§ 97.4.22 - D.M. 27 agosto 1994, n. 651.
Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:27/08/1994
Numero:651


Sommario
Art. 1.  Obiettivi
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Obblighi
Art. 4.  Identificazione
Art. 5.  Prove sierologiche e competenze
Art. 6.  Animali sospetti
Art. 7.  Animali infetti
Art. 8.  Provvedimenti
Art. 9.  Disinfezioni
Art. 10.  Allevamento infetto
Art. 11.  Provvedimenti per gli allevamenti infetti
Art. 12.  Controlli
Art. 13.  Allevamento bovino "ufficialmente indenne da brucellosi"
Art. 14.  Attestazione sanitaria
Art. 15.  Province e regioni ufficialmente indenni da brucellosi
Art. 16.  Allevamento bovino indenne da brucellosi
Art. 17.  Attestazione sanitaria
Art. 18.  Province e regioni indenni da brucellosi
Art. 19.  Sospetta comparsa della brucellosi in allevamenti indenni e ufficialmente indenni
Art. 20.  Provvedimenti per gli animali di altre specie
Art. 21.  Misure per le stalle dei commercianti
Art. 22.  Conferma delle qualifiche precedenti
Art. 23.  Indennità di abbattimento
Art. 24.  Introduzione di animali in allevamenti sprovvisti di qualifica
Art. 25.  Vaccinazione
Art. 26.  Competenze esecutive
Art. 27.  Disposizioni finanziarie
Art. 28.  Pianificazione nazionale e regionale
Art. 29.      1. Il presente regolamento abroga il decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni, concernente "Piano nazionale per la profilassi della brucellosi [...]


§ 97.4.22 - D.M. 27 agosto 1994, n. 651.

Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini.

(G.U. 26 novembre 1994, n. 277)

 

 

Capitolo I

GENERALITA'

 

     Art. 1. Obiettivi

     1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di bovini dell'intero territorio nazionale per conseguire la eradicazione della brucellosi.

     2. Il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina ha l'obiettivo di eradicare in cinque anni la brucellosi dagli allevamenti bovini ai fini della tutela della salute pubblica e della protezione degli allevamenti ufficialmente indenni.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) bovino da macello: l'animale della specie bovina destinato ad essere inviato al macello direttamente o dopo essere passato attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellato nelle condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva CEE n. 64/432 recepita con legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni;

     b) bovini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie bovina diversi da quelli menzionati al punto a) destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

     c) allevamento bovino "ufficialmente indenne" da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo V, art. 13, del presente regolamento;

     d) allevamento bovino "indenne" da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo V, art. 16, del presente regolamento;

     e) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente autorizzati, controllati e situati nel territorio dello Stato, nei quali sono tenuti od allevati abitualmente bovini da riproduzione o da ingrasso;

     f) veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero della sanità, o dalle regioni, o dalle province autonome, o dalle unità sanitarie locali o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento;

     g) eradicazione: l'eliminazione della brucellosi e del relativo agente eziologico dagli allevamenti bovini di qualunque tipo tramite le opportune misure di profilassi;

     h) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui vengono venduti o acquistati, e/o in cui sono stati raccolti, caricati od imbarcati bovini, che sia conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397.

     2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, la parte minima del territorio nazionale a cui può essere attribuita la qualifica sanitaria di "ufficialmente indenne" o "indenne" deve avere un'estensione non inferiore a 2.000 km quadrati e comprendere almeno il territorio di una provincia. Per l'Italia tale area è identificabile col territorio di una provincia.

 

          Art. 3. Obblighi

     1. L'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti bovini, è obbligatoria su tutto il territorio nazionale secondo le norme previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dal presente regolamento.

     2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli allevamenti e tutti i capi bovini, salvo quelli da ingrasso, devono essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'allevamento, all'azienda, al centro o all'organismo di provenienza o di passaggio dei singoli soggetti. In tutti gli allevamenti bovini anche se allo stato brado, i capi di età superiore a dodici mesi devono essere posti sotto controllo secondo le modalità previste dagli allegati al presente regolamento, con l'obiettivo di pervenire alla eradicazione della brucellosi.

     3. Negli allevamenti da ingrasso dovranno essere introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni e, se superiori ai dodici mesi di età che abbiano avuto esito negativo ad una prova ufficiale eseguita nei trenta giorni precedenti allo spostamento. Per questi allevamenti le regioni predisporranno in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali (I.Z.S.) degli specifici piani di sorveglianza; attività pianificate di controllo dovranno essere altresì intraprese in tale ambito quando si intendono attivare canali d'esportazione, ai fini della rispondenza ad eventuali requisiti richiesti dai Paesi di destinazione.

