterinario competente per territorio, adotta apposita ordinanza di abbattimento per i capi rimasti.

     2. I capi destinati all'abbattimento devono essere marcati immediatamente, all'atto dell'accertamento diagnostico a cura del veterinario ufficiale, in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma il destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo del padiglione auricolare a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm. 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo, adottando opportune misure per limitare al massimo dolore e sofferenza agli animali.

     3. L'invio al macello dei bovini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario presso impianti della provincia ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia di origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni. Nei predetti impianti la macellazione deve avvenire in modo tale da garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni i quali devono essere preventivamente informati.

     4. Qualora venga diagnosticata la tubercolosi in bovini che abbiano avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, in particolare al pascolo, o all'alpeggio, l'autorità sanitaria competente dispone che tali allevamenti siano considerati tutti sospetti di infezione e siano sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

     5. Inoltre, dopo l'eliminazione dei bovini di cui all'art. 7 del presente regolamento e le relative disinfezioni:

     a) vengono effettuate nell'allevamento infetto le prove ufficiali, previste dall'allegato 1 al presente regolamento per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia;

     b) il ripopolamento di tale allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti, di età superiore a sei settimane, abbiano fornito risultato negativo ad almeno due prove ufficiali, la prima delle quali eseguita ad almeno quarantadue giorni dalla eliminazione dell'ultimo capo infetto, come indicato all'art. 11 del presente regolamento.

 

          Art. 9. Provvedimenti

     1. Negli allevamenti dichiarati infetti ai sensi del presente regolamento si adottano le seguenti disposizioni:

     a) accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali veterinari, mirata a individuare l'origine della malattia e gli eventuali contatti avvenuti con altri allevamenti;

     b) segnalazione al servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente della presenza dell'infezione, unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo;

     c) censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento;

     d) isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo dell'allevamento;

     e) macellazione degli animali infetti entro i termini indicati al punto 1 del precedente art. 8;

     f) accurata pulizia e disinfezione ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;

     g) divieto di monta;

     h) la mungitura degli animali sospetti o infetti deve essere effettuata separatamente e comunque dopo la mungitura dei soggetti sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura con le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento;

     i) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

     l) i vitelli o annutoli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche previste dall'allegato 1 al presente regolamento al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;

     m) impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento, qualora non venga distrutto, unicamente per l'alimentazione animale, previo trattamento di risanamento nell'ambito dello stesso allevamento;

     n) rimozione dall'allevamento del latte di animali sani appartenenti ad allevamenti infetti in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorità competenti. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dall'autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;

     o) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti secondo gli allegati al presente regolamento, i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame.

 

          Art. 10. Disinfezioni

     1. Entro sette giorni dall'eliminazione dei capi di cui all'art. 7 e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale secondo l'allegato 3 al presente regolamento; il veterinario rilascia il relativo certificato di disinfezione. Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali animali non può aver luogo prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi.

     2. Tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati, sotto controllo ufficiale, dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto, nonché di prodotti, avanzi, materiale e sostanze provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico e di scarico degli animali devono essere pulite e disinfettate dopo l'uso.

     3. Le disinfezioni previste per l'attuazione del presente regolamento sono effettuate sotto controllo della unità sanitaria locale competente per territorio utilizzando, ove presenti, le stazioni mobili di disinfezione.

 

          Art. 11. Controlli

     1. Negli allevamenti riconosciuti infetti, i controlli su tutti i bovini e bufalini di età superiore a sei settimane riprendono dopo almeno sei settimane dall'eliminazione o l'allontanamento dei capi infetti e relative disinfezioni. Il ripopolamento è consentito dopo che tali animali abbiano reagito negativamente a due controlli tubercolinici distanziati di almeno sei settimane. Le misure di cui all'art. 9 del presente regolamento rimangono in vigore fino a che la seconda prova non abbia dato esito negativo.

