Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.1 animali |
Data: | 02/12/1998 |
Numero: | 434 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 |
§ 97.1.46 - Legge 2 dicembre 1998, n. 434.
Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo.
(G.U. 17 dicembre 1998, n. 294).
1. Per le finalità previste dalla
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.