     4. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti devono notificare al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio e la sede legale, la ragione sociale della ditta, nonchè la consistenza dell'allevamento, l'età e la categoria dei capi. Essi devono altresì comunicare entro otto giorni, ogni eventuale trasferimento o variazione numerica dei capi allevati e comunque ogni mutamento di ditta, ragione o denominazione sociale che dovesse verificarsi successivamente alla notifica.

     5. Entro il 30 giugno di ogni anno il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale provvede, previa verifica, a redigere l'elenco completo degli allevamenti.

 

Capitolo II

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ED ESECUZIONE DELLE PROVE DIAGNOSTICHE

 

          Art. 4. Identificazione

     1. Il codice di identificazione dei bovini, unitamente agli altri dati previsti, sarà riportato nelle singole schede di allevamento (mod. 2/33), che saranno conservate in apposito schedario dell'unità sanitaria locale competente per territorio. Una copia di tali schede deve essere conservata dal titolare dell'azienda presso la sede dell'allevamento.

     2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti comunque validi i contrassegni già applicati nel corso di piani di profilassi ufficiali attuati in precedenza. Sono altresì ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali. I capi non ancora sotto controllo dovranno essere contrassegnati in base alle norme in vigore.

 

          Art. 5. Prove sierologiche e competenze

     1. Le prove ufficiali per la diagnosi della brucellosi bovina sono quelle descritte nell'allegato al presente regolamento.

     2. Le operazioni di prelievo di sangue di cui al presente regolamento sono effettuate dai veterinari ufficiali e, di norma, lo stesso campione è utilizzato anche per le analisi relative al risanamento della leucosi bovina enzootica ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432. Detti prelievi vanno effettuati utilizzando materiali monouso (provette sottovuoto, senza anticoagulanti).

     3. I campioni di sangue dei bovini da sottoporre a controllo a cura della competente unità sanitaria locale, devono pervenire, adeguatamente conservati e scortati dalla modulistica prevista (mod. 2/33), esclusivamente all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio od alla relativa sezione diagnostica, entro il terzo giorno dal prelievo.

     4. L'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio provvede all'esecuzione delle prove ufficiali sui campioni di cui al precedente comma 3, secondo le metodiche descritte nell'allegato al presente regolamento. Detto istituto è tenuto a trasmettere gli esiti entro sette giorni dal ricevimento dei campioni. In caso di positività la risposta andrà fornita con la massima celerità anche mediante il ricorso alla posta automatica.

     5. E' vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini sottoposti ad esame sierologico prima della comunicazione dell'esito, salvo autorizzazione dell'unità sanitaria locale competente per territorio nel caso di macellazione.

     6. A prescindere dalla sede legale o di residenza dei titolari degli allevamenti, le operazioni di controllo sierologico e gli eventuali interventi di profilassi nei confronti degli animali che effettuano alpeggio, transumanza o monticazione devono essere eseguiti a cura dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali di norma dove esistono strutture di ricovero o, comunque, dove gli animali stazionano per un periodo sufficientemente lungo (es. autunno-inverno).

     7. A partire dal 1994 potranno spostarsi per le ragioni di cui al comma 6 del presente articolo soltanto bovini appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi. A tale riguardo i servizi veterinari delle unità sanitarie locali dove hanno sede i pascoli di alpeggio, transumanza o monticazione dovranno provvedere ad individuare aree separate destinate ad accogliere bovini provenienti rispettivamente da allevamenti "ufficialmente indenni" o "indenni". Gli uffici regionali provvederanno per tempo ad emanare specifiche disposizioni per regolamentare la materia.

     8. I commercianti di bestiame devono essere dotati di apposite stalle autorizzate dall'autorità sanitaria competente, destinate ad accogliere bovini provenienti da allevamenti indenni e separate da quelle destinate ai bovini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.