 

Capitolo IV

ALLEVAMENTI, PROVINCE E REGIONI RICONOSCIUTI "UFFICIALMENTE INDENNI" DA TUBERCOLOSI

 

          Art. 12. Allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi

     1. E' riconosciuto come allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi l'allevamento in cui:

     a) tutti i capi sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;

     b) tutti gli animali di età superiore a sei settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due prove diagnostiche ufficiali eseguite la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento di cui all'art. 11, la seconda sei mesi dopo la prima e le successive ad un anno di intervallo. Quando sul territorio nazionale o in una sua regione, in cui tutti i capi sono soggetti alle misure ufficiali di lotta contro la tubercolosi, la percentuale degli allevamenti infetti da tubercolosi non è superiore all'1% in occasione di due controlli succedentisi a distanza di un anno, tale intervallo può essere portato a due anni. Quando la percentuale degli allevamenti infetti non è superiore allo 0,2% in occasione di due controlli succedentisi a distanza di due anni, l'intervallo tra le prove può essere portato a tre anni. Quando la percentuale degli allevamenti infetti non è superiore allo 0,1% in occasione di due controlli successivi a distanza di tre anni, l'intervallo tra le prove può essere portato a quattro anni e/o l'età alla quale gli animali devono essere sottoposti a tali controlli può essere portata a ventiquattro mesi. Le regioni, su parere conforme del Ministero della sanità, possono aumentare l'intervallo tra i controlli previa predisposizione di specifici piani di sorveglianza in collaborazione con l'osservatorio epidemiologico regionale veterinario, o in mancanza di questo con l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente;

     c) non è stato introdotto alcun bovino o bufalino senza la prevista certificazione (mod. D) di un veterinario ufficiale in cui si attesti che detto animale proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi. Ogni capo deve essere sottoposto all'arrivo nella nuova azienda a prova tubercolinica non prima di quindici giorni e non oltre quarantadue giorni dopo la partenza dall'allevamento di origine. Durante il periodo necessario per eseguire la prova allergica l'animale deve essere tenuto in isolamento.

     2. Gli animali che si spostano nell'ambito di un territorio con qualifica di "ufficialmente indenne da tubercolosi", da almeno due anni e con il 99,8% di allevamenti in possesso della qualifica medesima, non sottostanno all'obbligo dell'effettuazione della prova diagnostica di cui alla lettera c) del precedente comma.

     3. La prova diagnostica di cui alla lettera c) del comma 1, non è richiesta quando sul territorio nazionale la percentuale degli allevamenti infetti da tubercolosi è inferiore allo 0,2% e risulti da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale:

     a) è debitamente identificato;

     b) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi;

     c) in occasione del trasporto non è entrato in contatto con bovini o bufalini non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi.

     4. L'attestato previsto alla lettera c) del comma 1, può non essere richiesto quando sul territorio nazionale da almeno 4 anni almeno il 99,8% degli allevamenti è ufficialmente riconosciuto indenne da tubercolosi e in cui gli allevamenti non ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed è vietato il trasferimento di capi da tali allevamenti salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.

 

          Art. 13. Attestazione sanitaria

     1. Per gli allevamenti bovini o bufalini riconosciuti ufficialmente indenni il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio rilascia una apposita attestazione di "allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi sotto il controllo dello Stato" (mod. E). Tale attestazione ha una validità di un anno.

     2. Per i singoli bovini e bufalini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio rilascia, su richiesta degli interessati, uno speciale certificato comprovante che gli animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi sotto controllo dello Stato (modello D). Tale attestazione ha una validità di quindici giorni.

 

          Art. 14. Province e regioni ufficialmente indenni da tubercolosi

     1. Il Ministro della sanità può dichiarare ufficialmente indenne da tubercolosi bovina il territorio delle singole province, di una o più regioni, qualora tutti gli allevamenti presenti sul territorio sono sottoposti a controllo ufficiale e il 99,8% degli allevamenti risulta ufficialmente indenne durante l'anno.[Omissis]

     2. Per tutto il 1995, al fine di consentire agli uffici interessati il graduale adeguamento alla disposizione di cui sopra, per la concessione della qualifica in oggetto è sufficiente che la percentuale di infezione sia inferiore all'1%, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno.

