§ 97.1.46 - Legge 2 dicembre 1998, n. 434.
Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:02/12/1998
Numero:434


Sommario
Art. 1.      1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999


§ 97.1.46 - Legge 2 dicembre 1998, n. 434.

Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo.

(G.U. 17 dicembre 1998, n. 294).

 

Art. 1.

     1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

     2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.