 

Capitolo III

MISURE PREVISTE PER GLI ANIMALI SOSPETTI D'INFEZIONE O INFETTI

 

          Art. 6. Animali sospetti

     1. Un bovino è considerato sospetto di infezione brucellare quando manifesta segni clinici riferibili alla malattia.

     2. I casi sospetti di brucellosi bovina devono essere ufficialmente segnalati all'unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

     3. Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare la cui causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso per il quale il veterinario ritenga di non dover escludere una eziologia brucellare. In tali eventualità, allo scopo di pervenire più rapidamente possibile ad una esatta diagnosi, deve essere inviato all'I.Z.S. competente per territorio, adottando ogni possibile precauzione, il materiale patologico (gli invogli fetali, feti, vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita, oppure parte di questi prodotti) necessario all'effettuazione di esami batteriologici.

     4. Nei confronti degli animali di cui al comma 1 del presente articolo si applicano opportune misure di isolamento al fine di evitare ogni possibile contagio nell'attesa dell'esito degli esami di laboratorio.

 

          Art. 7. Animali infetti

     1. Un bovino è considerato infetto da brucellosi quando è possibile ritenerlo tale in base agli esami sierologici ufficiali indicati nell'allegato al presente regolamento o ad un accertamento batteriologico. Il veterinario ufficiale provvede in questo caso alla denuncia di malattia infettiva come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

     2. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da aziende ubicate nel territorio di competenza di altra unità sanitaria locale, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale che ha operato l'accertamento notifica l'episodio infettivo all'unità sanitaria locale di provenienza. Se gli animali provengono dall'estero l'unità sanitaria locale inoltra immediato avviso al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

     3. Nel caso in cui, in sede di macellazione, il veterinario ispettore riscontri lesioni anatomopatologiche riferibili a brucellosi, deve attivare le opportune indagini volte ad accertare la presenza dell'infezione. Se questa viene confermata, si applica quanto previsto dal precedente comma 2.

     4. L'unità sanitaria locale competente provvede a svolgere gli opportuni accertamenti sierologici nell'allevamento di provenienza.

 

          Art. 8. Provvedimenti

     1. I bovini nei quali la brucellosi è stata ufficialmente constatata devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore. La macellazione di quelli che hanno presentato manifestazioni cliniche della malattia comportanti eliminazione di brucelle deve avvenire non oltre sette giorni dalla notifica di cui sopra. Nessun intervento terapeutico o manualità clinica è permessa su tali animali.

     2. I capi destinati all'abbattimento devono essere marcati immediatamente, dopo la conferma di positività da parte del laboratorio, a cura del veterinario ufficiale in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma il destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo del padiglione auricolare a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo.

     3. L'invio al macello dei bovini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario presso impianti della provincia ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni. Nei predetti impianti la macellazione deve avvenire secondo modalità e criteri tali da garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni. I visceri, le mammelle ed il sangue dei soggetti riscontrati infetti devono essere sequestrati e distrutti.

     4. Qualora la brucellosi venga diagnosticata in bovini che hanno avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, in particolare al pascolo, durante la mungitura a la transumanza, l'autorità sanitaria competente dispone che tutti gli allevamenti i cui animali hanno avuto contatti con altri capi per pascolo, mungitura o transumanza, siano considerati come un unico allevamento e siano sottoposti alle prove sierologiche ufficiali.

     5. Inoltre, dopo l'eliminazione dei bovini di cui al comma 1 di questo articolo:

     a) saranno effettuate nell'allevamento infetto le prove sierologiche ufficiali previste dal presente regolamento per confermare l'avvenuta eliminazione dell'infezione;

     b) il ripopolamento di tale allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a dodici mesi abbiano fornito esito negativo alle prove sierologiche secondo quanto disposto dall'art. 12 del presente regolamento e previa esibizione del certificato di disinfezione di cui al successivo art. 9.

 

          Art. 9. Disinfezioni

     1. Entro sette giorni dall'eliminazione dei bovini di cui all'art. 8 e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonchè tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale; il veterinario rilascerà il relativo certificato di disinfezione. Il reimpiego dei pascoli dei quali hanno in precedenza usufruito tali animali non può aver luogo prima di quattro mesi dall'allontanamento degli stessi.

     2. Tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature vanno puliti e disinfettati, sotto controllo ufficiale, dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto, nonchè di prodotti, avanzi, materiale e sostanze provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico e di scarico degli animali devono essere pulite e disinfettate dopo l'uso.

     3. Le disinfezioni previste per l'attuazione del presente regolamento sono effettuate a cura dell'unità sanitaria locale utilizzando, ove presenti, le stazioni mobili di disinfezione.