     3. Una regione può essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi solo qualora tutte le sue province godano di tale qualifica.

 

          Art. 15. Riscontro di tubercolosi in allevamenti già ufficialmente indenni

     1. Qualora in un allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi un solo animale risulti positivo ad una prova diagnostica o qualora nello stesso allevamento sia diagnosticato un caso di tubercolosi nel corso dell'ispezione post-mortem, la qualifica deve essere sospesa fintanto che, eliminato entro otto giorni il capo infetto, tutti i rimanenti animali di età superiore alle sei settimane non abbiano reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche, la prima delle quali effettuata almeno due mesi dopo l'eliminazione dell'animale in questione, e la seconda ad almeno sei settimane di distanza.

     2. Qualora in un allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne, più capi risultino positivi alle prove diagnostiche o all'ispezione post-mortem, la qualifica di ufficialmente indenne è revocata fintanto che tutti i rimanenti animali abbiano reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche, la prima delle quali effettuata sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento di cui all'art. 11, la seconda sei mesi dopo la prima.

 

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 16. Provvedimenti relativi all'infezione in animali di altre specie

     1. Nei casi in cui l'unità sanitaria locale competente per territorio ritiene che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie può compromettere l'esito dei programmi di eradicazione della tubercolosi, deve adottare nei confronti di ciascuna specie le misure previste dalle specifiche norme vigenti.

     2. Allorché, nel corso dei controlli periodici, si sospetti che le persone, alle quali è affidata la custodia degli animali o che hanno contatti diretti o indiretti con essi, rappresentino un pericolo di diffusione del contagio, il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio deve darne comunicazione al servizio di igiene pubblica.

 

          Art. 17. Misure per le stalle dei commercianti

     1. I commercianti di bovini e bufalini da riproduzione sono tenuti ad attivare apposite stalle nettamente separate da quelle adibite agli animali da macello. Tali stalle, completamente isolate, igienicamente idonee e dotate di personale, automezzi ed attrezzature destinati esclusivamente ad animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni o ufficialmente indenni da brucellosi ed indenni da leucosi e scortati dalle certificazioni nazionali od internazionali previste per gli scambi di animali da allevamento, sono sottoposte a controlli veterinari almeno mensili da parte della unità sanitaria locale competente per territorio; in tali stalle deve essere altresì prevista un'adeguata separazione tra animali indenni e ufficialmente indenni da brucellosi; esse devono essere dotate inoltre delle attrezzature necessarie per la regolare pulizia e disinfezione dei locali di ricovero del bestiame.

     2. I commercianti di cui al comma 1 sono altresì obbligati ad annotare su idoneo registro di carico e scarico, da tenere a disposizione per almeno un anno del servizio veterinario, la data di ingresso e di uscita degli animali nonché i relativi contrassegni di identificazione, gli estremi del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320) e copia del relativo certificato sanitario.

     3. I certificati sanitari di cui all'art. 13 possono essere rinnovati per ulteriori quindici giorni da parte del veterinario ufficiale se sono rispettate le misure previste dal presente articolo.

 

          Art. 18. Conferma qualifiche precedenti

     1. Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, nonché delle norme del presente regolamento, restano valide le qualifiche sanitarie acquisite nel corso di operazioni di bonifica e profilassi già effettuate per conto dello Stato.

 

          Art. 19. Indennità di abbattimento

     1. Ai proprietari di animali abbattuti o macellati è corrisposta una indennità ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33, da corrispondersi secondo norme e criteri previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1968, e successive modificazioni, e del presente regolamento.

     2. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento, e consegnare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unità sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dalla data dell'ultimo abbattimento unitamente alla richiesta di indennizzo.