 

Capitolo IV

ALLEVAMENTI INFETTI DA BRUCELLOSI RISANAMENTO

 

          Art. 10. Allevamento infetto

     1. Un allevamento bovino è considerato infetto da brucellosi in seguito all'isolamento dell'agente eziologico e/o quando uno o più capi che lo costituiscono hanno reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali.

 

          Art. 11. Provvedimenti per gli allevamenti infetti

     1. Quando in un allevamento la presenza della brucellosi è ufficialmente confermata, si debbono adottare adeguate misure per evitare la trasmissione del contagio al personale addetto nonchè la propagazione dell'infezione tra gli animali; in particolare, oltre le specifiche disposizioni contenute negli articoli 105, 106 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni si attuano i seguenti interventi:

     a) accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale, eventualmente in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale, mirante ad individuare l'origine dell'infezione e la possibilità di eventuali contatti con altri allevamenti;

     b) segnalazione dell'insorgenza del focolaio e delle misure adottate al servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente;

     c) censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento ed identificazione individuale mediante idonea marcatura, ove necessario, di tutti gli animali appartenenti a specie recettive;

     d) isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo;

     e) macellazione degli animali infetti entro i termini indicati al comma 1 dell'art. 8;

     f) distruzione dei feti e degli invogli fetali nonchè dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita;

     g) disinfezione di locali ed attrezzature, secondo quanto disposto all'art. 9 del presente regolamento;

     h) divieto di monta;

     i) mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti, quest'ultima seguita dalle disinfezioni previste nell'art. 9 del presente regolamento;

     l) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

     m) identificazione immediata dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette mediante idonea marcatura e divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e di spostamento dall'azienda tranne che per il macello;

     n) impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento unicamente per l'alimentazione animale, all'interno degli allevamenti stessi, previo trattamento termico;

     o) rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi appartenenti ad allevamenti infetti in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pasteurizzazione;

     p) trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti destinati ad alimentare animali in modo da evitare ogni contaminazione, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152;

     q) immediata distruzione col fuoco o l'interramento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;

     r) verifica che le sardigne e gli altri impianti di smaltimento siano in grado di garantire dal rischio di diffusione della brucellosi, in ottemperanza al disposto di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

     s) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticolture. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame;

     t) accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, e in caso di positività alle prove, loro sollecito isolamento, se necessario in un canile od altro ricovero per cani, sotto controllo del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per un periodo non inferiore ai tre mesi.

 

          Art. 12. Controlli

     1. Negli allevamenti riconosciuti infetti in occasione dell'accertamento iniziale o di quelli successivi, i controlli periodici riprenderanno da un minimo di quattro ad un massimo di sei settimane sino a che, trascorse almeno sei settimane dall'eliminazione degli ultimi capi infetti, diano esito negativo per due volte consecutive su tutti i capi rimasti.

 

Capitolo V

ALLEVAMENTI, PROVINCE E REGIONI RICONOSCIUTI "UFFICIALMENTE INDENNI" O "INDENNI" DA BRUCELLOSI

 

          Art. 13. Allevamento bovino "ufficialmente indenne da brucellosi"

     A) Concessione della qualifica.

     1. E' riconosciuto "ufficialmente indenne da brucellosi" un allevamento in cui:

     a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno sei mesi;

     b) non vi sono bovini vaccinati contro la brucellosi, salvo che non si tratti di femmine vaccinate da almeno tre anni;

     c) gli animali dell'allevamento non hanno avuto contatti con animali di specie recettive alla brucellosi di livello sanitario inferiore;

     d) tutti gli animali di età superiore a dodici mesi:

     1) hanno presentato esito negativo a due prove sierologiche ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a quattro mesi e non superiore a otto mesi;

     2) sono controllati ogni anno con due prove sierologiche ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi;

     e) non è stato introdotto alcun bovino senza un attestato (mod. P) di un veterinario ufficiale dal quale risulti che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi che, se di età superiore a dodici mesi, ha presentato risultato negativo ad una prova ufficiale praticata nei trenta giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento.

     B) Introduzione di animali in un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi.

     2. In un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi devono essere introdotti solo bovini che provengono da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e che, se di età superiore a dodici mesi, sono risultati negativi ad un esame sierologico ufficiale secondo quanto indicato alla lettera e) del precedente comma 1 del presente articolo.

 

          Art. 14. Attestazione sanitaria

     1. Per gli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio rilascia un'apposita attestazione di "allevamento ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato" (mod. N).