     3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, su parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, può disporre l'eliminazione di animali negativi alle prove ufficiali qualora la situazione epidemiologica, all'interno dell'allevamento, sia tale da farli ritenere infetti. Di tale operazione la regione dà comunicazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

     4. Le indennità di cui al presente articolo devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda stessa.

 

          Art. 20. Introduzione di animali in allevamenti sprovvisti di qualifica

     1. Negli allevamenti sottoposti ad operazioni di risanamento che non abbiano ancora raggiunto la qualifica sanitaria di "ufficialmente indenne" ai sensi del presente regolamento, è vietata l'introduzione di bovini o bufalini non scortati da certificazione comprovante che provengono da allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi e che non sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame ufficiale per la tubercolosi secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettera c), del presente regolamento.

     2. All'atto dell'introduzione tali animali perdono comunque la qualifica posseduta.

     3. Gli allevamenti di nuova costituzione devono essere formati esclusivamente con capi ufficialmente indenni e pertanto acquisiscono la qualifica propria degli animali introdotti.

 

          Art. 21. Adempimenti

     1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

     2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della tubercolosi e della brucellosi, non possono:

     a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e/o prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria;

     b) commercializzare i prodotti lattiero caseari per l'alimentazione umana.

     3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.

     4. Negli allevamenti bovini e bufalini nonché nelle stalle dei commercianti è vietato:

     a) l'uso di vaccini e di prodotti terapeutici e/o profilattici antitubercolari, nonché di qualsiasi altro prodotto o farmaco capace di alterare il risultato della prova allergica;

     b) l'esecuzione di prove tubercoliniche, se non previamente autorizzate dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;

     c) l'impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi.

 

          Art. 22. Disposizioni finanziarie

     1. Le regioni e le province autonome sostengono con i fondi loro assegnati dal Fondo sanitario nazionale le spese relative all'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento, e cioè:

     a) le spese per la gestione di stazioni mobili di disinfezione;

     b) le spese per i corsi di addestramento e formazione riservati ai medici veterinari destinati ad operare per l'applicazione delle norme del presente regolamento;

     c) la gestione del sistema informativo e la sorveglianza epidemiologica;

     d) tutte le altre spese ritenute necessarie per l'eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti, nonché il pagamento delle prestazioni dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati ad operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennità di abbattimento dei capi riscontrati infetti ai sensi del presente regolamento.

     2. Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento dalla tubercolosi vengano effettuate contestualmente ai controlli per la brucellosi bovina e per la leucosi enzootica viene corrisposto ai veterinari ufficiali un unico compenso per allevamento controllato come previsto dalla normativa vigente.

 

          Art. 23. Pianificazione nazionale e regionale

     1. Il Ministero della sanità, sentite le regioni, identifica le risorse disponibili, gli obiettivi da raggiungere, adotta un piano triennale per l'eradicazione della tubercolosi bovina e individua la sorveglianza epidemiologica come attività essenziale per la programmazione e la verifica delle attività svolte. Nel piano vengono altresì stabilite le caratteristiche del sistema informativo specifico per la tubercolosi e gli indicatori da utilizzare per la verifica dei risultati e la riprogrammazione delle attività. Il piano è oggetto di aggiornamento annuale sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di cui sopra. Per la definizione e la gestione del sistema nazionale di sorveglianza e del sistema informativo il Ministero della sanità si avvale del Centro nazionale di referenza per lo studio e la ricerca in epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria di cui al decreto del Ministro della sanità 2 novembre 1991.

     2. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano nazionale, preparano i piani triennali di eradicazione e li aggiornano annualmente sulla base delle eventuali modifiche del piano nazionale, nonché dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi di specifici indicatori.

 

          Art. 24. Abrogazioni

     1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modificazioni, concernente "Piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina".

 

 

ALLEGATO 1

(Omissis)

 

ALLEGATO 2

(Omissis)

 

ALLEGATO 3

(Omissis)