     2. I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi o per i prodotti da essi derivati. Analoga facoltà è estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevamenti abbiano il requisito indicato al primo comma. Tale condizione dovrà risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori.

     3. La qualifica di cui ai precedenti commi 1 e 2 può figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati. I centri di raccolta, le latterie e i caseifici sociali ed organismi similari possono porre in commercio latte o suoi derivati muniti di tale qualifica soltanto a condizione che tra le norme dei rispettivi statuti sia compreso l'obbligo di accettare latte prodotto esclusivamente in allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi.

     4. L'unità sanitaria locale competente per territorio disporrà periodici controlli, da parte del proprio servizio veterinario, allo scopo di garantire il rispetto assoluto delle norme previste nei commi precedenti.

     5. Per i singoli bovini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio rilascia, su richiesta degli interessati, uno speciale certificato comprovante che gli animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi sotto controllo dello Stato (mod. P).

 

          Art. 15. Province e regioni ufficialmente indenni da brucellosi

     1. Il Ministro della sanità può dichiarare ufficialmente indenne da brucellosi bovina il territorio delle singole province, di una o più regioni, quando tutti gli allevamenti presenti sul territorio sono sottoposti a controllo ufficiale e il 99% degli allevamenti risulta ufficialmente indenne.[Omissis]

     2. Per tutto il 1995, al fine di consentire agli uffici interessati il graduale adeguamento alla disposizione di cui sopra, per la concessione della qualifica in oggetto basterà che la percentuale di infezione sia inferiore all'1%, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno.

     3. Una regione può essere dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi bovina solo qualora tutte le sue province godano di tale qualifica.

     4. Quando una provincia o una regione è stata dichiarata ufficialmente indenne da almeno due anni è sufficiente effettuare ogni anno una sola prova sierologica ufficiale sugli allevamenti ufficialmente indenni, attivando una sorveglianza intensiva degli allevamenti che non hanno ancora conseguito la qualifica.

     5. L'intervallo tra i controlli potrà essere portato a due anni quando sul territorio nazionale almeno il 99,8% degli allevamenti bovini sia riconosciuto ufficialmente indenne da almeno quattro anni; in tal caso le regioni attiveranno specifici piani di sorveglianza che consentano una valutazione dell'incidenza annuale dell'infezione ed una sorveglianza intensiva degli allevamenti che non abbiano ancora conseguito la qualifica.

 

          Art. 16. Allevamento bovino indenne da brucellosi

     A) Concessione della qualifica.

     1. E' riconosciuto "indenne da brucellosi" l'allevamento bovino in cui:

     a) tutte o una parte delle femmine sono state vaccinate con Buck 19 in età compresa tra quattro e sei mesi;

     b) tutti gli animali rispondono alle condizioni di cui ai punti a), c) e d) del precedente art. 13. Tuttavia per le bovine vaccinate e di età fino a diciotto mesi la reazione sierologica sarà valutata in relazione al trattamento immunizzante subìto;

     c) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato del veterinario ufficiale dal quale risulti che l'animale proviene da allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e, se l'animale è di età superiore ai dodici mesi ha presentato, nei trenta giorni precedenti l'introduzione in allevamento, reazione negativa ad una prova sierologica ufficiale o, se trattasi di capo vaccinato, una reazione sierologica da valutare in relazione al trattamento immunizzante subìto.

     B) Introduzione di animali in un allevamento bovino indenne da brucellosi.

     2. In un allevamento bovino indenne da brucellosi devono essere introdotti solo bovini che provengono da allevamenti ufficialmente indenni o indenni e che, se di età superiore a dodici mesi, siano stati sottoposti ad un esame sierologico ufficiale secondo quanto indicato alla lettera c) del precedente punto A) del presente articolo.

     C) Modifica della qualifica.

     3. Un allevamento bovino "indenne da brucellosi" può ottenere la qualifica di "ufficialmente indenne da brucellosi" dopo un termine minimo di tre anni se:

     a) non vi si trova alcun animale vaccinato contro la brucellosi da almeno tre anni;

     b) durante questi tre anni sono state rispettate senza interruzione le condizioni di cui al punto c) della lettera A) del presente articolo;

     c) al termine del terzo anno gli animali di oltre dodici mesi di età hanno reagito negativamente ad una prova sierologica ufficiale.

 

          Art. 17. Attestazione sanitaria

     1. Per gli allevamenti riconosciuti "indenni da brucellosi" l'unità sanitaria locale competente per territorio rilascia un'apposita attestazione di "allevamento indenne da brucellosi" (mod. M).

     2. I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti indenni da brucellosi o per i prodotti da essi derivati. Analoga facoltà è estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevamenti abbiano il requisito indicato al primo comma del presente articolo e/o quello di cui al primo comma dell'art. 14 del presente regolamento. Tale condizione dovrà risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori.

     3. La qualifica di cui ai precedenti commi 1 e 2 può figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati. I centri di raccolta, le latterie e i caseifici sociali ed organismi similari possono porre in commercio latte o suoi derivati muniti di tale qualifica soltanto a condizione che tra le norme dei rispettivi statuti sia compreso l'obbligo di accettare latte prodotto esclusivamente in allevamenti riconosciuti indenni e/o ufficialmente indenni da brucellosi.

     4. L'unità sanitaria locale competente per territorio disporrà periodici controlli, da parte del proprio servizio veterinario, allo scopo di garantire il rispetto assoluto delle norme previste nei commi precedenti.

     5. Per i singoli bovini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti indenni, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio rilascia, su richiesta degli interessati, uno speciale certificato comprovante che gli animali provengono da un "allevamento indenne da brucellosi sotto controllo dello Stato" (mod. L).

 

          Art. 18. Province e regioni indenni da brucellosi

     1. Il Ministro della sanità può dichiarare indenne da brucellosi bovina il territorio delle singole province, di una o più regioni, quando tutti gli allevamenti presenti sul territorio sono sottoposti a controllo ufficiale e il 99% degli allevamenti risulta ufficialmente indenne o indenne.

     2. Per tutto il 1995, al fine di consentire agli uffici interessati il graduale adeguamento alla disposizione di cui sopra, per la concessione della qualifica in oggetto basterà che la percentuale d'infezione sia inferiore all'1%, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno.

     3. Una regione può essere dichiarata indenne da brucellosi bovina solo qualora tutte le sue province godano almeno di tale qualifica.

 

          Art. 19. Sospetta comparsa della brucellosi in allevamenti indenni e ufficialmente indenni

     1. Allorchè in un allevamento bovino ufficialmente indenne o indenne da brucellosi si sospetta la presenza dell'infezione in uno o più soggetti:

     a) la qualifica dell'allevamento può essere temporaneamente sospesa dalla competente unità sanitaria locale, e si dovranno adottare, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, le seguenti misure:

     - la messa sotto sorveglianza ufficiale dell'allevamento;

     - il divieto di qualsiasi movimento verso e da tale allevamento salvo autorizzazione per l'uscita dei bovini destinati ad essere macellati. Questi ultimi comunque dovranno essere sottoposti a prelievi per esami sierologici e batteriologici;

     b) dovranno essere predisposti al più presto gli accertamenti ufficiali su tutto l'effettivo dell'allevamento per confermare o escludere la presenza dell'infezione;

     c) la sospensione provvisoria può essere tolta e le misure revocate qualora gli accertamenti diagnostici diano esito negativo.

     2. Allorchè in un allevamento bovino ufficialmente indenne o indenne venga confermata la presenza della brucellosi, la precedente qualifica è revocata e si adottano le misure previste dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento. L'allevamento riacquisisce la qualifica originaria secondo quanto previsto dall'art. 13, lettera A), per gli allevamenti ufficialmente indenni o dall'art. 16, lettera A), per quelli indenni.

 

          Art. 20. Provvedimenti per gli animali di altre specie

     1. Nei casi in cui l'unità sanitaria locale competente per territorio ritenga che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie possa compromettere l'esito dei programmi di eradicazione della brucellosi dei bovini, dovrà adottare nei confronti di ciascuna specie, le misure previste dalle specifiche norme vigenti, integrate se necessario dalle misure previste dal presente regolamento.

 

Capitolo VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 21. Misure per le stalle dei commercianti

     1. I commercianti di bestiame sono tenuti ad attivare apposite stalle secondo quanto disposto al comma 8 dell'art. 5 del presente regolamento, da sottoporre a vigilanza veterinaria almeno una volta al mese da parte dell'unità sanitaria locale competente per territorio nelle quali possono essere introdotti soltanto bovini scortati dai certificati previsti dagli articoli 14 e 17 del presente regolamento, ed a condizione che durante la permanenza in dette stalle non si creino condizioni di promiscuità tra i soggetti di diversa qualifica sanitaria. Sono altresì obbligati ad annotare su apposito registro di carico e scarico da tenere a disposizione per almeno un anno del servizio veterinario la data di ingresso e di uscita degli animali nonchè i relativi contrassegni di identificazione, gli estremi del mod. 4 e copia del relativo certificato sanitario.

 

          Art. 22. Conferma delle qualifiche precedenti

     1. Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, e successive modificazioni, nonchè delle norme del presente regolamento, restano valide le qualifiche sanitarie acquisite nel corso di operazioni di bonifica e profilassi già effettuate per conto dello Stato.

 

          Art. 23. Indennità di abbattimento

     1. Ai proprietari degli animali abbattuti o macellati è corrisposta una indennità, ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33, da attribuirsi secondo norme e criteri previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1968 e successive modificazioni.

     2. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unità sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo [1] .

     3. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento bovino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione di animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Di tale operazione la regione dà comunicazione al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità [2] .

     4. Le indennità di cui al presente articolo devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda [3] .

 

          Art. 24. Introduzione di animali in allevamenti sprovvisti di qualifica

     1. Negli allevamenti sottoposti ad operazioni di risanamento che non abbiano ancora raggiunto le qualifiche sanitarie di "ufficialmente indenne" o "indenne" ai sensi del presente regolamento, è vietata l'introduzione di bovini non scortati da certificazione comprovante che provengono da allevamento riconosciuta ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e che non siano stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame sierologico ufficiale per brucellosi effettuato da non oltre trenta giorni. All'atto dell'introduzione tali animali perdono comunque la qualifica posseduta.

     2. Gli allevamenti di nuova costituzione acquisiscono la qualifica inferiore tra quelle proprie degli animali introdotti.

 

          Art. 25. Vaccinazione

     1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi bovina.

     2. Eventuali deroghe al comma precedente possono essere consentite solo in particolari situazioni epidemiologiche ma comunque sono sottoposte a specifiche autorizzazioni rilasciate dall'autorità regionale, previo parere conforme della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

 

          Art. 26. Competenze esecutive [4]

     1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

     2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della brucellosi dei bovini, non possono:

     a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria;

     b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana.

     3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.

     4. Se le operazioni di profilassi e di risanamento della brucellosi vengono effettuate contestualmente ai controlli per la tubercolosi bovina, viene corrisposto un unico compenso per allevamento controllato come previsto dalla normativa vigente. Se un unico prelievo viene utilizzato anche per la diagnosi di leucosi bovina enzootica, il compenso è uno solo anche relativamente all'intervento.

 

          Art. 27. Disposizioni finanziarie

     1. Le regioni e le province autonome sostengono con i fondi loro assegnati dal Fondo sanitario nazionale (parte corrente capitolo 5941 del Ministero del tesoro) le spese relative all'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento:

     a) il rimborso agli I.Z.S. delle spese sostenute per l'adeguamento delle attrezzature e per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici in applicazione del presente regolamento;

     b) le spese per la gestione di stazioni mobili di disinfezione;

     c) le spese per i corsi di addestramento e formazione riservati ai medici veterinari destinati ad operare per l'applicazione delle norme del presente regolamento;

     d) tutte le altre spese ritenute necessarie per l'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti bovini, nonchè il pagamento delle prestazioni dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati ad operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennità di abbattimento dei capi riscontrati infetti ai sensi del presente regolamento.

 

          Art. 28. Pianificazione nazionale e regionale

     1. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano nazionale preparano i piani quinquennali di eradicazione e li aggiornano annualmente sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di verifica.

     2. Il Ministero della sanità, sentite le regioni, identifica le risorse disponibili, gli obiettivi da raggiungere e adotta la sorveglianza epidemiologica come attività essenziale per la programmazione e la verifica delle attività svolte. Nel piano vengono altresì stabilite le caratteristiche del sistema informativo specifico per la brucellosi e gli indicatori da utilizzare per la verifica dei risultati e la riprogrammazione delle attività. Il piano sarà oggetto di aggiornamento annuale sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di verifica.

 

          Art. 29.

     1. Il presente regolamento abroga il decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni, concernente "Piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina".

 

 

Allegato [5]

(Omissis)


[1]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 12 agosto 1997, n. 429.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 12 agosto 1997, n. 429.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 12 agosto 1997, n. 429.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.M. 12 agosto 1997, n. 429.

[5]  Allegato sostituito dall'art. 4 del D.M. 12 agosto 1997, n. 429.